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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 20780/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI TRIESTEnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di TRIESTE udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza per un nuovo esame; [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza del 16 settembre 2021, il Tribunale di Trieste - provvedendo ai sensi dell'art. 310 cod. proc. peli, sull'appello proposto dal Pubblico Ministero - confermava quella resa in data 27 agosto 2021, con la quale il Gip dello stesso Tribunale aveva respinto la richiesta di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA], indagato del delitto di cui agli artt. 110 cod. pen. e 12, comma 3, 3 -bis e 3 -ter d.

Igs. 286 del 1998, per mancanza di esigenze cautelari.

Il Tribunale escludeva tanto la sussistenza di elementi concreti a fondamento del pericolo d'inquinamento probatorio, quanto il pericolo di reiterazione del reato, trattandosi d'indagato incensurato in tutta l'area Schengen, che svolgeva regolare attività lavorativa, la cui condotta illecita ben poteva considerarsi occasionale ed episodica„ avendo egli svolto il ruolo fungibile di trasportatore, non essendovi prova di uno stabile legame con le organizzazioni criminali che gestiscono il traffico di clandestini.

Detta occasionalità - rilevata il Tribunale - non appariva sconfessata da quanto emerso dalle stesse dichiarazioni spontanee dell'indagato, ossia che il giorno precedente al fatto egli era stato fermato mentre trasportava undici clandestini al confine tra la Serbia e la Croazia; ciò perché, «proprio la stretta vicinanza tra i fatti, portava a ritenere anche tale episodio manifestazione di una condotta estemporanea, non reiterata ovvero indicativa di uno stabile collegamento con una struttura criminale più complessa».

Con particolare riferimento al pericolo di fuga, riteneva che lo stesso non potesse essere desunto sic et simpliciter alla condizione di straniero extracomunitario.

Citava, a tal fine, massime della giurisprudenza di legittimità che impongono di desumere tale specifica esigenza cautelare da elementi concreti e che precisano che la condizione di straniero, privo di stabile legame con l'Italia, non è elemento sufficiente a esprimere la volontà che questi voglia sottrarsi al processo, infine che affermano l'irrilevanza del mancato rientro nel proprio paese, trattandosi di condotta fisiologica alla condizione del soggetto, in assenza gli elementi concreti dei quali sia possibile dedurre una reale ed effettiva preparazione alla fuga.

2. Il Pubblico Ministero ricorre per cassazione, deducendo con un unico, articolato motivo il vizio di violazione di legge.

Il Tribunale del riesame ha escluso l'esigenza cautelare del pericolo di fuga attraverso un'errata applicazione della legge processuale e un altrettanto errata interpretazione della giurisprudenza di legittimità che, invece, si è costantemente espressa nel senso che detto pericolo non deve essere desunto esclusivamente da comportamenti materiali che rivelino l'inizio dell'allontanamento o una condotta indispensabilmente prodromica, essendo al contrario necessario e sufficiente stabilire un reale ed effettivo pericolo.

3. La difesa ha depositato osservazioni scritte con le quali ha avversato il ricorso, evidenziando l'erroneità della invocata formulazione del giudizio prognostico sul pericolo di fuga sulla scorta del mero status di straniero del ricorrente.

4. L'Avvocato generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'accoglimento del ricorso e il conseguente annullamento dell'ordinanza, con rinvio per un nuovo esame. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte.

2. [OSCURATO:PERSONA] condivide l'esegesi che dell'art. 274 lett. b) cod. proc. pen. è stata compiuta, dopo l'interpolazione operata dalla legge n. 47 del 2015, con l'aggiunta del requisito della "attualità", accanto alla concretezza, che deve essere propria del pericolo di fuga: nel senso che il requisito anzidetto non comporta necessariamente l'esistenza di condotte materiali del soggetto agente, che disvelino l'inizio dell'allontanamento dello stesso o siano comunque espressione di fatti prodromici all'allontanamento medesimo, «essendo sufficiente accertare, sulla scorta di un giudizio prognostico verificabile - perché tratto dalla concreta situazione di vita del soggetto, dalle sue frequentazioni, dai precedenti a suo carico ed anche dalle pendenze giudiziarie e, più in generale, da elementi in atti, che siano vicini nel tempo - l'esistenza di un effettivo e ragionevolmente prossimo pericolo di fuga, tale da richiedere un tempestivo intervento cautelare (cfr. Sez. 5, sent. n. 7270 del 06.07.2015 - dep. 2016, Rv. 267135, nonché Sez. 6, sent. n. 16864 del 07.03.2018, Rv. 270311, Sez. 6 n. 481 del 27/09/2018, Roncali, Rv. 274220).

