CassazionesentenzaSezione U
Cassazione n. 18394/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ZIONE(artt. 380-bise 391 cod. proc. civ.) LA PRIMA PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] gli atti del procedimento n. 4536-2023 R.G., relativo al ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentata e difes a da ll’[OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente – e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; -intimata – avverso la sentenza del Consiglio di Stato n . 10767 del 2022, pubblicata in data 7 dicembre 2022 e notificata in data 12 dicembre 2022; rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alleparti il 9 maggio 2023;considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente Comune di Bolzano , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro5.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge. Roma