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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 00014/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; I e/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]'OLIO [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'inammissibilita' udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Catanzaro, con la quale è stato rigettato la richiesta di riesame dell'ordinanza applicativa della misura cautelare inframuraria, disposta in relazione alla contestazione provvisoria del reato di cui dell' art. 73, comma primo, d.P.R.309/1990, per aver detenuto 5 grammi di marijuana e complessivi 72 grammi di cocaina, rinvenuti all'interno della sua abitazione.

2.1. Il ricorrente deduce, con il primo motivo di ricorso, vizio della motivazione e violazione di legge in ordine alla sussistenza di gravi indizi sulla finalità di spaccio dello stupefacente rinvenuto, posto che il giudice ha preso in considerazione il solo dato quantitativo e il numero di dosi ricavabili, senza prestare attenzione alla deduzione difensiva relativa all'assunzione dello stupefacente per finalità terapeutiche e lenitive del dolore fisico, come comprova la documentazione sanitaria prodotta in giudizio.

Evidenzia il ricorrente che non è stato rinvenuto, all'interno dell'abitazione, unitamente allo stupefacente, nè materiale di imbustamento, né agendine con annotazioni di fornitori e di compratori, elementi da cui il giudice avrebbe potuto agevolmente desumere la finalizzazione dello stupefacente allo spaccio, in assenza di altri indizi univoci.

Il giudice ha considerato un solo indice rivelatore dello spaccio, ossia il rinvenimento del bilancino, sebbene tale strumento di pesatura, rinvenuto all'interno dell'abitazione, fosse adibito a uso domestico. 2.2.

Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alle esigenze cautelari, evidenziando che la misura degli arresti domiciliari, con il conseguente obbligo di non comunicare con nessuno e di restare in casa, ben potrebbe prevenire il rischio che l'attività di spaccio possa essere proseguita in ambito domestico.

Manca, in sintesi, una effettiva valutazione dell'attualità del pericolo. 3.11 Procuratore Generale presso questa Corte ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso esula dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico- giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

In tema di misure cautelari personali, infatti, allorchè, come nel caso in disamina, venga denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza degli indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice del riesame abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze investigative.

La richiesta di riesame ha infatti, come mezzo d'impugnazione, la precipua funzione di sottoporre a controllo la validità dell'ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti enumerati dall'art. 292 cod. proc. pen. e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo.

La motivazione della decisione del tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve pertanto conformarsi al modello delineato dalla citata norma, che si ispira al modulo di cui alli art. 546 cod. proc. pen., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità ma di una qualificata probabilità di colpevolezza (Sez.

U, 22/03/2000, Audino).

2. Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali dell'ordinanza impugnata è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo il Tribunale preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuto alla conferma dell'ordinanza genetica attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, laddove il giudice di merito ha inferito la sussistenza della finalità di spaccio dal consistente quantitativo di stupefacente detenuto (5 grammi di marijuana e 72 grammi di cocaina), dalla diversità di stupefacente detenuto, dal rinvenimento di strumenti di pesatura.

Peraltro, il giudice di merito ha osservato che il Tundis non si è qualificato tossicodipendente né l'asserto relativo al disturbo fisico lamentato, ragione per il quale egli asserisce di assumere lo stupefacente per scopo terapeutico, risulta comunque supportato da alcuna documentazione sanitaria.

Dalle cadenze motivazionali dell'ordinanza è quindi enucleabile una attenta analisi della regiudicanda, avendo i giudici del controllo preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede.

Né la Corte suprema può esprimere alcun giudizio sullo spessore dimostrativo delle risultanze procedimentali, giacchè questa prerogativa è attribuita al giudice del riesame, con la conseguenza che le scelte da questo compiute, se coerenti, sul piano logico, con una esauriente analisi delle risultanze investigative agli atti, si sottraggono al sindacato di legittimità (Sez.

U, 25/11/1995, Facchini, Rv.203767).2.

Nemmeno il secondo motivo di ricorso può trovare accoglimento, poiché la valutazione delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 cod. proc. pen. integra un giudizio di merito che, se supportato da motivazione esente da vizi logico-giuridici, è insindacabile in cassazione (Cass.02/08/1996, Colucci).

In presenza, al riguardo, di motivazione adeguata, anche in relazione all'indicazione delle ragioni per le quali eventuali misure gradate vengano ritenute inidonee e non proporzionate all'entità e gravità dei fatti di reato (Cass., 21/07/1992, Gardino, Rv. 191652; Cass. 26/05/1994, Montaperto, Rv. 199030), le determinazioni del giudice a quo sfuggono infatti al sindacato di legittimità, al quale è estraneo ogni profilo di rivalutazione nel merito delle relative statuizioni. 2.1.Nel caso di specie, il Tribunale ha evidenziato che gli elementi indicati a riscontro della gravità indiziaria, quali la consistenza qualitativa e quantitativa del narcotico, denotano anche il collegamento del ricorrente con ambienti criminali dediti al narcotraffico e il pericolo di reiterazione del reato, considerato anche che dall'apparato argomentativo della pronuncia impugnata, si evince che, nelle pertinenze dell'abitazione del [OSCURATO:PERSONA] e dell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], e in prossimità dell'ingresso del della proprietà del nucleo familiare [OSCURATO:PERSONA], sono stati rinvenuti: munizioni, inneschi per esplosivi, un serbatoio per pistola e tre pistole artigianali, un fucile doppietta cal.24, un fucile semiautomatico, cartucce e pallini, un fucile carabina e un fucile a pompa cal.22 nonché una somma di danaro pari a euro 5.050,00 suddivisa in banconote da euro 50,00.

In relazione a tali rinvenimenti, sono stati contestati reati in materia di stupefacenti, armi e ricettazione a carico degli altri abitanti del medesimo contesto abitativo.

L'apparato giustificativo a sostegno della decisione è dunque adeguato, esente da vizi logico-giuridici ed aderente ad una corretta impostazione concettuale in tema di motivazione del provvedimento cautelare, segnatamente in relazione al parametro di cui all'art. 275 cod. proc. pen., in quanto ancorato a specifiche circostanze di fatto (Sez. 3, n. 306 del 03/12/2003, dep. 2004, Scotti) e pienamente idoneo ad individuare, in modo puntuale e dettagliato, gli elementi atti a denotare l'attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione criminosa, non fronteggiabile con misure meno gravose di quella disposta (Cass., 24/05/1996, Aloè, Rv. 205306); con esclusione di ogni congettura (Cass., 19/09/1995, Lorenzetti) e attenta focalizzazione dei termini dell'attuale ed effettiva potenzialità di commettere determinati reati, connessa alla disponibilità di mezzi e alla possibilità di fruire di circostanze che renderebbero altamente probabile la ripetizione di delitti della stessa specie (Cass. 28/11/1997, Filippi, Rv. 209876; Cass. 09/06/1995, Biancato, Rv. 202259). 3.11 ricorso, dunque, deve essere dichiarato inammissibile.

Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma in favore della Casa delle ammende, che si ritiene congruo determinare in tremila euro.

Vanno infine espletati gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.94, comma 1 te

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; I e/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]'OLIO [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilita' udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Catanzaro, con la quale è stato rigettato la richiesta di riesame dell'ordinanza applicativa della misura cautelare inframuraria, disposta in relazione alla contestazione provvisoria del reato di cui dell' art. 73, comma primo, d.P.R.309/1990, per aver detenuto 5 grammi di marijuana e complessivi 72 grammi di cocaina, rinvenuti all'interno della sua abitazione. 2.1. Il ricorrente deduce, con il primo motivo di ricorso, vizio della motivazione e violazione di legge in ordine alla sussistenza di gravi indizi sulla finalità di spaccio dello stupefacente rinvenuto, posto che il giudice ha preso in considerazione il solo dato quantitativo e il numero di dosi ricavabili, senza prestare attenzione alla deduzione difensiva relativa all'assunzione dello stupefacente per finalità terapeutiche e lenitive del dolore fisico, come comprova la documentazione sanitaria prodotta in giudizio. Evidenzia il ricorrente che non è stato rinvenuto, all'interno dell'abitazione, unitamente allo stupefacente, nè materiale di imbustamento, né agendine con annotazioni di fornitori e di compratori, elementi da cui il giudice avrebbe potuto agevolmente desumere la finalizzazione dello stupefacente allo spaccio, in assenza di altri indizi univoci. Il giudice ha considerato un solo indice rivelatore dello spaccio, ossia il rinvenimento del bilancino, sebbene tale strumento di pesatura, rinvenuto all'interno dell'abitazione, fosse adibito a uso domestico. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alle esigenze cautelari, evidenziando che la misura degli arresti domiciliari, con il conseguente obbligo di non comunicare con nessuno e di restare in casa, ben potrebbe prevenire il rischio che l'attività di spaccio possa essere proseguita in ambito domestico. Manca, in sintesi, una effettiva valutazione dell'attualità del pericolo. 3.11 Procuratore Generale presso questa Corte ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso esula dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico- giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. In tema di misure cautelari personali, infatti, allorchè, come nel caso in disamina, venga denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza degli indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice del riesame abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze investigative. La richiesta di riesame ha infatti, come mezzo d'impugnazione, la precipua funzione di sottoporre a controllo la validità dell'ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti enumerati dall'art. 292 cod. proc. pen. e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo. La motivazione della decisione del tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve pertanto conformarsi al modello delineato dalla citata norma, che si ispira al modulo di cui alli art. 546 cod. proc. pen., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità ma di una qualificata probabilità di colpevolezza (Sez. U, 22/03/2000, Audino). 2. Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali dell'ordinanza impugnata è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo il Tribunale preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuto alla conferma dell'ordinanza genetica attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, laddove il giudice di merito ha inferito la sussistenza della finalità di spaccio dal consistente quantitativo di stupefacente detenuto (5 grammi di marijuana e 72 grammi di cocaina), dalla diversità di stupefacente detenuto, dal rinvenimento di strumenti di pesatura. Peraltro, il giudice di merito ha osservato che il Tundis non si è qualificato tossicodipendente né l'asserto relativo al disturbo fisico lamentato, ragione per il quale egli asserisce di assumere lo stupefacente per scopo terapeutico, risulta comunque supportato da alcuna documentazione sanitaria. Dalle cadenze motivazionali dell'ordinanza è quindi enucleabile una attenta analisi della regiudicanda, avendo i giudici del controllo preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. Né la Corte suprema può esprimere alcun giudizio sullo spessore dimostrativo delle risultanze procedimentali, giacchè questa prerogativa è attribuita al giudice del riesame, con la conseguenza che le scelte da questo compiute, se coerenti, sul piano logico, con una esauriente analisi delle risultanze investigative agli atti, si sottraggono al sindacato di legittimità (Sez. U, 25/11/1995, Facchini, Rv.203767).2. Nemmeno il secondo motivo di ricorso può trovare accoglimento, poiché la valutazione delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 cod. proc. pen. integra un giudizio di merito che, se supportato da motivazione esente da vizi logico-giuridici, è insindacabile in cassazione (Cass.02/08/1996, Colucci). In presenza, al riguardo, di motivazione adeguata, anche in relazione all'indicazione delle ragioni per le quali eventuali misure gradate vengano ritenute inidonee e non proporzionate all'entità e gravità dei fatti di reato (Cass., 21/07/1992, Gardino, Rv. 191652; Cass. 26/05/1994, Montaperto, Rv. 199030), le determinazioni del giudice a quo sfuggono infatti al sindacato di legittimità, al quale è estraneo ogni profilo di rivalutazione nel merito delle relative statuizioni. 2.1.Nel caso di specie, il Tribunale ha evidenziato che gli elementi indicati a riscontro della gravità indiziaria, quali la consistenza qualitativa e quantitativa del narcotico, denotano anche il collegamento del ricorrente con ambienti criminali dediti al narcotraffico e il pericolo di reiterazione del reato, considerato anche che dall'apparato argomentativo della pronuncia impugnata, si evince che, nelle pertinenze dell'abitazione del [OSCURATO:PERSONA] e dell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], e in prossimità dell'ingresso del della proprietà del nucleo familiare [OSCURATO:PERSONA], sono stati rinvenuti: munizioni, inneschi per esplosivi, un serbatoio per pistola e tre pistole artigianali, un fucile doppietta cal.24, un fucile semiautomatico, cartucce e pallini, un fucile carabina e un fucile a pompa cal.22 nonché una somma di danaro pari a euro 5.050,00 suddivisa in banconote da euro 50,00. In relazione a tali rinvenimenti, sono stati contestati reati in materia di stupefacenti, armi e ricettazione a carico degli altri abitanti del medesimo contesto abitativo. L'apparato giustificativo a sostegno della decisione è dunque adeguato, esente da vizi logico-giuridici ed aderente ad una corretta impostazione concettuale in tema di motivazione del provvedimento cautelare, segnatamente in relazione al parametro di cui all'art. 275 cod. proc. pen., in quanto ancorato a specifiche circostanze di fatto (Sez. 3, n. 306 del 03/12/2003, dep. 2004, Scotti) e pienamente idoneo ad individuare, in modo puntuale e dettagliato, gli elementi atti a denotare l'attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione criminosa, non fronteggiabile con misure meno gravose di quella disposta (Cass., 24/05/1996, Aloè, Rv. 205306); con esclusione di ogni congettura (Cass., 19/09/1995, Lorenzetti) e attenta focalizzazione dei termini dell'attuale ed effettiva potenzialità di commettere determinati reati, connessa alla disponibilità di mezzi e alla possibilità di fruire di circostanze che renderebbero altamente probabile la ripetizione di delitti della stessa specie (Cass. 28/11/1997, Filippi, Rv. 209876; Cass. 09/06/1995, Biancato, Rv. 202259). 3.11 ricorso, dunque, deve essere dichiarato inammissibile. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma in favore della Casa delle ammende, che si ritiene congruo determinare in tremila euro. Vanno infine espletati gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.94, comma 1 te
Sentenza Cassazione n. 00014/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris