CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 34481/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/03/2026 del [OSCURATO:PERSONA] di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo, che ha applicato ex art. 444 cod. proc. pen. al predetto - in continuazione con i fatti già giudicati con la sentenza della Corte d'assise d'appello di Palermo, irrevocabile il 7 ottobre 2025 - la pena di mesi quattro di reclusione, in aumento alla sanzione penale al medesimo già irrogata con la sentenza indicata; - [OSCURATO:PERSONA] che l'unico motivo di ricorso, che deduce violazione di legge in ordine al concorso di reati, è manifestamente infondato poiché con l'ipotesi delittuosa di rissa aggravata a norma dell'art. 588, comma secondo, cod. pen. concorrono, con riguardo al solo corissante autore degli ulteriori fatti, i reati di lesioni personali e omicidio da costui commessi nel corso della contesa, non avendo detti reati valore assorbente della rissa, in quanto non sono configurabili come progressivi rispetto ad essa, né essendo quest'ultima, rispetto ai primi, "reato complesso" (ex multis Sez. 1, n. 30215 del 07/04/2016, R., Rv. 267224 - 01); - [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q. P.Q.MAless ndrina [OSCURATO:PERSONA] ananzi [OSCURATO:PERSONA]:7A....11FrA Sez/oHn 2 5 SET 2026 [OSCURATO:PERSONA] AndMPittrini / \A