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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 12172/2026

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ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/06/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] che entrambi i motivi di ricorso, con i quale si censura la decisione di appello di non considerare il fatto minimamente offensivo lesivo o patrimonialmente tenue e quella di confermare la decisione di ritenere la recidiva qualificata contestata, sono inammissibili, in quanto fondano su censure che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito, con congrua ed adeguata argomentazione aderente alle circostanze del fatto.

Tali doglianze devono, pertanto, ritenersi non specifiche ma meramente apparenti, poiché non assolvono alla tipica funzione di una critica argomentata alla sentenza impugnata, limitandosi a riproporre, senza un effettivo confronto con la motivazione resa, questioni già esaminate e superate ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/06/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] che entrambi i motivi di ricorso, con i quale si censura la decisione di appello di non considerare il fatto minimamente offensivo lesivo o patrimonialmente tenue e quella di confermare la decisione di ritenere la recidiva qualificata contestata, sono inammissibili, in quanto fondano su censure che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito, con congrua ed adeguata argomentazione aderente alle circostanze del fatto. Tali doglianze devono, pertanto, ritenersi non specifiche ma meramente apparenti, poiché non assolvono alla tipica funzione di una critica argomentata alla sentenza impugnata, limitandosi a riproporre, senza un effettivo confronto con la motivazione resa, questioni già esaminate e superate ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e de
Sentenza Cassazione n. 12172/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris