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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 23 aprile 2024

Cassazione n. 40293/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Firenze, pronunciando sulla richiesta di riesame presentata da [OSCURATO:PERSONA], ha confermato il decreto di perquisizione e sequestro emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, nei confronti del suddetto indagato, in relazione ai reati di cui agli artt. 648-ter cod. pen. e 8, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74.

2. Ricorre per cassazione, a mezzo del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi di impugnazione, che qui si riassumono nei termini di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo, si lamenta, sotto il profilo della violazione di legge, l'illegittimità dell'ablazione della somma di euro 9.750 in contanti, rinvenuta presso la sua abitazione.

La difesa, in primo luogo, a fronte dell'ipotesi accusatoria, avrebbe dimostrato la lecita provenienza del denaro, quale frutto di parte dei complessivi ricavi del campionato 2023-204 dell'[OSCURATO:PERSONA].

D'altronde, in difetto di compiuta individuazione del reato presupposto, non potrebbe dirsi sussistere il fumus commissi delicti e risulterebbe, altresì, infondata la affermata sussistenza delle esigenze probatorie.

2.2. Con il secondo motivo, si eccepisce la carenza di motivazione ovvero la sua mera apparenza, in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti, ribadendo come gli inquirenti avessero iscritto Taglialatela per il delitto di ricettazione, mentre il Tribunale ha poi qualificato la somma suddetta come oggetto del reato di riciclaggio.

3. Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 611, comma 1, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile, perché proposto con motivi manifestamente infondati, generici e non consentiti.

2. I due motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente.

2.1. Il Tribunale del riesame offre un'ampia ricostruzione dell'intera vicenda, adeguatamente contestualizzata in assai più ampi scenari, ipotizzando - anche sulla scorta di conversazioni captate, dal nitido significato, e di registrazioni video - che, nell'ambito di un vasto sistema delinquenziale incentrato sul controllo di plurimi ristoranti del centro storico fiorentino da parte di un'associazione per delinquere costituita da soggetti albanesi e italiani, il denaro sequestrato al ricorrente fosse una tranche del complessivo pagamento "in nero" da parte di [OSCURATO:PERSONA] di euro 100.000 per l'acquisto del 50% delle quote della suindicata società sportiva; tale transazione, per quanto riguarda la posizione dell'acquirente, doveva qualificarsi come condotta di autoriciclaggio (pp. 2-3, 4-5).

Le doglianze difensive, innanzitutto, involgono una mera e generica critica a questo più che adeguato apparato motivazionale, non consentita ai sensi degli artt. 257 e 325, comma 1, cod. proc. pen., quando - come nel caso di specie - risulta congruamente illustrato il percorso logico-giuridico seguito dai giudici della cautela, che disattendono espressamente l'alternativa versione dell'indagato.

2.2. In punto di diritto, occorre poi notare come, nella fisiologica fluidità della presente fase procedimentale, il delitto presupposto della ricettazione provvisoriamente contestata a Taglialatela sia stato argomentatamente individuato nell'autoriciclaggio ascritto al coindagato Bigi, sulla base della suaccennata ricostruzione dei fatti, intangibile in questa sede di legittimità.

D'altronde, l'eventuale riqualificazione giuridica del fatto, da parte dal tribunale del riesame, in termini diversi da come contestato nell'incolpazione formulata dal pubblico ministero, non determina la mutazione dello stesso, né comporta l'illegittimità del provvedimento, poiché il giudicante conserva, in una fase fluida come quella delle indagini preliminari, il potere-dovere di accedere, pur nei limiti degli elementi dedotti nella richiesta, all'inquadramento giuridico ritenuto più appropriato (cfr. Sez. 2, n. 23954 del 23/04/2024, Zheng, Rv. 286515-01, che ha giudicato immune da censure proprio la riqualificazione in termini di riciclaggio di un fatto originariamente contestato come ricettazione.

In termini, Sez. 2, n. 5616 del 15/01/2021, Grumo, Rv. 280883-01).

Appaiono, quindi, manifestamente infondati anche tali ulteriori profili di censura.

2.3. Infine, i giudici fiorentini illustrano congruamente - pp. 5-6 - le esigenze probatorie poste a fondamento del provvedimento ablativo (avente ad oggetto, oltre a quanto qui direttamente rileva per il principio di devoluzione, anche materiale informatico da sottoporre ad opportuni accertamenti, onde ricostruire i flussi finanziari sopra accennati) e rappresentano come, in ogni caso, la perdurante legittimità del vincolo riposi, altresì, sul divieto, sancito dall'art. 324, comma 7, cod. pen., di restituzione di beni soggetti a confisca obbligatoria.

La conclusione è conforme all'insegnamento di questa Corte regolatrice, avuto riguardo sia alla operatività della norma suddetta, oltre che con riguardo al sequestro preventivo, anche in caso di decreto di sequestro probatorio (Sez.

U, n. 40847 del 30/05/2019, Bellucci, Rv. 276690-01), sia alla piena riconducibilità della confisca obbligatoria ai sensi dell'art. 648-quater cod. pen., in un rapporto di species a genus, all'ipotesi generale prevista dall'art. 240, secondo comma, cod. pen. (Sez. 2, n. 35100 del 10/06/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 264511-01.

Cfr. anche Sez. 2, n. 16523 del 07/03/2017, Lucente, Rv. 269701 -01).

Le stringate deduzioni del ricorrente sul punto - imperniate sulla sussistenza del fumus commissi delicti e sull'individuazione del reato presupposto e, viceversa, avulse dalle questioni giuridiche concretamente e correttamente affrontate dai giudici della cautela - risultano, in conclusione, insuperabilmente aspecifiche e, comunque, manifestamente infondate.3.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Firenze, pronunciando sulla richiesta di riesame presentata da [OSCURATO:PERSONA], ha confermato il decreto di perquisizione e sequestro emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, nei confronti del suddetto indagato, in relazione ai reati di cui agli artt. 648-ter cod. pen. e 8, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74. 2. Ricorre per cassazione, a mezzo del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi di impugnazione, che qui si riassumono nei termini di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, si lamenta, sotto il profilo della violazione di legge, l'illegittimità dell'ablazione della somma di euro 9.750 in contanti, rinvenuta presso la sua abitazione. La difesa, in primo luogo, a fronte dell'ipotesi accusatoria, avrebbe dimostrato la lecita provenienza del denaro, quale frutto di parte dei complessivi ricavi del campionato 2023-204 dell'[OSCURATO:PERSONA]. D'altronde, in difetto di compiuta individuazione del reato presupposto, non potrebbe dirsi sussistere il fumus commissi delicti e risulterebbe, altresì, infondata la affermata sussistenza delle esigenze probatorie. 2.2. Con il secondo motivo, si eccepisce la carenza di motivazione ovvero la sua mera apparenza, in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti, ribadendo come gli inquirenti avessero iscritto Taglialatela per il delitto di ricettazione, mentre il Tribunale ha poi qualificato la somma suddetta come oggetto del reato di riciclaggio. 3. Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 611, comma 1, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, perché proposto con motivi manifestamente infondati, generici e non consentiti. 2. I due motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente. 2.1. Il Tribunale del riesame offre un'ampia ricostruzione dell'intera vicenda, adeguatamente contestualizzata in assai più ampi scenari, ipotizzando - anche sulla scorta di conversazioni captate, dal nitido significato, e di registrazioni video - che, nell'ambito di un vasto sistema delinquenziale incentrato sul controllo di plurimi ristoranti del centro storico fiorentino da parte di un'associazione per delinquere costituita da soggetti albanesi e italiani, il denaro sequestrato al ricorrente fosse una tranche del complessivo pagamento "in nero" da parte di [OSCURATO:PERSONA] di euro 100.000 per l'acquisto del 50% delle quote della suindicata società sportiva; tale transazione, per quanto riguarda la posizione dell'acquirente, doveva qualificarsi come condotta di autoriciclaggio (pp. 2-3, 4-5). Le doglianze difensive, innanzitutto, involgono una mera e generica critica a questo più che adeguato apparato motivazionale, non consentita ai sensi degli artt. 257 e 325, comma 1, cod. proc. pen., quando - come nel caso di specie - risulta congruamente illustrato il percorso logico-giuridico seguito dai giudici della cautela, che disattendono espressamente l'alternativa versione dell'indagato. 2.2. In punto di diritto, occorre poi notare come, nella fisiologica fluidità della presente fase procedimentale, il delitto presupposto della ricettazione provvisoriamente contestata a Taglialatela sia stato argomentatamente individuato nell'autoriciclaggio ascritto al coindagato Bigi, sulla base della suaccennata ricostruzione dei fatti, intangibile in questa sede di legittimità. D'altronde, l'eventuale riqualificazione giuridica del fatto, da parte dal tribunale del riesame, in termini diversi da come contestato nell'incolpazione formulata dal pubblico ministero, non determina la mutazione dello stesso, né comporta l'illegittimità del provvedimento, poiché il giudicante conserva, in una fase fluida come quella delle indagini preliminari, il potere-dovere di accedere, pur nei limiti degli elementi dedotti nella richiesta, all'inquadramento giuridico ritenuto più appropriato (cfr. Sez. 2, n. 23954 del 23/04/2024, Zheng, Rv. 286515-01, che ha giudicato immune da censure proprio la riqualificazione in termini di riciclaggio di un fatto originariamente contestato come ricettazione. In termini, Sez. 2, n. 5616 del 15/01/2021, Grumo, Rv. 280883-01). Appaiono, quindi, manifestamente infondati anche tali ulteriori profili di censura. 2.3. Infine, i giudici fiorentini illustrano congruamente - pp. 5-6 - le esigenze probatorie poste a fondamento del provvedimento ablativo (avente ad oggetto, oltre a quanto qui direttamente rileva per il principio di devoluzione, anche materiale informatico da sottoporre ad opportuni accertamenti, onde ricostruire i flussi finanziari sopra accennati) e rappresentano come, in ogni caso, la perdurante legittimità del vincolo riposi, altresì, sul divieto, sancito dall'art. 324, comma 7, cod. pen., di restituzione di beni soggetti a confisca obbligatoria. La conclusione è conforme all'insegnamento di questa Corte regolatrice, avuto riguardo sia alla operatività della norma suddetta, oltre che con riguardo al sequestro preventivo, anche in caso di decreto di sequestro probatorio (Sez. U, n. 40847 del 30/05/2019, Bellucci, Rv. 276690-01), sia alla piena riconducibilità della confisca obbligatoria ai sensi dell'art. 648-quater cod. pen., in un rapporto di species a genus, all'ipotesi generale prevista dall'art. 240, secondo comma, cod. pen. (Sez. 2, n. 35100 del 10/06/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 264511-01. Cfr. anche Sez. 2, n. 16523 del 07/03/2017, Lucente, Rv. 269701 -01). Le stringate deduzioni del ricorrente sul punto - imperniate sulla sussistenza del fumus commissi delicti e sull'individuazione del reato presupposto e, viceversa, avulse dalle questioni giuridiche concretamente e correttamente affrontate dai giudici della cautela - risultano, in conclusione, insuperabilmente aspecifiche e, comunque, manifestamente infondate.3. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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