CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 30865/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2023 del TRIBUNALE di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], in qualità di parte civile, ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Lecce che ha riformato la pronuncia del Giudice di pace con la quale l'imputato era stato condannato per il delitto di minaccia e lo ha quindi assolto perché il fatto non sussiste; considerato che con il primo e unico motivo di ricorso il ricorrente denunzia la violazione e la falsa applicazione della legge penale ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. dovendosi ritenere erronea la valutazione degli elementi probatori dai quali, ove giudicati diversamente dal Giudice di appello, avrebbero comportato la sussistenza della responsabilità penale dell'imputato e il suo conseguente obbligo risarcitorio; ritenuto che con siffatto motivo di censura solo formalmente si deduce un vizio di legge, ma sostanzialmente si lamenta un vizio di motivazione in quanto viene dedotta l'erronea valutazione degli elementi di prova; che tale motivo è inammissibile posto che, a norma degli artt. 606, comma 2- bis, cod. proc. pen. e 39-bis d.lgs. n. 28 agosto del 2000, n. 274, avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace può essere proposto ricorso per cassazione solo per violazione di legge; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il