CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 settembre 2025
Cassazione n. 34086/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Ritenuto che il ricorso è palesemente generico nel censurare l'affermazione di responsabilità, non confrontandosi in alcun modo con la sentenza impugnata in relazione alla certa responsabilità del ricorrente in ordine all'incendio da lui falsamente denunciato a carico di altri e dal quale era stato prosciolto solo in ragione della non altruità del mezzo incendiato; Ritenuto che la seconda censura sulla ritenuta recidiva è manifestamente infondata oltre che genericamente proposta rispetto al corretto esercizio del potere discrezionale demandato al giudice di merito a riguardo ( v. pg. 2 della sentenza); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26-09.2025