Il Tribunale del riesame non si è attenuto a tali insegnamenti e, anzi, la motivazione si appalesa manifestamente illogica e contraddittoria allorquando fonda l'assenza di un concreto pericolo di fuga su un elemento - quello dell'assenza di prodromiche condotte preparatorie - non realmente indicativo e dirimente nel caso di specie, trattandosi di soggetto straniero privo di qualsiasi radicamento, anche provvisorio, con territorio italiano.

Se è corretto affermare che il pericolo di fuga non può essere desunto dalla semplice circostanza dello status di straniero del soggetto agente, è altrettanto innegabile come il discorso giustificativo del giudice della cautela sia incorso nel sillogismo opposto, ossia quello di escludere aprioristicamente la sussistenza di tale esigenza cautelare in un caso, come quello che ci occupa, in cui il carattere temporaneo della presenza sul territorio italiano è funzionale alla commissione del reato (nella specie, il traffico di esseri umani) e rende di difficile realizzazione comportamenti preparatori alla fuga stessa.

Nel ribadire il principio per cui il giudice della cautela, in tema di pericolo di fuga, è chiamato a svolgere un giudizio prognostico verificabile che deve attagliarsi, di volta in volta, al caso concreto prospettatosi, va qui precisato che la situazione fattuale oggetto di ricorso - ovverosia quella del soggetto agente di nazionalità straniera, presente nel territorio dello Stato con il quale non ha alcun radicamento e al solo fine di commettere oltre confine condotte criminose, per poi rientrare nel paese di origine - avrebbe richiesto un più articolato e approfondito giudizio, esteso a qualsiasi elemento, desumibile dagli atti, obiettivamente sintomatico di un prossimo pericolo di fuga tale da rendere necessario un tempestivo intervento cautelare.

Sotto tale profilo, per un verso il richiamo contenuto nel provvedimento impugnato a precedenti giurisprudenziali di legittimità non si appalesa pertinente a causa delle evidenti differenze rispetto alla situazione fattuale oggetto di giudizio, siccome riguardanti il caso di cittadini italiani, radicati sul territorio dello Stato ovvero stranieri muniti di permesso di soggiorno.

Per altro verso, il Tribunale del riesame, nell'escludere la certezza di collegamenti dell'indagato con le organizzazioni criminali che gestiscono il traffico di clandestini e nell'affermare la sicura occasionalità della condotta da questi posta in essere, ha finito per dequotare contraddittoriamente dati obiettivi dei quali pure ha dato atto nel corpo della motivazione e, tra questi, il contenuto delle spontanee dichiarazioni del DrobnjaK che ha affermato di essere stato fermato, il giorno precedente all'arresto, con altri clandestini al confine tra la Serba e la Croazia.

Conclusivamente, il discorso giustificativo espresso onde pervenire al rigetto della chiesta applicazione della misura cautelare si è configurato come elusivo del nodo posto dall'istanza e, alfine, si configura come ripiegato in modo sostanzialmente esclusivo sulla valorizzazione della assenza di elementi concreti dai quali dedurre la reale ed effettiva preparazione della fuga: in tal senso il percorso logico-giuridico si discosta dalle coordinate finora illustrate.

4. L'ordinanza deve dunque essere annullata con rinvio per nuovo giudizio, libero nell'esito, ma ossequioso dei principi di diritto sopra esposti.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per un nuovo giudizio al Tribunale del riesame d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI TRIESTEnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di TRIESTE udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza per un nuovo esame; [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza del 16 settembre 2021, il Tribunale di Trieste - provvedendo ai sensi dell'art. 310 cod. proc. peli, sull'appello proposto dal Pubblico Ministero - confermava quella resa in data 27 agosto 2021, con la quale il Gip dello stesso Tribunale aveva respinto la richiesta di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA], indagato del delitto di cui agli artt. 110 cod. pen. e 12, comma 3, 3 -bis e 3 -ter d. Igs. 286 del 1998, per mancanza di esigenze cautelari. Il Tribunale escludeva tanto la sussistenza di elementi concreti a fondamento del pericolo d'inquinamento probatorio, quanto il pericolo di reiterazione del reato, trattandosi d'indagato incensurato in tutta l'area Schengen, che svolgeva regolare attività lavorativa, la cui condotta illecita ben poteva considerarsi occasionale ed episodica„ avendo egli svolto il ruolo fungibile di trasportatore, non essendovi prova di uno stabile legame con le organizzazioni criminali che gestiscono il traffico di clandestini. Detta occasionalità - rilevata il Tribunale - non appariva sconfessata da quanto emerso dalle stesse dichiarazioni spontanee dell'indagato, ossia che il giorno precedente al fatto egli era stato fermato mentre trasportava undici clandestini al confine tra la Serbia e la Croazia; ciò perché, «proprio la stretta vicinanza tra i fatti, portava a ritenere anche tale episodio manifestazione di una condotta estemporanea, non reiterata ovvero indicativa di uno stabile collegamento con una struttura criminale più complessa». Con particolare riferimento al pericolo di fuga, riteneva che lo stesso non potesse essere desunto sic et simpliciter alla condizione di straniero extracomunitario. Citava, a tal fine, massime della giurisprudenza di legittimità che impongono di desumere tale specifica esigenza cautelare da elementi concreti e che precisano che la condizione di straniero, privo di stabile legame con l'Italia, non è elemento sufficiente a esprimere la volontà che questi voglia sottrarsi al processo, infine che affermano l'irrilevanza del mancato rientro nel proprio paese, trattandosi di condotta fisiologica alla condizione del soggetto, in assenza gli elementi concreti dei quali sia possibile dedurre una reale ed effettiva preparazione alla fuga. 2. Il Pubblico Ministero ricorre per cassazione, deducendo con un unico, articolato motivo il vizio di violazione di legge. Il Tribunale del riesame ha escluso l'esigenza cautelare del pericolo di fuga attraverso un'errata applicazione della legge processuale e un altrettanto errata interpretazione della giurisprudenza di legittimità che, invece, si è costantemente espressa nel senso che detto pericolo non deve essere desunto esclusivamente da comportamenti materiali che rivelino l'inizio dell'allontanamento o una condotta indispensabilmente prodromica, essendo al contrario necessario e sufficiente stabilire un reale ed effettivo pericolo. 3. La difesa ha depositato osservazioni scritte con le quali ha avversato il ricorso, evidenziando l'erroneità della invocata formulazione del giudizio prognostico sul pericolo di fuga sulla scorta del mero status di straniero del ricorrente. 4. L'Avvocato generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'accoglimento del ricorso e il conseguente annullamento dell'ordinanza, con rinvio per un nuovo esame. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte. 2. [OSCURATO:PERSONA] condivide l'esegesi che dell'art. 274 lett. b) cod. proc. pen. è stata compiuta, dopo l'interpolazione operata dalla legge n. 47 del 2015, con l'aggiunta del requisito della "attualità", accanto alla concretezza, che deve essere propria del pericolo di fuga: nel senso che il requisito anzidetto non comporta necessariamente l'esistenza di condotte materiali del soggetto agente, che disvelino l'inizio dell'allontanamento dello stesso o siano comunque espressione di fatti prodromici all'allontanamento medesimo, «essendo sufficiente accertare, sulla scorta di un giudizio prognostico verificabile - perché tratto dalla concreta situazione di vita del soggetto, dalle sue frequentazioni, dai precedenti a suo carico ed anche dalle pendenze giudiziarie e, più in generale, da elementi in atti, che siano vicini nel tempo - l'esistenza di un effettivo e ragionevolmente prossimo pericolo di fuga, tale da richiedere un tempestivo intervento cautelare (cfr. Sez. 5, sent. n. 7270 del 06.07.2015 - dep. 2016, Rv. 267135, nonché Sez. 6, sent. n. 16864 del 07.03.2018, Rv. 270311, Sez. 6 n. 481 del 27/09/2018, Roncali, Rv. 274220). Il Tribunale del riesame non si è attenuto a tali insegnamenti e, anzi, la motivazione si appalesa manifestamente illogica e contraddittoria allorquando fonda l'assenza di un concreto pericolo di fuga su un elemento - quello dell'assenza di prodromiche condotte preparatorie - non realmente indicativo e dirimente nel caso di specie, trattandosi di soggetto straniero privo di qualsiasi radicamento, anche provvisorio, con territorio italiano. Se è corretto affermare che il pericolo di fuga non può essere desunto dalla semplice circostanza dello status di straniero del soggetto agente, è altrettanto innegabile come il discorso giustificativo del giudice della cautela sia incorso nel sillogismo opposto, ossia quello di escludere aprioristicamente la sussistenza di tale esigenza cautelare in un caso, come quello che ci occupa, in cui il carattere temporaneo della presenza sul territorio italiano è funzionale alla commissione del reato (nella specie, il traffico di esseri umani) e rende di difficile realizzazione comportamenti preparatori alla fuga stessa. Nel ribadire il principio per cui il giudice della cautela, in tema di pericolo di fuga, è chiamato a svolgere un giudizio prognostico verificabile che deve attagliarsi, di volta in volta, al caso concreto prospettatosi, va qui precisato che la situazione fattuale oggetto di ricorso - ovverosia quella del soggetto agente di nazionalità straniera, presente nel territorio dello Stato con il quale non ha alcun radicamento e al solo fine di commettere oltre confine condotte criminose, per poi rientrare nel paese di origine - avrebbe richiesto un più articolato e approfondito giudizio, esteso a qualsiasi elemento, desumibile dagli atti, obiettivamente sintomatico di un prossimo pericolo di fuga tale da rendere necessario un tempestivo intervento cautelare. Sotto tale profilo, per un verso il richiamo contenuto nel provvedimento impugnato a precedenti giurisprudenziali di legittimità non si appalesa pertinente a causa delle evidenti differenze rispetto alla situazione fattuale oggetto di giudizio, siccome riguardanti il caso di cittadini italiani, radicati sul territorio dello Stato ovvero stranieri muniti di permesso di soggiorno. Per altro verso, il Tribunale del riesame, nell'escludere la certezza di collegamenti dell'indagato con le organizzazioni criminali che gestiscono il traffico di clandestini e nell'affermare la sicura occasionalità della condotta da questi posta in essere, ha finito per dequotare contraddittoriamente dati obiettivi dei quali pure ha dato atto nel corpo della motivazione e, tra questi, il contenuto delle spontanee dichiarazioni del DrobnjaK che ha affermato di essere stato fermato, il giorno precedente all'arresto, con altri clandestini al confine tra la Serba e la Croazia. Conclusivamente, il discorso giustificativo espresso onde pervenire al rigetto della chiesta applicazione della misura cautelare si è configurato come elusivo del nodo posto dall'istanza e, alfine, si configura come ripiegato in modo sostanzialmente esclusivo sulla valorizzazione della assenza di elementi concreti dai quali dedurre la reale ed effettiva preparazione della fuga: in tal senso il percorso logico-giuridico si discosta dalle coordinate finora illustrate. 4. L'ordinanza deve dunque essere annullata con rinvio per nuovo giudizio, libero nell'esito, ma ossequioso dei principi di diritto sopra esposti. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per un nuovo giudizio al Tribunale del riesame d
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