Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 30222/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

le di sorveglianza di Romadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTORilevato che, con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di Romaha rigettato il reclamo avverso il rigetto di permesso premio emesso dalMagistrato di sorveglianza in data 3 luglio 2025.[OSCURATO:PERSONA] che il ricorso per cassazione è affidato a due motivi (violazionedell’art. 30-ter ord. pen., 16-nonies, comma 4, d. l. n. 8 del 1991, vizio dimotivazione, violazione dell’art. 627, comma 3, cod. proc. pen. – primo motivo;violazione degli artt. 30-ter Ord. pen. 12 e 13 d.l. n. 8 del 1991 – secondomotivo).Rilevato, preliminarmente, che non appare conferente al caso di specie ilrichiamo alla violazione dell’art. 627, comma 3, cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] che i motivi prospettati sono reiterativi del reclamo e a questi ilTribunale di sorveglianza ha risposto con motivazione esauriente e immune davizi di illogicità manifesta segnalando che, pur a fronte del significativo percorsocollaborativo di Prinno, quanto alla condotta inframuraria e al profilo psicologico,dalla relazione di sintesi della Casa circondariale di Monza, risultano plurimecriticità (v. p. 2 dell’ordinanza) inerenti al riscontrato latente antagonismo versol’istituzione, indicando anche il riscontrato uso improprio di mezzi informatici adisposizione del detenuto durante l’attività lavorativa, reputato episodio chedenota l’attitudine a violare le regole organizzative interne.[OSCURATO:PERSONA], peraltro, che i profili di pericolosità residua (come dimostrato dallasegnalata recente fuoriuscita dal programma di protezione del figlio delcondannato, nonché l’inidoneità del domicilio protetto, quanto alla riservatezza,dove fruire del permesso) e le incertezze del percorso trattamentale evidenziatenel provvedimento impugnato non risultano contrastati, in modo esaustivo, senon attraverso la sollecitazione di una rivalutazione di merito, non consentita insede di legittimità.Reputato che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità, cui segue lacondanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, infavore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 14 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBarbara [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
le di sorveglianza di Romadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTORilevato che, con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di Romaha rigettato il reclamo avverso il rigetto di permesso premio emesso dalMagistrato di sorveglianza in data 3 luglio 2025.[OSCURATO:PERSONA] che il ricorso per cassazione è affidato a due motivi (violazionedell’art. 30-ter ord. pen., 16-nonies, comma 4, d. l. n. 8 del 1991, vizio dimotivazione, violazione dell’art. 627, comma 3, cod. proc. pen. – primo motivo;violazione degli artt. 30-ter Ord. pen. 12 e 13 d.l. n. 8 del 1991 – secondomotivo).Rilevato, preliminarmente, che non appare conferente al caso di specie ilrichiamo alla violazione dell’art. 627, comma 3, cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] che i motivi prospettati sono reiterativi del reclamo e a questi ilTribunale di sorveglianza ha risposto con motivazione esauriente e immune davizi di illogicità manifesta segnalando che, pur a fronte del significativo percorsocollaborativo di Prinno, quanto alla condotta inframuraria e al profilo psicologico,dalla relazione di sintesi della Casa circondariale di Monza, risultano plurimecriticità (v. p. 2 dell’ordinanza) inerenti al riscontrato latente antagonismo versol’istituzione, indicando anche il riscontrato uso improprio di mezzi informatici adisposizione del detenuto durante l’attività lavorativa, reputato episodio chedenota l’attitudine a violare le regole organizzative interne.[OSCURATO:PERSONA], peraltro, che i profili di pericolosità residua (come dimostrato dallasegnalata recente fuoriuscita dal programma di protezione del figlio delcondannato, nonché l’inidoneità del domicilio protetto, quanto alla riservatezza,dove fruire del permesso) e le incertezze del percorso trattamentale evidenziatenel provvedimento impugnato non risultano contrastati, in modo esaustivo, senon attraverso la sollecitazione di una rivalutazione di merito, non consentita insede di legittimità.Reputato che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità, cui segue lacondanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, infavore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 14 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBarbara [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 30222/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris