CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 4 agosto 2022
Cassazione n. 43998/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/08/2022 della Corte di Cassazione visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA], con il patrocinio del difensore di fiducia, propone ricorso straordinario e chiede l'annullamento della sentenza del 23 agosto 2022 della Sezione Feriale di questa Corte che ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la sentenza del 3 agosto 2022 con la quale era stata disposta la consegna del Lepera all'autorità giudiziaria della Germania in esecuzione di mandato di arresto processuale, emesso il 4 maggio 2020 dal Tribunale distrettuale di [OSCURATO:PERSONA], per il reato di associazione per delinquere finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti, con contestazione, altresì, di avere preso parte, nel corso dell'anno 2017 a quattro trasporti di droga dall'Italia alla Germania. 2. Denuncia il ricorrente che erroneamente il ricorso proposto il 4 agosto 2022 è stato ritenuto inammissibile perché, spedito a mezzo PEC, non sarebbe stato sottoscritto digitalnnente dal difensore firma che, viceversa, era apposta in calce . all'atto. Tale ricorso denunciava: 2.1. inosservanza della legge processuale, poiché la Corte di appello di Venezia aveva erroneamente ritenuto che l'inosservanza dell'obbligo di cui all'art. 9, comma 5-bis, legge n. 69 del 2005 (informazione al destinatario di mandato di arresto europeo della facoltà di nominare un difensore anche nel Paese che ha emesso il MAE, ove il procedimento pende) non determina la nullità della sentenza di consegna; 2.2. l'inosservanza ed erronea applicazione della legge processuale, poiché l'art. 18-bis, lett. a), della legge n. 69 del 2005, pone causa ostativa alla consegna laddove nel territorio dello Stato richiesto della consegna penda processo penale per i medesimi fatti. Secondo il ricorrente la pendenza del processo nel territorio dello Stato costituisce la naturale conseguenza della contestazione ascrittagli perché il trasporto dello stupefacente è avvenuto, almeno in parte, in territorio italiano. [OSCURATO:PERSONA] 1.Rileva il Collegio che effettivamente il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di consegna della Corte di appello di Venezia del 3 agosto 2022, ricorso depositato il 4 agosto 2022 e trasmesso a mezzo PEC, recava la sottoscrizione, apposta con firma digitale del difensore del ricorrente, errore effettivamente sussumibile in una svista o errore percettivo del Collegio feriale di questa Corte che ha dichiarato inammissibile il ricorso perché privo non sottoscritto digitalmente dal difensore. Cionondimeno non ricorrono le condizioni per ritenere ammissibile il ricorso proposto ai sensi dell'art. 625-bis cod. pec. pen. Il ricorso straordinario per errore di fatto, invero, non è proponibile nei confronti delle decisioni della Corte di Cassazione che intervengono "ante iudicatum", come, tra l'altro, nel caso, che ricorre nella specie, di decisioni processuali in materia di mandato di arresto europeo, non essendo l'estradando per un procedimento pendente equiparabile al condannato (Sez. U, Sentenza n. 13199 del 21/07/2016, Nunziata, Rv. 269788; Sez. 2, n. 41086 del 23/09/2014, Paci, Rv. 260854).2. Per mera completezza va, altresì, rilevato che i motivi proposti con il ricorso per cassazione depositato il 4 agosto 2022 erano manifestamente infondati avendo la Corte di appello di Venezia fatto corretta applicazione dei principi di questa Corte in materia per la intempestività, alla udienza fissata per la consegna, dell'eccezione relativa al mancato avviso alla persona destinataria del mandato di arresto della facoltà di nominare un difensore nello Stato di emissione (Sez. 6, n. 51289 del 06/11/2017, Marinkovic, Rv. 271501). Né ricorreva il motivo di rifiuto facoltativo ai sensi dell'art. 18-bis, lett. a), I. 69 del 2005 vigente, già modificato per effetto dell'art. 6 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, ravvisabile solo quando sussiste non un potenziale interesse dell'ordinamento interno ad affermare la giurisdizione, secondo la prospettazione difensiva, ma indagini effettivamente in corso sul fatto oggetto del mandato di arresto (Sez. 6, n. 27992 del 13/06/2018, H., Rv. 273544). 3.11 ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ma non anche al pagamento della somma in favore della casa delle ammende stante la oggettiva sussistenza di una svista del Collegio nella rilevazione della causa di inammissibilità del ricorso per cassazione proposto il 4 agosto 2022. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.