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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 22 settembre 2025

Cassazione n. 16449/2026

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al ricorso;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].

AGR.

A RESP.

LIM., rappresentata e difesadall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce alcontroricorso;- controricorrente -avverso il DECRETO del [OSCURATO:PERSONA] depositato il22/9/2025;udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell’adunanza in camera di consiglio del19/5/2026;1.1.

Il liquidatore della [OSCURATO:PERSONA] ControllataMolluschicoltura Maranese soc. agr. a resp. lim. ha rigettato ladomanda di rivendica di beni immobili proposta dal Comune diMarano Lagunare.Numero registro generale 21471/2025Nu2m ero sezionale 2188/2026Numero di raccolta generale 16449/2026Data pubblicazione 27/05/20261.2.

Il Comune, a norma degli art. 273, comma 4, e 133c.c.i.i., ha proposto reclamo.1.3.

Il giudice delegato, con il decreto in epigrafe, hadichiarato l’inammissibilità del reclamo in quanto tardivo.1.4.

Il giudice, in particolare, ha evidenziato che: - lostato passivo formato dal liquidatore, come riconosciuto dallostesso Comune, è stato comunicato all’opponente il 25/2/2025;- il ricorso per l’opposizione allo stato passivo è stato, invece,depositato il 6/3/2025, e cioè oltre il termine di otto giorni,scaduto il 5/3/2025, previsto dall’art. 133 c.c.i.i., richiamatoespressamente dall’art. 273, comma 4, c.c.i.i.1.5.

Il Comune reclamante, del resto, ha aggiunto ilgiudice delegato, “consapevole della tardività, ha depositato,contestualmente al reclamo, un’istanza di rimessione in terminiassumendo un preteso malfunzionamento del sistema diricezione degli atti al momento del tentato deposito telematicodel reclamo e dei relativi allegati in data 5 marzo 2025”.1.6.

La rimessione in termini presuppone, tuttavia,l’espletamento di due necessarie verifiche: - la prima attieneall’effettiva presenza di un “fatto ostativo che risultioggettivamente estraneo alla volontà della parte” istante, allastessa non imputabile e dalla stessa non determinato, “riferibilead un evento che presenti il carattere dell’assolutezza, e non giàun’impossibilità relativa, né tantomeno una mera difficoltà”, eche si collochi, pertanto, del tutto al di fuori della sua sfera dicontrollo; - la seconda attiene all’“immediatezza della reazione”,da intendere come tempestività del comportamento della partedi fronte al verificarsi del “fatto ostativo”, e cioè come prontezzadell’attivarsi, appunto, per superarlo o comunque per porrerimedio alla situazione che si è così venuta a determinare,avendo, altresì, riguardo, ove si tratti del deposito telematico diRic. 2025, n. 21471 – Sez. 1 – CC del 19/5/2026Numero registro generale 21471/2025Nu3m ero sezionale 2188/2026Numero di raccolta generale 16449/2026Data pubblicazione 27/05/2026un atto processuale, alla necessità di svolgere accertamenti everifiche sul punto presso la cancelleria.1.7.

Il malfunzionamento lamentato dalla partereclamante nell’attività di deposito telematico del reclamo e deirelativi allegati è privo dei caratteri di cui sopra, perché, “inassenza di elementi di prova che confermino che il giorno 5marzo 2025 vi sia stato un generalizzato ‘blocco’ dei deposititelematici presso il Tribunale di Udine, siffattomalfunzionamento non è qualificabile quale fatto ostativo cherisulti oggettivamente estraneo alla volontà della parte istante,alla stessa non imputabile e dalla stessa non determinato,riferibile ad un evento che presenti il carattere dell’assolutezza”.1.8.

Il lamentato malfunzionamento si risolve, infatti, inuna “mera difficoltà”, “presumibilmente derivante dalsuperamento dei limiti dimensionali di ciascuna bustatelematica”, rispetto al quale “difetta palesemente la prova cheesso sia estraneo alla sfera di controllo della reclamante”.1.9.

Il giudice, quindi, esclusa la sussistenza deipresupposti per la rimessione in termini, ha ritenuto che ilreclamo fosse inammissibile perché depositato oltre il termine diotto giorni previsto dall’art. 133 c.c.i.i., come richiamato dall’art.273, comma 4, c.c.i.i.1.10.

Il giudice, peraltro, ha ritenuto che l’insinuazionetardiva di rivendicazione proposta dal Comune sarebbe statacomunque inammissibile alla stregua della disciplina di cuiall’art. 273, comma 5, c.c.i.i.1.11.

Tale norma, infatti, dopo aver previstol’ammissibilità delle domande tardive nella liquidazionecontrollata, ha stabilito che la domanda tardiva è ammissibile“solo se l’istante prova che il ritardo è dipeso da causa a lui nonimputabile e se trasmette la domanda al liquidatore non oltreRic. 2025, n. 21471 – Sez. 1 – CC del 19/5/2026Numero registro generale 21471/2025Nu4m ero sezionale 2188/2026Numero di raccolta generale 16449/2026Data pubblicazione 27/05/2026sessanta giorni dal momento in cui è cessata la causa che ne haimpedito il deposito tempestivo”.1.12.

La norma richiede, pertanto, ai fini dell’ammissionedella domanda tardiva, la sussistenza di un duplice presupposto:a) la non imputabilità all’istante del ritardo nella presentazionedell’insinuazione; b) la trasmissione dell’insinuazione alliquidatore non oltre sessanta giorni dalla cessazione della causache ne ha impedito il deposito tempestivo.1.13.

Nel caso in esame, ha osservato il giudice, il Comuneopponente, pienamente consapevole dell’apertura dellaprocedura in considerazione della distinta domanda tempestivadi insinuazione al passivo presentata dallo stesso, ha assuntoche: - il ritardo nella presentazione della domanda diinsinuazione tardiva del 29/10/2024 era stato imposto dallanecessità di rispettare l’iter amministrativo e di svolgereapprofondite indagini storico-giuridiche; - non era incorso nelladecadenza di cui sub b) per aver agito entro sessanta giorni dallarelazione tecnica del 30/8/2024, che aveva offerto il supportotecnico-giuridico alla domanda di rivendicazione poi proposta.1.14.

Il giudice ha, per contro, ritenuto che la domanda diinsinuazione tardiva era inammissibile “non avendo l’attoreallegato né tanto meno provato una causa non imputabile delritardo nella trasmissione dell’insinuazione ascrivibile alla forzamaggiore, al caso fortuito o all’errore incolpevole: -l’individuazione del fondamento tecnico-giuridico della propriapretesa attraverso un’indagine affidata ad un professionista sipone al di fuori delle predette cause di non imputabilità, nonessendo ascrivibile né al caso fortuito né alla forza maggiore nétantomeno all’errore incolpevole; - appare, del resto,paradossale “che il soggetto che intenda rivendicare un benenon conosca già di suo né i beni che gli apparterrebbero né ititoli in forza dei quali ne sarebbe proprietario, pur trattandosiRic. 2025, n. 21471 – Sez. 1 – CC del 19/5/2026Numero registro generale 21471/2025Nu5m ero sezionale 2188/2026Numero di raccolta generale 16449/2026Data pubblicazione 27/05/2026non di un soggetto qualunque, bensì di un ente pubblicoterritoriale qual è il Comune e di per sé ciò è già indice dinegligenza”; - ed “ancor più paradossale, infine, è che talesoggetto, risoltosi ad incaricare un consulente per scoprire diquali beni sarebbe proprietario”, si sia in tal modo arrogato “ildiritto di autodeterminare il termine entro il quale presentare …la domanda di rivendica di quei beni facendolo decorrere dalmomento in cui, mesi dopo (oltre cinque, per la precisione) lascadenza del termine per la presentazione delle domandetempestive, il consulente gli ha consegnato le risultanze dellesue analisi”.1.15.

La domanda tardiva di rivendicazione sarebbe stata,in definitiva, inammissibile, “non essendo stata allegata eprovata una causa di ritardo non imputabile all’istante” comeinvece richiesto dall’art. 273, comma 5, cit.1.16.

Il Comune, con ricorso notificato il 20/10/2025, hachiesto, per due motivi, la cassazione del decreto.1.17. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.1.18.

Le parti hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE2.1.

Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando laviolazione o la falsa applicazione degli art. 196-sexies disp.att.c.p.c. e 155 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., hacensurato il decreto impugnato nella parte in cui il giudicedelegato ha escluso che sussistessero i presupposti perl’accoglimento dell’istanza di rimessione in termini, senza,tuttavia, considerare che, in data 5/3/2025, e cioè l’ultimogiorno utile per il deposito del ricorso, era pervenuta alreclamante, alle ore 18,50, la ricevuta di avvenuta consegna eche, pur a fronte dell’errore imprevisto segnalato con la cd. terzapec, pervenuta due minuti dopo, la seconda pec era pervenutain tempo utile a far ritenere la tempestività del deposito.Ric. 2025, n. 21471 – Sez. 1 – CC del 19/5/2026Numero registro generale 21471/2025Nu6m ero sezionale 2188/2026Numero di raccolta generale 16449/2026Data pubblicazione 27/05/20262.2.

Con il secondo motivo, il ricorrente, lamentando laviolazione o la falsa applicazione dell’art. 273, comma 5, c.c.i.i.,in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato il decretoimpugnato nella parte in cui il giudice delegato ha escluso che,ai fini previsti dalla norma invocata, la causa non imputabilepossa comprendere anche le situazioni di oggettiva incertezzasulla titolarità del diritto di proprietà, senza, per contro,considerare che se, come nel caso in esame, tale incertezzarisulta effettivamente estranea alla sfera di controllo delrivendicante, in ragione di titoli contrastanti, trascrizioniconcorrenti o contenziosi pendenti che rendano dubbia latitolarità del bene, il ritardo nella proposizione della domanda dirivendicazione è giustificato ove il soggetto dimostri di averagito, come ha fatto il Comune, con la dovuta diligenza peraccertare la propria posizione.2.3.

Il primo motivo è infondato, con assorbimento delsecondo.2.4.

Ed infatti, come da questa Corte già ripetutamenteaffermato, il meccanismo del deposito di un atto giudiziariotramite PCT genera quattro distinte pec di ricevuta: - la prima(“ricevuta di accettazione”) attesta che l’invio è stato accettatodal sistema per l’inoltro all’ufficio destinatario; - la seconda(“ricevuta di consegna”), invece, attesta che l’invio è intervenutocon consegna nella casella di posta dell’ufficio destinatario erileva ai fini della tempestività del deposito, che si consideraperfezionato in tale momento, con effetto anticipato eprovvisorio rispetto all’ultima pec, e cioè subordinatamente albuon fine dell’intero procedimento di deposito, che è quindifattispecie a formazione progressiva; - la terza pec attestal’“esito controlli automatici” del deposito, sull’indirizzo delmittente, che dev’essere censito in ReGIndE, il formato delmessaggio, che dev’essere aderente alle specifiche, e laRic. 2025, n. 21471 – Sez. 1 – CC del 19/5/2026Numero re7gis tro generale 21471/2025Numero sezionale 2188/2026Numero di raccolta generale 16449/2026Data pubblicazione 27/05/2026dimensione del messaggio, che non deve eccedere quellamassima consentita (30 MB); - la quarta pec, infine, attestal’esito del controllo manuale del cancelliere, a seguito della cuiaccettazione, e solo con essa, si consolida l’effetto provvisorioanticipato di cui alla seconda pec (Cass. n. 28982 del 2019, inmotiv.).2.5.

Se, dunque, la tempestività del deposito telematicodev’essere verificata, come disponeva l’art. 16-bis, comma 7,del d.l. n. 179/2012, conv. con l. n. 221/2012 (salval’applicazione dell’art. 155, commi 4° e 5°, c.p.c.), avendoriguardo al momento in cui viene generata, da parte del gestoredi posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, laricevuta di avvenuta consegna (“RdAC”) e, cioè, la cosiddetta“seconda p.e.c.”, la quale attesta l’ingresso della comunicazionenella sfera di conoscibilità del “sistema giustizia” (cfr. Cass.

SU.n. 22834 del 2022; Cass. n. 12422 del 2021; Cass. n. 19796 del2021; Cass. n. 19163 del 2020), deve, nondimeno, rilevarsi chetale effetto era soltanto “anticipato e provvisorio rispettoall’ultima PEC” e, cioè, come detto, subordinato “al buon finedell’intero procedimento di deposito, che è quindi fattispecie aformazione progressiva”, sicché esclusivamente conl’accettazione del cancelliere (la quarta pec), “e solo a seguito diessa, si consolida l’effetto provvisorio anticipato di cui allaseconda PEC e, inoltre, il file viene caricato sul fascicolotelematico, divenendo così visibile alle controparti” (Cass. n.17404 del 2020; Cass. n. 27654 del 2022; Cass.

SU n. 28403del 2023, in motiv.).2.6.

Questa Corte, ponendo l’accento sul momento e sulrilievo dei controlli automatici (terza pec) e dei controlli manuali(quarta pec), ha, in sostanza, ritenuto che, se “ilperfezionamento va cronologicamente fissato al momento dellaseconda pec, come stabilisce l’articolo 16 bis”, resta, comunque,Ric. 2025, n. 21471 – Sez. 1 – CC del 19/5/2026Numero re8gis tro generale 21471/2025Numero sezionale 2188/2026Numero di raccolta generale 16449/2026Data pubblicazione 27/05/2026il principio che “detto perfezionamento è subordinato all’esitopositivo dei successivi controlli”, automatici (v. art. 13, comma7, d.m. giustizia n. 44/2011 e art. 14, comma 7, delle specifichetecniche sul PCT di cui al Provv.

DGSIA 16/4/2014) e manuali(v. l’art. 13, comma 7, d.m. giustizia n. 44/2011 e l’art. 14,comma 10, delle specifiche tecniche sul PCT di cui al Provv.DGSIA 16/4/2014), della cancelleria (Cass. n. 27654 del 2022,in motiv.), e cioè, in definitiva, all’accettazione da parte dellastessa (Cass. n. 28982 del 2019), “la cui prova è data dalmessaggio di posta elettronica certificata contenente l’esitodell’intervento di accettazione da parte della cancelleria (cd.quarta PEC, con sequenza rimasta nella sostanza immutatanell’art. 196-sexies disp. att. c.p.c.)” (Cass.

SU n. 28403 del2023, in motiv.).2.7.

L’art. 196-sexies disp.att. c.p.c., in vigoredall’1/1/2023 ed applicabile al caso in esame ratione temporis,ha, in effetti, confermato tale conclusione, avendoespressamente previsto che “il deposito con modalitàtelematiche si ha per avvenuto nel momento in cui è generatala conferma del completamento della trasmissione secondoquanto previsto dalla normativa anche regolamentareconcernente la trasmissione e la ricezione dei documentiinformatici ed è tempestivamente eseguito quando la confermaè generata entro la fine del giorno di scadenza” (salval’applicazione della proroga ex lege prevista dall’art. 155, commi4° e 5°, c.p.c.).2.8.

In definitiva, ai fini del deposito telematico di un attoprocessuale, è necessario distinguere, per ciò che riguarda lavalenza delle ricevute pec, tra gli aspetti che concernono latempestività del deposito e gli aspetti che invece riguardano ladefinitiva regolarità dello stesso: - la generazione della “ricevutadi avvenuta consegna” (“RdAC” - cd. seconda pec) individua ilRic. 2025, n. 21471 – Sez. 1 – CC del 19/5/2026Numero re9gis tro generale 21471/2025Numero sezionale 2188/2026Numero di raccolta generale 16449/2026Data pubblicazione 27/05/2026momento di perfezionamento del deposito e costituisce ilriferimento temporale sulla cui base valutare la tempestività omeno del deposito medesimo (Cass.

SU n. 22834 del 2022;Cass. n. 12422 del 2022; Cass. n. 19796 del 2021); - taleefficacia, tuttavia, costituisce un effetto anticipato meramenteprovvisorio in quanto comunque subordinata al generarsi conesito positivo delle successive pec, e cioè quella relativa all’“esitocontrolli automatici deposito” (cd.

“terza pec”) e quella di”accettazione deposito” (cd.

“quarta pec”); - “lo scopo deldeposito – infatti - non può dirsi raggiunto finché non vi sia statal’accettazione dell’atto da parte della Cancelleria, che nedetermina la conoscibilità a beneficio delle parti del processo edel giudice, e la cui prova è data dal messaggio di postaelettronica certificata contenente l’esito dell’intervento diaccettazione (cd. quarta p.e.c.)”; - “in caso di mancatocompletamento dell’iter del deposito telematico, ed inparticolare ove sia risultato negativo l’esito di una o di entrambele ultime fasi della procedura, il deposito telematico, purperfetto, non può dirsi - pertanto - efficace, poiché inidoneo alraggiungimento dello scopo” (così Cass. n. 19307 del 2023, inmotiv.); - in caso di deposito che generi unicamente le primedue pec, la parte opponente potrà, di conseguenza, ritenere diaver rispettato eventuali termini di legge per il depositomedesimo ma è solo con le due pec successive che potrà inveceritenere che il deposito sia definitivamente efficace e rituale; -in assenza delle pec successive alla seconda (ed a maggiorragione nel caso in cui la terza o la quarta pec diano esito nonfavorevole), la parte non potrà ritenersi per ciò solo decadutadal deposito ma, a fronte del mancato perfezionarsi delmedesimo, avrà l’onere di attivarsi quanto più tempestivamentepossibile (considerata la possibilità di una sfasatura temporalenella generazione della terza e quarta pec) per rimediare a taleRic. 2025, n. 21471 – Sez. 1 – CC del 19/5/2026Numero 1reg0is tro generale 21471/2025Numero sezionale 2188/2026Numero di raccolta generale 16449/2026Data pubblicazione 27/05/2026mancato perfezionamento, procedendo ad un nuovo deposito(da ritenersi nei termini, stante il primo tentativo, e quindidovendosi considerare il nuovo deposito come continuazionedella precedente attività: Cass. n. 6743 del 2021) oppure allatempestiva formulazione di una richiesta di rimessione in termini(Cass. n. 1348 del 2024, in motiv.).2.9.

In caso di esito negativo del procedimento dideposito dell’atto (e cioè quando non risulti che il deposito abbiasuperato i controlli automatici e i controlli manuali) e, dunque,di mancata accettazione dell’atto da parte della cancelleria, laparte deve, di conseguenza, procedere alla sua rinnovazione,previa rimessione in termini a norma dell’art. 153, comma 2°,c.p.c., ove possa ritenersi che questi siano decorsiincolpevolmente a causa dell’affidamento riposto nell’esitopositivo del deposito (v. in tal senso Cass. n. 17404 del 2020),a meno che la stessa parte abbia provveduto senza indugio adun ulteriore deposito con esito positivo, rendendo così superfluala pronuncia sull’istanza di rimessione in termini da parte delgiudice (Cass. n. 29357 del 2022; conf., più di recente, Cass. n.19307 del 2023).2.10.

In applicazione dei principi appena sintetizzati alcaso in esame, ritiene la Corte che l’opponente, a fronte deldeposito telematico riscontrato dalla ricevuta di avvenutaconsegna (“RdAC”) entro il termine per la proposizionedell’opposizione allo stato passivo, poteva maturare un legittimoaffidamento sulla tempestività del gravame medesimo, acondizione, però, che le successive pec (indipendentemente dalmomento del loro generarsi, e quindi anche ove generate in unmomento successivo alla scadenza del termine) dessero esitopositivo.2.11.

L’opponente, a fronte dell’errore segnalato dalla cd.terza pec (e, dunque, del mancato ricevimento della quarta pec),Ric. 2025, n. 21471 – Sez. 1 – CC del 19/5/2026Numero 1reg1is tro generale 21471/2025Numero sezionale 2188/2026Numero di raccolta generale 16449/2026Data pubblicazione 27/05/2026aveva, dunque, due possibilità: - reiterare la procedura dideposito telematico (che, ove effettuata con esito positivo, sisarebbe posta in continuità con la prima procedura di deposito esarebbe potuta quindi essere considerata tempestiva, dovendosivalorizzare non la data del secondo deposito telematico eseguitodopo il rifiuto della “busta”, ma la data della “RdAC” del primodeposito (sempre Cass. n. 6743 del 2021); - oppure (in difettodi deposito con esito positivo) presentare un’istanza dirimessione in termini, la quale, peraltro, è ammissibile solo sepresentata entro un lasso di tempo contenuto e rispettoso delprincipio della durata ragionevole del processo, tenendo altresìconto della necessità di svolgere accertamenti e verifiche pressola cancelleria (Cass. n. 1348 del 2024, in motiv.).2.12.

Risulta, per contro, dal decreto impugnato che ildeposito telematico del ricorso in opposizione allo stato passivo,operato il 5/3/2024, non si è giuridicamente perfezionato.2.13.

Il tribunale, a fronte della decadenza in cuil’opponente era incorso (e della mancata rinnovazione deldeposito stesso con esito positivo), ha, quindi, correttamenteprovveduto a delibare l’istanza con la quale lo stesso avevachiesto la rimessione in termini e di verificarne, pertanto, lafondatezza, valutando espressamente (come era, in effetti,tenuto a fare: Cass. n. 69 del 2025, in motiv.) che: - larimessione in termini, in ragione del suo essere attuazione dei“principi costituzionali di tutela delle garanzie difensive e delgiusto processo”, può trovare senz’altro applicazione conriguardo non solo alla decadenza dai poteri processuali interni algiudizio ma anche a situazioni esterne al suo svolgimento, qualela decadenza dal diritto di proporre impugnazione (cfr. Cass. n.4585 del 2020, in motiv.), come l’opposizione all’esclusione dalpassivo fallimentare di cui agli artt. 98 s. l.fall. (cfr. Cass. n.22342 del 2021), ed al relativo deposito telematico (Cass. n.Ric. 2025, n. 21471 – Sez. 1 – CC del 19/5/2026Numero 1reg2is tro generale 21471/2025Numero sezionale 2188/2026Numero di raccolta generale 16449/2026Data pubblicazione 27/05/202632296 del 2023); - la concreta applicazione della rimessione intermini presuppone, tuttavia, l’espletamento di due necessarieverifiche: (a) la prima attiene all’effettiva presenza di un “fattoostativo che risulti oggettivamente estraneo alla volontà dellaparte” istante, alla stessa non imputabile e dalla stessa nondeterminato (Cass. n. 11029 del 2023), “riferibile ad un eventoche presenti il carattere dell’assolutezza, e non giàun’impossibilità relativa, né tantomeno una mera difficoltà”, eche si collochi, pertanto, del tutto al di fuori della sua sfera dicontrollo (cfr. Cass.

SU n. 4135 del 2019, in motiv.; Cass.

SU n.27773 del 2020; Cass. n. 19384 del 2023; Cass. n. 25228 del2023; Cass. n. 18435 del 2024); (b) la seconda attieneall’“immediatezza della reazione”, da intendere cometempestività del comportamento della parte di fronte alverificarsi del “fatto ostativo”, e cioè come prontezzadell’attivarsi, appunto, per superarlo o comunque per porrerimedio alla situazione che si è così venuta a determinare (cfr.,Cass.

SU n. 4135 del 2019; Cass. n. 11029 del 2023; Cass. n.22342 del 2021; Cass. n. 25289 del 2020; Cass. n. 32296 del2023), avendo, altresì, riguardo, ove si tratti del depositotelematico di un atto processuale, alla necessità di svolgereaccertamenti e verifiche sul punto presso la cancelleria (Cass. n.1348 del 2024, che ha cassato con rinvio la sentenza impugnata,che aveva ritenuto tardiva un’istanza di rimessione in terminipresentata a distanza di undici giorni dalla definitiva verificadell’esito negativo del tentativo di deposito).2.14.

Nel caso in esame, il tribunale ha ritenuto, in fatto,che non sussistevano “elementi di prova che confermino che ilgiorno 5 marzo 2025 vi sia stato un generalizzato ‘blocco’ deidepositi telematici presso il Tribunale di Udine” e ha, quindi,ritenuto che il lamentato malfunzionamento si era risolto in una“mera difficoltà”, “presumibilmente derivante dal superamentoRic. 2025, n. 21471 – Sez. 1 – CC del 19/5/2026Numero registro generale 21471/20251Nu3m ero sezionale 2188/2026Numero di raccolta generale 16449/2026Data pubblicazione 27/05/2026dei limiti dimensionali di ciascuna busta telematica” (cui la partepuò e deve ovviare a mezzo di “più trasmissioni”: art. 196-sexiescit., in fine) rispetto al quale “difetta palesemente la prova cheesso sia estraneo alla sfera di controllo della reclamante”; e,sulla base di tali accertamenti, non smentiti dall’emergenza difatti decisivi e dalla loro specifica indicazione in ricorso, hacorrettamente respinto, in diritto, l’istanza di rimessione intermini sul rilievo che il denunciato “malfunzionamento non(era) qualificabile quale fatto ostativo che risulti oggettivamenteestraneo alla volontà della parte istante, alla stessa nonimputabile e dalla stessa non determinato, riferibile ad unevento che presenti il carattere dell’assolutezza”.3.

Il ricorso è, dunque, inammissibile.4.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sonoliquidate in dispositivo.5.

La Corte, infine, dà atto che sussistono i presupposti per ilversamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma1-quater del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1,comma 17, della l. n. 228/2012, di un ulteriore importo a titolodi contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per ilricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

P.Q.MLa Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso;condanna il ricorrente a rimborsare alla controricorrente lespese del giudizio, che liquida in €. 4.200,00, di cui €. 200,00per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misuradel 15%; dà atto che sussistono i presupposti per il versamento,da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater deld.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17,della l. n. 228/2012, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a normadel comma 1-bis dello stesso art. 13.Ric. 2025, n. 21471 – Sez. 1 – CC del 19/5/2026Numero registro generale 21471/20251Nu4m ero sezionale 2188/2026Numero di raccolta generale 16449/2026Data pubblicazione 27/05/2026Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della PrimaSezione Civile, il 19 maggio 2026.Il PresidenteMassimo FerroRic. 2025, n. 21471 – Sez. 1 – CC del 19/5/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
al ricorso;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. AGR. A RESP. LIM., rappresentata e difesadall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce alcontroricorso;- controricorrente -avverso il DECRETO del [OSCURATO:PERSONA] depositato il22/9/2025;udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell’adunanza in camera di consiglio del19/5/2026;1.1. Il liquidatore della [OSCURATO:PERSONA] ControllataMolluschicoltura Maranese soc. agr. a resp. lim. ha rigettato ladomanda di rivendica di beni immobili proposta dal Comune diMarano Lagunare.Numero registro generale 21471/2025Nu2m ero sezionale 2188/2026Numero di raccolta generale 16449/2026Data pubblicazione 27/05/20261.2. Il Comune, a norma degli art. 273, comma 4, e 133c.c.i.i., ha proposto reclamo.1.3. Il giudice delegato, con il decreto in epigrafe, hadichiarato l’inammissibilità del reclamo in quanto tardivo.1.4. Il giudice, in particolare, ha evidenziato che: - lostato passivo formato dal liquidatore, come riconosciuto dallostesso Comune, è stato comunicato all’opponente il 25/2/2025;- il ricorso per l’opposizione allo stato passivo è stato, invece,depositato il 6/3/2025, e cioè oltre il termine di otto giorni,scaduto il 5/3/2025, previsto dall’art. 133 c.c.i.i., richiamatoespressamente dall’art. 273, comma 4, c.c.i.i.1.5. Il Comune reclamante, del resto, ha aggiunto ilgiudice delegato, “consapevole della tardività, ha depositato,contestualmente al reclamo, un’istanza di rimessione in terminiassumendo un preteso malfunzionamento del sistema diricezione degli atti al momento del tentato deposito telematicodel reclamo e dei relativi allegati in data 5 marzo 2025”.1.6. La rimessione in termini presuppone, tuttavia,l’espletamento di due necessarie verifiche: - la prima attieneall’effettiva presenza di un “fatto ostativo che risultioggettivamente estraneo alla volontà della parte” istante, allastessa non imputabile e dalla stessa non determinato, “riferibilead un evento che presenti il carattere dell’assolutezza, e non giàun’impossibilità relativa, né tantomeno una mera difficoltà”, eche si collochi, pertanto, del tutto al di fuori della sua sfera dicontrollo; - la seconda attiene all’“immediatezza della reazione”,da intendere come tempestività del comportamento della partedi fronte al verificarsi del “fatto ostativo”, e cioè come prontezzadell’attivarsi, appunto, per superarlo o comunque per porrerimedio alla situazione che si è così venuta a determinare,avendo, altresì, riguardo, ove si tratti del deposito telematico diRic. 2025, n. 21471 – Sez. 1 – CC del 19/5/2026Numero registro generale 21471/2025Nu3m ero sezionale 2188/2026Numero di raccolta generale 16449/2026Data pubblicazione 27/05/2026un atto processuale, alla necessità di svolgere accertamenti everifiche sul punto presso la cancelleria.1.7. Il malfunzionamento lamentato dalla partereclamante nell’attività di deposito telematico del reclamo e deirelativi allegati è privo dei caratteri di cui sopra, perché, “inassenza di elementi di prova che confermino che il giorno 5marzo 2025 vi sia stato un generalizzato ‘blocco’ dei deposititelematici presso il Tribunale di Udine, siffattomalfunzionamento non è qualificabile quale fatto ostativo cherisulti oggettivamente estraneo alla volontà della parte istante,alla stessa non imputabile e dalla stessa non determinato,riferibile ad un evento che presenti il carattere dell’assolutezza”.1.8. Il lamentato malfunzionamento si risolve, infatti, inuna “mera difficoltà”, “presumibilmente derivante dalsuperamento dei limiti dimensionali di ciascuna bustatelematica”, rispetto al quale “difetta palesemente la prova cheesso sia estraneo alla sfera di controllo della reclamante”.1.9. Il giudice, quindi, esclusa la sussistenza deipresupposti per la rimessione in termini, ha ritenuto che ilreclamo fosse inammissibile perché depositato oltre il termine diotto giorni previsto dall’art. 133 c.c.i.i., come richiamato dall’art.273, comma 4, c.c.i.i.1.10. Il giudice, peraltro, ha ritenuto che l’insinuazionetardiva di rivendicazione proposta dal Comune sarebbe statacomunque inammissibile alla stregua della disciplina di cuiall’art. 273, comma 5, c.c.i.i.1.11. Tale norma, infatti, dopo aver previstol’ammissibilità delle domande tardive nella liquidazionecontrollata, ha stabilito che la domanda tardiva è ammissibile“solo se l’istante prova che il ritardo è dipeso da causa a lui nonimputabile e se trasmette la domanda al liquidatore non oltreRic. 