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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 27847/2022

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2021 emessa dalla Corte d'appello di Bologna; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso, afferente all'erronea applicazione della legge penale e al vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione della circostanza aggravante prevista dall'art. 61, n. 2, cod. pen., risulta dedotto da soggetto privo di interesse, essendo la detta aggravante già stata esclusa tanto dal giudice di primo grado quanto da quello di appello; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 01/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2021 emessa dalla Corte d'appello di Bologna; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso, afferente all'erronea applicazione della legge penale e al vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione della circostanza aggravante prevista dall'art. 61, n. 2, cod. pen., risulta dedotto da soggetto privo di interesse, essendo la detta aggravante già stata esclusa tanto dal giudice di primo grado quanto da quello di appello; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 01/
Sentenza Cassazione n. 27847/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris