CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 gennaio 2024
Cassazione n. 28286/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 6307-2024proposto da: [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rapprsentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso la sentenza n. 3/ 2024 de l la CORTE DI APPELLO di VENEZIA, depositata il 08/01/2024; udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato il 15.2.2020 [OSCURATO:PERSONA] evocava in giudizio [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di Verona, invocandone l’accertamento dell’intervenuta usucapione di un terreno in Comune di Garda, che l’attrice esponeva di aver posseduto pacificamente e pubblicamente, in modo ininterrotto, per oltre vent’anni. Nella contumacia del convenuto il Tribunale, con sentenza n.1042/2021, accoglieva la domanda. Con sentenza non definitiva n. 620/2023 la Corte di Appello di Venezia dichiarava la nullità della decisione di prima istanza, per mancato rispetto del termine di comparizione di cui all’art. 163 bis, primo comma, c.p.c., e con separata ordinanza rimettevala causa in istruttoria per il prosieguo, disponendo la rinnovazione della prova testimoniale espletata in prime cure. Con la sentenza definitiva oggi impugnata, n. 3/2024, la Corte distrettuale accoglieva la domanda di usucapione proposta dalla Maffezzoli, condannando il Tondini alle spese del doppio grado del giudizio di merito. Quest’ultimo propone ricorso per la cassazione di detta decisione, affidandosi ad un unico motivo. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. All’esito della proposta di decisione, formulata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la parte ricorrente, con istanza del 18.7.2024, munita di apposita procura speciale, ha chiesto la decisione del ricorso. In prossimità dell’adunanza camerale, la parte controricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Preliminarmente, il collegio dà atto che, a seguito della pubblicazione della sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte Corte n. 9611/2024 (Cass. Sez.U, Sentenza n. 9611 del 10/04/2024, Rv. 670667), non sussiste alcuna incompatibilità del presidente della sezione o del consiglieredelegato, che abbia formulato la proposta di definizione accelerata, a far parte, ed eventualmente essere nominato relatore, del collegio che definisce il giudizio ai sensi dell’art. 380-bis.1, atteso che la proposta non ha funzione decisoria e non è suscettibile di assumere valore di pronuncia definitiva, né la decisione in camera di consiglio conseguente alla richiesta del ricorrente si configura quale fase distintad el giudizio di cassazione , con carattere di autonomia e contenuti e finalità di riesame e di controllo sulla proposta stessa. Passando all’esame dell’unico motiv o del ricorso, c on esso il ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 1141 e 1158 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto sussistenti i presupposti per il riconoscimento dell’acquisto per usucapione del bene oggetto di causa. La censura è fondata. La Corte di Appello ha ritenuto provata la signoria di fatto ultraventennale sul bene oggetto di causa, sulla base delle dichiarazioni rese dai testimoni, in quanto era emerso che la Maffezzoli aveva recintato il terreno controverso, utilizzandolo come accesso al garage e alla sua casa di abitazione (cfr. pag. 3 della sentenza), ritenendo quindi integrato il possesso pubblico non interrotto del bene (cfr. pag. 4 della sentenza) ed escludendo, in ragione della prolungata durata dello stesso, che esso fosse riconducibile ad una ipotesi di tolleranza (cfr. ancora pag. 4 della sentenza). La Corte distrettuale ha dato anche atto che nella recinzione era presente un varco o apertura, sul cui uso e dimensione nulla sarebbe stato dedotto, ed ha ritenuto tale circostanza ininfluente ai fini del decidere, in quanto “… l’ingresso all’interno del fondo munito di una recinzione visibile resterebbe privo di efficacia interruttiva, non implicando il recupero del possesso del bene in oggetto e, a maggior ragione, per l’ingresso di terzi estranei al rapporto” (cfr. pag. 4 della sentenza). Tale affermazione, che potrebbe essere –in astratto– condivisibile ove la causa avesse ad oggetto una pretesa possessoria, non è tuttavia corretta nella fattispecie, ove si discute di una domanda a contenuto petitorio. La parte che ha interesse a far valere l’usucapione di un bene, infatti, deve provare di averlo posseduto ininterrottamente uti dominus, in maniera pubblica e indisturbata, escludendo il legittimo proprietario dalla relazione con la cosa. La presenza di un varco nella recinzione, dunque, non è elemento ininfluente, come erroneamente ha affermato la Corte distrettuale, ma, al contrario, costituisce fatto idoneo ad assumere rilevanza decisiva, ove sia dimostrato che, mediante esso, il legittimo proprietario del bene abbia continuato l’esercizio di una relazione con la res. L’indagine che la Corte veneziana avrebbe dovuto condurre, dunque, non poteva prescindere dall’esistenza e dall’utilizzazione del varco predetto, poiché l’eventuale dimostrazione del suo uso da parte del legittimo proprietario del bene avrebbe costituito circostanza idonea ad escludere la sussistenza del possesso esclusivo uti dominus in capo alla Maffezzoli. Il giudice di secondo grado, invece, ha ritenuto che la presenza del varco potesse rilevare solo ai fini dell’eventuale prova dell’interruzione del possesso predetto, ma ragionando in tal modo ha finito per dare per presupposto ciò che avrebbe dovuto essere provato con il rigore previsto dalla legge, ossia la stessa esistenza del possesso esclusivo utile ad usucapionem . Sul punto, va infatti ribadito che “ In tema di usucapione, l'esigenza di un attento bilanciamento dei valori in conflitto, tutelati dall'art. 1 del [OSCURATO:PERSONA] n. 1 alla CEDU, come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, impone al giudice nazionale l’impiego di un particolare rigore nell'apprezzamento –anche sul piano probatorio– della sussistenza dei presupposti per l'acquisto a titolo originario della proprietà, prevalente sul precedente titolo dominicale” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 20539 del 30/08/2017, Rv. 645235; in senso conforme, cfr. anche Cass. Sez.2, Sentenza n. 3487 del 06/02/2019, Rv. 652440, secondo la quale l'assolvimento dell'onere probatorio gravante su chi invoca l'acquisto a titolo originario della proprietà dev’essere apprezzato con particolarerigore, secondo la regola ermeneutica della “ preponderanza dell'evidenza ” o del “ più probabile che non”). Alle precedenti considerazioni va aggiunto che, ai fini della specificità della doglianza, la parte ricorrente ha riprodotto, a pag. 10 e s. del ricorso, le dichiarazioni di alcuni dei testimoni, confermative della presenza dell’apertura di cui al motivo in esame. Il giudice del rinvio, cui la causa deve essere rimessa, dovrà quindi procedere ad un rinnovato apprezzamento dei fatti, considerando, ai fini della decisione, anche la presenza dell’apertura nella recinzione di cui anzidetto, e verificando se la sua presenza possa costituire, o meno, elemento idoneo ad escludere l’esistenza del possesso esclusivo, uti dominus, in capo alla Maffezzoli. In detta indagine, il giudice del rinvio dovrà tener conto della presenza del varco di cui si discute non soltanto ai fini dell’eventuale configurazione di una interruzione del possesso utile ad usucapionem, ma innanzitutto ai fini della stessa configurazione di quest’ultimo. La sentenza impugnata va di conseguenza cassata e la causa rinviata, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Venezia, in differente composizione. P.Q.M la Corte accoglieil ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese delpresente giudizio di legittimità, alla Corte di