CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 29 febbraio 2024
Cassazione n. 11923/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4953/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] , N. 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -controricorrente - avverso la SENTENZA d ella CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 3412/2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/02/2024dal ConsigliereCRISTINA AMATO. [OSCURATO:PERSONA]: - c on sentenza n. 8844/2020, il Tribunale di Roma accoglieva il ricorso depositato dall’[OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], in proprio e in qualità di Presidente della predetta associazione, in opposizione all’ordinanza ingiunzione n. 369/2015, notificata il 09.03.2015 ed emessa dall’[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di Roma, per il pagamento di € 3.477,40 a titolo di sanzione amministrativa; - l’[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di Roma proponeva appello avverso la sentenza di prime cure dinanzi alla Corte di appello di Roma che lo accoglieva con sentenza n. 3412/2021; - l ’[OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA], in proprio e in qualità di Presidente della predetta A.S., hanno proposto ricorso per cassazione, contrastato con controricorso dall’Ispettorato territoriale del Lavoro di Roma; - i l Collegio della sesta sezione , con ordinanza interlocutoria n. 6803 del 07.03.2023, ha rinviato il procedimento a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite sulla sussistenza dell’obbligo di versamento del [OSCURATO:PERSONA] nelle ipotesi di ricorso notificato e non depositato, ovvero depositato oltre i termini stabiliti dal codice di rito; -la trattazione del ricorso è stata rifissata davanti a questa sezione ordinaria; - effettivamente non risulta il deposito nei termini del ricorso per cassazione; - l'omesso o tardivo deposito del ricorso per cassazione dopo la scadenza del ventesimo giorno dalla notifica del gravame comporta l'improcedibilità dello stesso, rilevabile anche d'ufficio e non esclusa dalla costituzione del resistente, posto che il principio -sancito dall'art.156 c.p.c. - di non rilevabilità della nullità di un atto per mancato raggiungimento dello scopo si riferisce esclusivamente all'inosservanza di forme in senso stretto e non di termini perentori, per i quali vigano apposite e separate norme (cfr. tra le varie, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 25453 del 26/10/2017 Rv. 646817; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 34916 del 2021; Sez. 2 -, Sentenza n. 22092 del 04/09/2019 Rv. 654920; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12894 del 24/05/2013 Rv. 626358); ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato improcedibile, con inevitabile addebito di spese alla parte soccombente; considerato che il ricorso per cassazione è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è stato dichiarato improcedibile per cui sussistono i presupposti per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte deiricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto(v. Sez. U -, Sentenza n. 20621 del 17/07/2023; Sez. U, Sentenza n. 20627 del 2023); P.Q.M. la Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna in solido i ricorrential rimborso delle spese del giudizio di legittimità che liquida in complessivi €. 1.300,00 oltre spese prenotate a debito Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrent i , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comm