2025, n. 21471 – Sez. 1 – CC del 19/5/2026Numero registro generale 21471/2025Nu4m ero sezionale 2188/2026Numero di raccolta generale 16449/2026Data pubblicazione 27/05/2026sessanta giorni dal momento in cui è cessata la causa che ne haimpedito il deposito tempestivo”.1.12. La norma richiede, pertanto, ai fini dell’ammissionedella domanda tardiva, la sussistenza di un duplice presupposto:a) la non imputabilità all’istante del ritardo nella presentazionedell’insinuazione; b) la trasmissione dell’insinuazione alliquidatore non oltre sessanta giorni dalla cessazione della causache ne ha impedito il deposito tempestivo.1.13. Nel caso in esame, ha osservato il giudice, il Comuneopponente, pienamente consapevole dell’apertura dellaprocedura in considerazione della distinta domanda tempestivadi insinuazione al passivo presentata dallo stesso, ha assuntoche: - il ritardo nella presentazione della domanda diinsinuazione tardiva del 29/10/2024 era stato imposto dallanecessità di rispettare l’iter amministrativo e di svolgereapprofondite indagini storico-giuridiche; - non era incorso nelladecadenza di cui sub b) per aver agito entro sessanta giorni dallarelazione tecnica del 30/8/2024, che aveva offerto il supportotecnico-giuridico alla domanda di rivendicazione poi proposta.1.14. Il giudice ha, per contro, ritenuto che la domanda diinsinuazione tardiva era inammissibile “non avendo l’attoreallegato né tanto meno provato una causa non imputabile delritardo nella trasmissione dell’insinuazione ascrivibile alla forzamaggiore, al caso fortuito o all’errore incolpevole: -l’individuazione del fondamento tecnico-giuridico della propriapretesa attraverso un’indagine affidata ad un professionista sipone al di fuori delle predette cause di non imputabilità, nonessendo ascrivibile né al caso fortuito né alla forza maggiore nétantomeno all’errore incolpevole; - appare, del resto,paradossale “che il soggetto che intenda rivendicare un benenon conosca già di suo né i beni che gli apparterrebbero né ititoli in forza dei quali ne sarebbe proprietario, pur trattandosiRic. 2025, n. 21471 – Sez. 1 – CC del 19/5/2026Numero registro generale 21471/2025Nu5m ero sezionale 2188/2026Numero di raccolta generale 16449/2026Data pubblicazione 27/05/2026non di un soggetto qualunque, bensì di un ente pubblicoterritoriale qual è il Comune e di per sé ciò è già indice dinegligenza”; - ed “ancor più paradossale, infine, è che talesoggetto, risoltosi ad incaricare un consulente per scoprire diquali beni sarebbe proprietario”, si sia in tal modo arrogato “ildiritto di autodeterminare il termine entro il quale presentare …la domanda di rivendica di quei beni facendolo decorrere dalmomento in cui, mesi dopo (oltre cinque, per la precisione) lascadenza del termine per la presentazione delle domandetempestive, il consulente gli ha consegnato le risultanze dellesue analisi”.1.15. La domanda tardiva di rivendicazione sarebbe stata,in definitiva, inammissibile, “non essendo stata allegata eprovata una causa di ritardo non imputabile all’istante” comeinvece richiesto dall’art. 273, comma 5, cit.1.16. Il Comune, con ricorso notificato il 20/10/2025, hachiesto, per due motivi, la cassazione del decreto.1.17. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.1.18. Le parti hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE2.1. Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando laviolazione o la falsa applicazione degli art. 196-sexies disp.att.c.p.c. e 155 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., hacensurato il decreto impugnato nella parte in cui il giudicedelegato ha escluso che sussistessero i presupposti perl’accoglimento dell’istanza di rimessione in termini, senza,tuttavia, considerare che, in data 5/3/2025, e cioè l’ultimogiorno utile per il deposito del ricorso, era pervenuta alreclamante, alle ore 18,50, la ricevuta di avvenuta consegna eche, pur a fronte dell’errore imprevisto segnalato con la cd. terzapec, pervenuta due minuti dopo, la seconda pec era pervenutain tempo utile a far ritenere la tempestività del deposito.Ric. 2025, n. 21471 – Sez. 1 – CC del 19/5/2026Numero registro generale 21471/2025Nu6m ero sezionale 2188/2026Numero di raccolta generale 16449/2026Data pubblicazione 27/05/20262.2. Con il secondo motivo, il ricorrente, lamentando laviolazione o la falsa applicazione dell’art. 273, comma 5, c.c.i.i.,in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato il decretoimpugnato nella parte in cui il giudice delegato ha escluso che,ai fini previsti dalla norma invocata, la causa non imputabilepossa comprendere anche le situazioni di oggettiva incertezzasulla titolarità del diritto di proprietà, senza, per contro,considerare che se, come nel caso in esame, tale incertezzarisulta effettivamente estranea alla sfera di controllo delrivendicante, in ragione di titoli contrastanti, trascrizioniconcorrenti o contenziosi pendenti che rendano dubbia latitolarità del bene, il ritardo nella proposizione della domanda dirivendicazione è giustificato ove il soggetto dimostri di averagito, come ha fatto il Comune, con la dovuta diligenza peraccertare la propria posizione.2.3. Il primo motivo è infondato, con assorbimento delsecondo.2.4. Ed infatti, come da questa Corte già ripetutamenteaffermato, il meccanismo del deposito di un atto giudiziariotramite PCT genera quattro distinte pec di ricevuta: - la prima(“ricevuta di accettazione”) attesta che l’invio è stato accettatodal sistema per l’inoltro all’ufficio destinatario; - la seconda(“ricevuta di consegna”), invece, attesta che l’invio è intervenutocon consegna nella casella di posta dell’ufficio destinatario erileva ai fini della tempestività del deposito, che si consideraperfezionato in tale momento, con effetto anticipato eprovvisorio rispetto all’ultima pec, e cioè subordinatamente albuon fine dell’intero procedimento di deposito, che è quindifattispecie a formazione progressiva; - la terza pec attestal’“esito controlli automatici” del deposito, sull’indirizzo delmittente, che dev’essere censito in ReGIndE, il formato delmessaggio, che dev’essere aderente alle specifiche, e laRic. 2025, n. 21471 – Sez. 1 – CC del 19/5/2026Numero re7gis tro generale 21471/2025Numero sezionale 2188/2026Numero di raccolta generale 16449/2026Data pubblicazione 27/05/2026dimensione del messaggio, che non deve eccedere quellamassima consentita (30 MB); - la quarta pec, infine, attestal’esito del controllo manuale del cancelliere, a seguito della cuiaccettazione, e solo con essa, si consolida l’effetto provvisorioanticipato di cui alla seconda pec (Cass. n. 28982 del 2019, inmotiv.).2.5. Se, dunque, la tempestività del deposito telematicodev’essere verificata, come disponeva l’art. 16-bis, comma 7,del d.l. n. 179/2012, conv. con l. n. 221/2012 (salval’applicazione dell’art. 155, commi 4° e 5°, c.p.c.), avendoriguardo al momento in cui viene generata, da parte del gestoredi posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, laricevuta di avvenuta consegna (“RdAC”) e, cioè, la cosiddetta“seconda p.e.c.”, la quale attesta l’ingresso della comunicazionenella sfera di conoscibilità del “sistema giustizia” (cfr. Cass. SU.n. 22834 del 2022; Cass. n. 12422 del 2021; Cass. n. 19796 del2021; Cass. n. 19163 del 2020), deve, nondimeno, rilevarsi chetale effetto era soltanto “anticipato e provvisorio rispettoall’ultima PEC” e, cioè, come detto, subordinato “al buon finedell’intero procedimento di deposito, che è quindi fattispecie aformazione progressiva”, sicché esclusivamente conl’accettazione del cancelliere (la quarta