CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 giugno 2022
Cassazione n. 18164/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 16177/2014 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] n. 42, giusta procura speciale a margine del ricorso; – ricorrente – contro Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; – controricorrente – e [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] con domicilio eletto presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma viale [OSCURATO:PERSONA] n. 294, giusta procura speciale a margine del controricorso; – controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio sez. staccata di Latina n. 741/39/13, depositata il 28 novembre 2013. F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : V I R G I L I O B I A G I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 c 9 9 5 5 c 7 d 4 0 a a e 5 c 8 8 1 3 9 2 3 5 1 5 3 8 d 8 a 9 Numero registro generale 16177/2014 Numero sezionale 1440/2022 Numero di raccolta generale 18164/2022 Data pubblicazione 06/06/2022 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 aprile 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] impugna per cassazione con un’unica doglianza la sentenza della CTR in epigrafe che, confermando la decisione della CTP di Latina, aveva ritenuto legittimamente emessi e notificati l’intimazione di pagamento e la prodromica cartella, relativa ad Irpef per il 2004, fondati su avviso di accertamento ritualmente notificato e non impugnato. L’Agenzia delle entrate ed [OSCURATO:PERSONA] resistono con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. L’unica doglianza del ricorso lamenta l’errore della CTR per aver ritenuto regolarmente notificata la cartella, e l’intimazione, in quanto avvenuta a mezzo posta e sul solo esame dell’avvenuto rituale rispetto degli adempimenti prescritti e non anche dell’esattezza dell’indirizzo del destinatario, di cui sarebbe stata omessa l’indicazione del numero civico. Nell’articolazione del ricorso deduce altresì l’inesistenza della notifica perché effettuata da soggetto non abilitato. 2. Il motivo, e dunque il ricorso, è inammissibile per violazione dell’art. 366, primo comma, n. 4 c.p.c. La doglianza, infatti, in alcun luogo esplicita se sia denunciato un vizio di motivazione ovvero un errore di diritto, neppure essendo precisate le ragioni di censura, tassativamente previste dall’art. 360 c.p.c., o quali siano le norme asseritamente violate ovvero, in ipotesi, le incongruenze logiche del ragionamento decisorio; né, comunque, chiarisce quale sarebbe l’asserita violazione commessa dalla CTR, la cui articolata motivazione non viene in alcun modo attinta dalla censura, 2 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : V I R G I L I O B I A G I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 c 9 9 5 5 c 7 d 4 0 a a e 5 c 8 8 1 3 9 2 3 5 1 5 3 8 d 8 a 9 Numero registro generale 16177/2014 Numero sezionale 1440/2022 Numero di raccolta generale 18164/2022 Data pubblicazione 06/06/2022 la quale, dunque, si risolve in una lamentela, meramente astratta, su una asserita ingiustizia della sentenza stessa. 3. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Le spese, liquidate in dispositivo, sono regolate per soccombenza. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese a favore dell’Agenzia delle entrate, che liquida in complessive € 10.200,00, oltre spese prenotate a debito, nonché a favore di [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessive € 10.200,00, oltre € 200.00 per esborsi ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso stesso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 22 aprile 2022 [OSCURATO:PERSONA] 3 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : V I R G I L I O B I A G I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A