CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 33725/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 24872-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 190, ([OSCURATO:PERSONA] ITALIANE), presso lo studio dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - 2020 contro 1200 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1/E, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1458/2016 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 27/04/2016r.g.n. 732/2013; Il P.M. ha depositato conclusioni scritte. R.G. n. 24872/2016 RILEVATO che la Corte territoriale di Roma, con sentenza pubblicata il 27.4.2016, ha rigettato l'appello principale interposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], avverso la pronunzia del Tribunale della stessa sede n. 16576/2012, con la quale, in parziale accoglimento della domanda di quest'ultimo, la società datrice era stata condannata a versare al medesimo la somma di Euro 40.885,77, corrispondente alla differenza tra l'imposta dovuta dalla stessa, come sostituto di imposta, e quella applicata, relativamente al risarcimento del danno per l'accertata illegittimità del termine apposto al contratto stipulato inter partes il 6.3.2000, commisurato alle retribuzioni maturate dal Luzzi dal 22.3.2000 al 24.2.2009; ed in accoglimento dell'appello incidentale interposto dal Luzzi, in parziale riforma della sentenza impugnata, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. al pagamento, in favore del medesimo, della somma di Euro 87.875,69; che la Corte di merito, per quanto ancora di interesse in questa sede, ha sottolineato, alla stregua degli arresti giurisprudenziali di legittimità che «"In tema di I.R.P.E.F., tutte le indennità conseguite dal lavoratore a titolo di risarcimento dei danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, e quindi tutte le indennità aventi causa o che traggano comunque origine dai rapporti di lavoro, comprese le indennità per le risoluzioni del rapporto per illegittimo comportamento del datore di lavoro, costituiscono redditi da lavoro dipendente, come tali assoggettati a tassazione separata e a ritenuta d'acconto" (v. Cass. n. 20482 del 6/9/2013)»; che, pertanto, deve ritenersi corretta la statuizione del giudice di primo grado, che ha ritenuto che l'importo corrisposto a titolo di risarcimento del danno dovesse essere assoggettato a tassazione separata con conseguente applicazione di un'aliquota minore (precisamente del 23%); che, invece, «non può condividersi la decisione del Tribunale con cui è stato ritenuto provato il versamento della ritenul:a IRPEF», dovendosi «ritenere fondato il rilievo del Luzzi, secondo cui il documento F24 in atti evidenzia solo il versamento di un cumulo indistinto di emolumenti di cui era dato conoscere solo l'importo complessivo» e «non è idoneo a comprovare la ritenuta IRPEF applicata e la misura della medesima»; che per la cassazione della sentenza ricorre [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. articolando due motivi, cui resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]; che il P.G. ha concluso per l'inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso CONSIDERATO che, con il primo motivo di ricorso, si denunzia, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 c.p.c. e 2697 c.c. «con riferimento alla produzione documentale offerta dalla società attestante il versamento all'erario, in veste di sostituto d'imposta, della ritenuta IRPEF. L'onere della prova assolto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.», ed in particolare, si lamenta che i giudici di seconda istanza non avrebbero «esaminato compiutamente la documentazione depositata dalla Società il cui attento esame avrebbe condotto ad una diversa decisione»; che, con il secondo motivo, si deduce, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 17, comma 1, lett. i), del d.R.R. n. 917 del 1986 ([OSCURATO:PERSONA] delle Imposte sui Redditi TUIR), relativamente al regime di tassazione e all'aliquota fiscale, perché «le motivazioni della Corte Territoriale non appaiono condivisibili laddove ha ritenuto che l'importo corrisposto dalla società in esecuzione del dispositivo» della pronuncia di primo grado «doveva essere assoggettato a tassazione separata con applicazione dell'aliquota del 23%», non avendo i giudici di seconda istanza considerato che l'indennità di cui si tratta «non è riconducibile all'ipotesi di cui alla lettera i) dell'art. 17 TUIR, in quanto la stessa viene erogata per risarcire un danno di natura patrimoniale derivante da reddito di lavoro dipendente e, come tale, è da assoggettare al regime di tassazione ordinaria (art. 49 TUIR)»; che il primo motivo non è meritevole di accoglimento, in quanto palesemente diretto ad ottenere un nuovo esame del merito, con una diversa valutazione delle prove operata dai giudici di seconda istanza, pacificamente estranea al giudizio di legittimità (cfr., ex plurimis, Cass., S.U., n. 24148/2013; Cass. n. 14541/2014), poiché «il compito di valutare le prove e di controllarne l'attendibilità e la concludenza spetta in via esclusiva al giudice di merito»; inoltre, alla stregua dei costanti arresti giurisprudenziali di questa Corte (cfr., per tutti, Cass., SS.UU., nn. 20867/2020 e 15486/2017), «La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. può essere dedotta come vizio di legittimità solo lamentando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dai poteri officiosi riconosciutigli. A tanto va aggiunto che, in linea di principio, la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è apprezzabile, in sede di ricorso per cassazione, nei limiti del vizio di motivazione di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (v., tra le altre, Cass. n. 24434/2016), dovendosi comunque ribadire che, in relazione al nuovo testo del suddetto n. 5, qualora il giudice abbia preso in considerazione il fatto storico rilevante», come è avvenuto nella fattispecie - in cui, condivisibilmente e motivatamente, la Corte distrettuale ha reputato che il Modello F24 non fosse idoneo a delibare la ritenuta IRPEF applicata e la relativa misura con specifico riferimento alla posizione del Luzzi, risolvendosi in un "cumulo indistinto" di emolumenti versati, ed inoltre, che il Modello 770 consistesse in un documento predisposto "unilateralmente" dal datore di lavoro -, «l'omesso esame di elementi probatori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo (Cass., SS.UU. n. 8053/2014)»;che, infine, anche nel caso di specie, va confermato il principio di diritto espresso da Cass. n. 13395/2018, secondo cui «La violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c. si configura se il giudice di merito abbia applicato la regola di giudizio fondata sull'onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l'onus probandi ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni» (conf. Cass. nn. 4241/2018; 15107/2013); ipotesi, questa, che, nella fattispecie, non si configura; che il secondo motivo non è fondato, poiché la Corte di merito ha reputato, conformemente ai consolidati arresti giurisprudenziali di questa Corte (v. per tutti, Cass. n. 20482/2013) - che questo Collegio condivide, non ravvisandosi motivi per discostarsene - che «"In tema di I.R.P.E.F., tutte le indennità conseguite dal lavoratore a titolo di risarcimento dei danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, e quindi tutte le indennità aventi causa o che traggano comunque origine dai rapporti di lavoro, comprese le indennità per le risoluzioni del rapporto per illegittimo comportamento del datore di lavoro, costituiscono redditi da lavoro dipendente, come tali assoggettati a tassazione separata e a ritenuta d'acconto"»; per la qual cosa, trattandosi, nella fattispecie, di redditi che, comunque, traggono origine da un rapporto di lavoro, gli stessi devono essere assoggettati a tassazione separata ed a ritenuta di acconto, con conseguente applicazione di un'aliquota minore (del 23%); che, pertanto, il ricorso va respinto; che le spese, liquidate come da dispositivo - e da distrarre, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore del difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi anitistatario -, seguono la soccombenza; che, avuto riguardo all'esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nei termini specificati in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 5.800,00, di cui Euro 5.600,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori, come per legge, con distrazione. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 11.5 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a nor