pec), “e solo a seguito diessa, si consolida l’effetto provvisorio anticipato di cui allaseconda PEC e, inoltre, il file viene caricato sul fascicolotelematico, divenendo così visibile alle controparti” (Cass. n.17404 del 2020; Cass. n. 27654 del 2022; Cass. SU n. 28403del 2023, in motiv.).2.6. Questa Corte, ponendo l’accento sul momento e sulrilievo dei controlli automatici (terza pec) e dei controlli manuali(quarta pec), ha, in sostanza, ritenuto che, se “ilperfezionamento va cronologicamente fissato al momento dellaseconda pec, come stabilisce l’articolo 16 bis”, resta, comunque,Ric. 2025, n. 21471 – Sez. 1 – CC del 19/5/2026Numero re8gis tro generale 21471/2025Numero sezionale 2188/2026Numero di raccolta generale 16449/2026Data pubblicazione 27/05/2026il principio che “detto perfezionamento è subordinato all’esitopositivo dei successivi controlli”, automatici (v. art. 13, comma7, d.m. giustizia n. 44/2011 e art. 14, comma 7, delle specifichetecniche sul PCT di cui al Provv. DGSIA 16/4/2014) e manuali(v. l’art. 13, comma 7, d.m. giustizia n. 44/2011 e l’art. 14,comma 10, delle specifiche tecniche sul PCT di cui al Provv.DGSIA 16/4/2014), della cancelleria (Cass. n. 27654 del 2022,in motiv.), e cioè, in definitiva, all’accettazione da parte dellastessa (Cass. n. 28982 del 2019), “la cui prova è data dalmessaggio di posta elettronica certificata contenente l’esitodell’intervento di accettazione da parte della cancelleria (cd.quarta PEC, con sequenza rimasta nella sostanza immutatanell’art. 196-sexies disp. att. c.p.c.)” (Cass. SU n. 28403 del2023, in motiv.).2.7. L’art. 196-sexies disp.att. c.p.c., in vigoredall’1/1/2023 ed applicabile al caso in esame ratione temporis,ha, in effetti, confermato tale conclusione, avendoespressamente previsto che “il deposito con modalitàtelematiche si ha per avvenuto nel momento in cui è generatala conferma del completamento della trasmissione secondoquanto previsto dalla normativa anche regolamentareconcernente la trasmissione e la ricezione dei documentiinformatici ed è tempestivamente eseguito quando la confermaè generata entro la fine del giorno di scadenza” (salval’applicazione della proroga ex lege prevista dall’art. 155, commi4° e 5°, c.p.c.).2.8. In definitiva, ai fini del deposito telematico di un attoprocessuale, è necessario distinguere, per ciò che riguarda lavalenza delle ricevute pec, tra gli aspetti che concernono latempestività del deposito e gli aspetti che invece riguardano ladefinitiva regolarità dello stesso: - la generazione della “ricevutadi avvenuta consegna” (“RdAC” - cd. seconda pec) individua ilRic. 2025, n. 21471 – Sez. 1 – CC del 19/5/2026Numero re9gis tro generale 21471/2025Numero sezionale 2188/2026Numero di raccolta generale 16449/2026Data pubblicazione 27/05/2026momento di perfezionamento del deposito e costituisce ilriferimento temporale sulla cui base valutare la tempestività omeno del deposito medesimo (Cass. SU n. 22834 del 2022;Cass. n. 12422 del 2022; Cass. n. 19796 del 2021); - taleefficacia, tuttavia, costituisce un effetto anticipato meramenteprovvisorio in quanto comunque subordinata al generarsi conesito positivo delle successive pec, e cioè quella relativa all’“esitocontrolli automatici deposito” (cd. “terza pec”) e quella di”accettazione deposito” (cd. “quarta pec”); - “lo scopo deldeposito – infatti - non può dirsi raggiunto finché non vi sia statal’accettazione dell’atto da parte della Cancelleria, che nedetermina la conoscibilità a beneficio delle parti del processo edel giudice, e la cui prova è data dal messaggio di postaelettronica certificata contenente l’esito dell’intervento diaccettazione (cd. quarta p.e.c.)”; - “in caso di mancatocompletamento dell’iter del deposito telematico, ed inparticolare ove sia risultato negativo l’esito di una o di entrambele ultime fasi della procedura, il deposito telematico, purperfetto, non può dirsi - pertanto - efficace, poiché inidoneo alraggiungimento dello scopo” (così Cass. n. 19307 del 2023, inmotiv.); - in caso di deposito che generi unicamente le primedue pec, la parte opponente potrà, di conseguenza, ritenere diaver rispettato eventuali termini di legge per il depositomedesimo ma è solo con le due pec successive che potrà inveceritenere che il deposito sia definitivamente efficace e rituale; -in assenza delle pec successive alla seconda (ed a maggiorragione nel caso in cui la terza o la quarta pec diano esito nonfavorevole), la parte non potrà ritenersi per ciò solo decadutadal deposito ma, a fronte del mancato perfezionarsi delmedesimo, avrà l’onere di attivarsi quanto più tempestivamentepossibile (considerata la possibilità di una sfasatura temporalenella generazione della terza e quarta pec) per rimediare a taleRic. 2025, n. 21471 – Sez. 1 – CC del 19/5/2026Numero 1reg0is tro generale 21471/2025Numero sezionale 2188/2026Numero di raccolta generale 16449/2026Data pubblicazione 27/05/2026mancato perfezionamento, procedendo ad un nuovo deposito(da ritenersi nei termini, stante il primo tentativo, e quindidovendosi considerare il nuovo deposito come continuazionedella precedente attività: Cass. n. 6743 del 2021) oppure allatempestiva formulazione di una richiesta di rimessione in termini(Cass. n. 1348 del 2024, in motiv.).2.9. In caso di esito negativo del procedimento dideposito dell’atto (e cioè quando non risulti che il deposito abbiasuperato i controlli automatici e i controlli manuali) e, dunque,di mancata accettazione dell’atto da parte della cancelleria, laparte deve, di conseguenza, procedere alla sua rinnovazione,previa rimessione in termini a norma dell’art. 153, comma 2°,c.p.c., ove possa ritenersi che questi siano decorsiincolpevolmente a causa dell’affidamento riposto nell’esitopositivo del deposito (v. in tal senso Cass. n. 17404 del 2020),a meno che la stessa parte abbia provveduto senza indugio adun ulteriore deposito con esito positivo, rendendo così superfluala pronuncia sull’istanza di rimessione in termini da parte delgiudice (Cass. n. 29357 del 2022; conf., più di recente, Cass. n.19307 del 2023).2.10. In applicazione dei principi appena sintetizzati alcaso in esame, ritiene la Corte che l’opponente, a fronte deldeposito telematico riscontrato dalla ricevuta di avvenutaconsegna (“RdAC”) entro il termine per la proposizionedell’opposizione allo stato passivo, poteva maturare un legittimoaffidamento sulla tempestività del gravame medesimo, acondizione, però, che le successive pec (indipendentemente dalmomento del loro generarsi, e quindi anche ove generate in unmomento successivo alla scadenza del termine) dessero esitopositivo.2.11. L’opponente, a fronte dell’errore segnalato dalla cd.terza pec (e, dunque, del mancato ricevimento della quarta pec),Ric. 2025, n. 21471 – Sez. 1 – CC del 19/5/2026Numero 1reg1is tro generale 21471/2025Numero sezionale 2188/2026Numero di raccolta generale 16449/2026Data pubblicazione 27/05/2026aveva, dunque, due possibilità: - reiterare la procedura dideposito telematico (che, ove effettuata con esito positivo, sisarebbe posta in continuità con la prima procedura di deposito esarebbe potuta quindi essere considerata tempestiva, dovendosivalorizzare non la data del secondo deposito telematico eseguitodopo il rifiuto della “busta”, ma la data della “RdAC” del primodeposito (sempre Cass. n. 6743 del 2021); - oppure (in difettodi deposito con esito positivo) presentare un’istanza dirimessione in termini, la quale, peraltro, è ammissibile solo sepresentata entro un lasso di tempo contenuto e rispettoso delprincipio della durata ragionevole del processo, tenendo altresìconto della necessità di svolgere accertamenti e verifiche pressola cancelleria (Cass. n. 1348 del 2024, in motiv.).2.12. Risulta, per contro, dal decreto impugnato che ildeposito telematico del ricorso in opposizione allo stato passivo,operato il 5/3/2024, non si è giuridicamente perfezionato.2.13. Il tribunale, a fronte della decadenza in cuil’opponente era incorso (e della mancata rinnovazione deldeposito stesso con esito positivo), ha, quindi, correttamenteprovveduto a delibare l’istanza con la quale lo stesso avevachiesto la rimessione in termini e di verificarne, pertanto, lafondatezza, valutando espressamente (come era, in effetti,tenuto a fare: Cass. n. 69 del 2025, in motiv.) che: - larimessione in termini, in ragione del suo essere attuazione dei“principi costituzionali di tutela delle garanzie difensive e delgiusto processo”, può trovare senz’altro applicazione conriguardo non solo alla decadenza dai poteri processuali interni algiudizio ma anche a situazioni esterne al suo svolgimento, qualela decadenza dal diritto di proporre impugnazione (cfr. Cass. n.4585 del 2020, in motiv.), come l’opposizione all’esclusione dalpassivo fallimentare di cui agli artt. 98 s. l.fall. (cfr. Cass. n.22342 del 2021), ed al relativo deposito telematico (Cass. n.Ric. 2025, n. 21471 – Sez. 1 – CC del 19/5/2026Numero 1reg2is tro generale 21471/2025Numero sezionale 2188/2026Numero di raccolta generale 16449/2026Data pubblicazione 27/05/202632296 del 2023); - la concreta applicazione della rimessione intermini presuppone, tuttavia, l’espletamento di due necessarieverifiche: (a) la prima attiene all’effettiva presenza di un “fattoostativo che risulti oggettivamente estraneo alla volontà dellaparte” istante, alla stessa non imputabile e dalla stessa nondeterminato (Cass. n. 11029 del 2023), “riferibile ad un eventoche presenti il carattere dell’assolutezza, e non giàun’impossibilità relativa, né tantomeno una mera difficoltà”, eche si collochi, pertanto, del tutto al di fuori della sua sfera dicontrollo (cfr. Cass. SU n. 4135 del 2019, in motiv.; Cass. SU n.27773 del 2020; Cass. n. 19384 del 2023; Cass. n. 25228 del2023; Cass. n. 18435 del 2024); (b) la seconda attieneall’“immediatezza della reazione”, da intendere cometempestività del comportamento della parte di fronte alverificarsi del “fatto ostativo”, e cioè come prontezzadell’attivarsi, appunto, per superarlo o comunque per porrerimedio alla situazione che si è così venuta a determinare (cfr.,Cass. SU n. 4135 del 2019; Cass. n. 11029 del 2023; Cass. n.22342 del 2021; Cass. n. 25289 del 2020; Cass. n. 32296 del2023), avendo, altresì, riguardo, ove si tratti del depositotelematico di un atto processuale, alla necessità di svolgereaccertamenti e verifiche sul punto presso la cancelleria (Cass. n.1348 del 2024, che ha cassato con rinvio la sentenza impugnata,che aveva ritenuto tardiva un’istanza di rimessione in terminipresentata a distanza di undici giorni dalla definitiva verificadell’esito negativo del tentativo di deposito).2.14. Nel caso in esame, il tribunale ha ritenuto, in fatto,che non sussistevano “elementi di prova che confermino che ilgiorno 5 marzo 2025 vi sia stato un generalizzato ‘blocco’ deidepositi telematici presso il Tribunale di Udine” e ha, quindi,ritenuto che il lamentato malfunzionamento si era risolto in una“mera difficoltà”, “presumibilmente derivante dal superamentoRic. 2025, n. 21471 – Sez. 1 – CC del 19/5/2026Numero registro generale 21471/20251Nu3m ero sezionale 2188/2026Numero di raccolta generale 16449/2026Data pubblicazione 27/05/2026dei limiti dimensionali di ciascuna busta telematica” (cui la partepuò e deve ovviare a mezzo di “più trasmissioni”: art. 196-sexiescit., in fine) rispetto al quale “difetta palesemente la prova cheesso sia estraneo alla sfera di controllo della reclamante”; e,sulla base di tali accertamenti, non smentiti dall’emergenza difatti decisivi e dalla loro specifica indicazione in ricorso, hacorrettamente respinto, in diritto, l’istanza di rimessione intermini sul rilievo che il denunciato “malfunzionamento non(era) qualificabile quale fatto ostativo che risulti oggettivamenteestraneo alla volontà della parte istante, alla stessa nonimputabile e dalla stessa non determinato, riferibile ad unevento che presenti il carattere dell’assolutezza”.3. Il ricorso è, dunque, inammissibile.4. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sonoliquidate in dispositivo.5. La Corte, infine, dà atto che sussistono i presupposti per ilversamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma1-quater del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1,comma 17, della l. n. 228/2012, di un ulteriore importo a titolodi contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per ilricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. P.Q.MLa Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso;condanna il ricorrente a rimborsare alla controricorrente lespese del giudizio, che liquida in €. 4.200,00, di cui €. 200,00per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misuradel 15%; dà atto che sussistono i presupposti per il versamento,da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater deld.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17,della l. n. 228/2012, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a normadel comma 1-bis dello stesso art. 13.Ric. 2025, n. 21471 – Sez. 1 – CC del 19/5/2026Numero registro generale 21471/20251Nu4m ero sezionale 2188/2026Numero di raccolta generale 16449/2026Data pubblicazione 27/05/2026Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della PrimaSezione Civile, il 19 maggio 2026.Il PresidenteMassimo FerroRic. 2025, n. 21471 – Sez. 1 – CC del 19/5/2026
Decreto Cassazione n. 16449/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris