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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28814/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di IVREAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza di rigetto della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova del Tribunale di Ivrea; Rilevato che in data 24 gennaio è pervenuta dichiarazione, a firma del difensore (munito di procura speciale) dell'imputato, con la quale ha rinunciato al ricorso; Considerato che il ricorso è inammissibile per rinuncia, poiché questa rappresenta una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, che si esprime in un atto processuale a carattere formale, cui la legge ricollega l'effetto della inammissibilità dell'impugnazione stessa.

Nel caso di specie sussistono i requisiti fissati dalla legge per la sua validità, in quanto la dichiarazione di rinuncia al ricorso per cassazione è stata fatta dal difensore dall'imputato munito di procura speciale, con specifica indicazione del procedimento cui inerisce.

Ne consegue che si impone la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione stessa, ai sensi degli artt. 589 e 591 cod. proc. pen., comma 1, lett. d) precludendo così, di fatto, la valutazione del ricorso.

Invero, in tema di impugnazioni, la rinuncia al ricorso per cassazione validamente proposto, in quanto esercizio di un diritto potestativo dell'avente diritto, determina l'immediata estinzione del rapporto processuale, cui consegue l'immediato passaggio in giudicato della sentenza all'atto della dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione (Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 26682101); All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che si stima equo determinare in euro 500,00.

P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di cinquecento euro in favore della cassa delle arrì ende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di IVREAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza di rigetto della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova del Tribunale di Ivrea; Rilevato che in data 24 gennaio è pervenuta dichiarazione, a firma del difensore (munito di procura speciale) dell'imputato, con la quale ha rinunciato al ricorso; Considerato che il ricorso è inammissibile per rinuncia, poiché questa rappresenta una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, che si esprime in un atto processuale a carattere formale, cui la legge ricollega l'effetto della inammissibilità dell'impugnazione stessa. Nel caso di specie sussistono i requisiti fissati dalla legge per la sua validità, in quanto la dichiarazione di rinuncia al ricorso per cassazione è stata fatta dal difensore dall'imputato munito di procura speciale, con specifica indicazione del procedimento cui inerisce. Ne consegue che si impone la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione stessa, ai sensi degli artt. 589 e 591 cod. proc. pen., comma 1, lett. d) precludendo così, di fatto, la valutazione del ricorso. Invero, in tema di impugnazioni, la rinuncia al ricorso per cassazione validamente proposto, in quanto esercizio di un diritto potestativo dell'avente diritto, determina l'immediata estinzione del rapporto processuale, cui consegue l'immediato passaggio in giudicato della sentenza all'atto della dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 26682101); All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che si stima equo determinare in euro 500,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di cinquecento euro in favore della cassa delle arrì ende. Così deci
Sentenza Cassazione n. 28814/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris