CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 35605/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03DVTRQ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di VERONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Verona, in funzione di giudice dell'esecuzione, con ordinanza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], evidenziato che dal certificato penale emerge una condanna per stupefacenti commessa nel quinquennio, ha rigettato l'istanza con la quale [OSCURATO:PERSONA] ha richiesto dichiararsi l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 445 comma 2 cod. proc. pen. 3. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il condannato che, a mezzo del difensore di fiducia, ha dedotto la violazione di legge in relazione all'art. 445, comma 2 cod. proc. pen. evidenziando che la sentenza che ha accertato la commissione del reato secondo reato è divenuta irrevocabile oltre il quinquennio. 4. In data 7 aprile 2023 è pervenuta in cancelleria la requisitoria del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] che conclude per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Il ricorrente ha richiesto, ai sensi dell'art. 445 cod. proc. pen., al giudice 1 dell'esecuzione di dichiarare l'estinzione del reato oggetto della sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. e divenuta irrevocabile il 10 maggio 2013. Il giudice dell'esecuzione ha rigettato la richiesta evidenziando che dagli atti risultava che il ricorrente ha commesso un altro reato nell'anno 2016, cioè nel quinquennio. La difesa ha proposto ricorso avverso tale provvedimento e la Corte di cassazione, considerato che il reato commesso nell'anno 2016 non era stato accertato con sentenza divenuta irrevocabile, ha annullato il provvedimento impugnato. Lo stesso giudice, investito nuovamente del procedimento di esecuzione, dato ora atto che il reato commesso nell'anno 2016 è stato accertato con sentenza divenuta irrevocabile, ha nuovamente respinto l'istanza. 2. Avverso tale pronuncia, come sopra indicato, ha proposto ricorso la difesa che deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione evidenziando che la sentenza è divenuta irrevocabile dopo che è decorso il quinquennio e questa, pertanto, non potrebbe essere considerata. Secondo quanto prospettato nel ricorso, infatti, la dichiarazione di estinzione del reato sarebbe preclusa solo nel caso in cui il reato commesso nel quinquennio sia accertato con sentenza divenuta irrevocabile nel medesimo arco temporale. La doglianza è manifestamente infondata. Il testo dell'ad 445, comma 2, cod. proc. pen., nel quale si fa riferimento al reato e non alla sentenza che lo accerta, non lascia adito a dubbi di sorta. Dalla lettura della norma, infatti, è evidente che l'estinzione del reato oggetto della sentenza di patteggiamento non può essere dichiarata se nel termine indicato, che decorre dal passaggio in giudicato della sentenza di patteggiamento (cinque anni se si tratta di delitto, due anni se si tratta di contravvenzione), il condannato commette un nuovo reato. A fronte di tale dato testuale, quindi, si deve ritenere che il termine si riferisca alla commissione del secondo reato e non alla data di irrevocabilità della sentenza che lo ha accertato. L'effetto ostativo, d'altro canto, che pure si riferisce alla data di commissione del reato, non deriva dalla notizia di reato ma dalla irrevocabilità della sentenza che accerta il reato stesso in quanto questo, in forza del principio di cui all'art. 27 cost., può ritenersi "commesso" solo quando è accertato con sentenza irrevocabile (Corte costituzionale nella sentenza n. 107 del 1998 e cfr. Sez. 1, n. 43792 del 24/9/2015, Zampini, Rv. 264753; per il decreto penale di condanna Sez. 1, n. 17411 del 28/3/2019, Caon, Rv. 275248). Sul punto, pertanto, deve essere ribadito che "la commissione di un delitto nel termine di cinque anni comporta il rigetto della richiesta di estinzione del reato per il quale è intervenuta sentenza di patteggiamento solo se detta commissione sia stata accertata con decisione irrevocabile, ancorché pronunciata oltre il quinquennio" (così Sez. 1, n. 28816, 27/5/2021, [OSCURATO:PERSONA], n.m.). 3. Nel caso di specie, in conclusione, la decisione del giudice dell'esecuzione è corretta. Come indicato nello stesso ricorso, infatti, la sentenza di patteggiamento è divenuta irrevocabile il 10 maggio 2013 e il secondo reato è stato commesso nell'anno 2016, cioè nel quinquennio, ed è pertanto del tutto irrilevante che la sentenza di condanna relativa allo stesso sia divenuta irrevocabile nell'anno 2020. 2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa d