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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 10 gennaio 2024

Cassazione n. 01233/2024

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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 4432/2016R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende; contro CHIUMENTO Roberto, rappresentato e difeso da ll’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] , elettiva mente domiciliatoin Roma, via Cavour n. 228/B, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; avverso la SENTENZA della COMM.TRIB.

REG.

Liguria n. 3699 / 0 1 / 201 5 , pron unciata con riferimento agli atti impositivi nn.rr.

T9B01LJO2618 -T9B01LJO2619.

Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell’art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 13 dell’art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l’eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo commadell’art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell’ultimo periodo del comma 13 dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. [OSCURATO:PERSONA] Roma, il10/01/2024

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 4432/2016R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende; contro CHIUMENTO Roberto, rappresentato e difeso da ll’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] , elettiva mente domiciliatoin Roma, via Cavour n. 228/B, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; avverso la SENTENZA della COMM.TRIB. REG. Liguria n. 3699 / 0 1 / 201 5 , pron unciata con riferimento agli atti impositivi nn.rr. T9B01LJO2618 -T9B01LJO2619. Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell’art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 13 dell’art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l’eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo commadell’art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell’ultimo periodo del comma 13 dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. [OSCURATO:PERSONA] Roma, il10/01/2024
Decreto Cassazione n. 01233/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris