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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 marzo 2023

Cassazione n. 40091/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/10/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi lette le conclusioni del difensore del BELLAMACINA, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA] .

1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorsi per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Messina che il 22/10/2021 ha confermato la sentenza del Tribunale cittadino che li aveva riconosciuti colpevoli dei reati di rapina aggravata e lesioni personali, in continuazione tra loro, ai danni di un cittadino straniero aggredito per sottrargli un orologio ed una banconota, colpendolo con pugni e calci, provocandone la caduta, e li aveva condannati alle pene ritenute di giustizia.

2. A sostegno del ricorso il Paratore ha dedotto, con unico motivo di impugnazione, l'illogicità ed il difetto di motivazione in relazione alla mancanza di risposta, nella sentenza impugnata, alle argomentazioni della difesa che, con il ricorso in appello, aveva rilevato non essere stato spiegato perché si sia attribuita alle dichiarazioni della persona offesa un'attendibilità che è stata negata alle dichiarazioni del Paratore, né perché sia stato escluso lo stato di ubriachezza della persona offesa al momento del fatto, ed aveva chiesto la riqualificazione di questo come furto con strappo.

3. [OSCURATO:PERSONA] ha affidato il ricorso a due motivi di impugnazione:

3.1. Manifesta illogicità della motivazione con riferimento al primo motivo di gravame dell'atto di appello, ritenuto fondato dalla sentenza impugnata, per avere questa confermato la pronuncia di primo grado pur avendo riconosciuto l'inutilizzabilità delle dichiarazioni della persona offesa acquisite ex art.512 cod. proc. pen. in ragione della sua irreperibilità, laddove non confermate in sede di deposizione testimoniale dallo stesso resa dopo il suo successivo rinvenimento.

3.2. Violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità, inammissibilità ed inutilizzabilità, in relazione all'art. 512 cod. proc. pen., con riferimento, appunto, alle dichiarazioni rese dal Rachid in denuncia-querela, nonostante il successivo esame di questo in qualità di testimone.

4. Il P.G. ha presentato requisitoria scritta con la quale ha chiesto il rigetto dei ricorsi

5. La difesa del Bellamacina con memoria del 22/3/2023 l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono inammissibili, in quanto i motivi addotti si discostano dai parametri dell'impugnazione di legittimità stabiliti dall'art. 606 cod. proc. pen. perché manifestamente infondati, anche quando non attengono esclusivamente al merito della decisione impugnata.

2. Il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse del Bellamacina, in particolare, è manifestamente infondato, non potendosi ravvisare alcuna illogicità o contraddizione nella sentenza impugnata, laddove questa ha confermato il riconoscimento della penale responsabilità degli imputati, pur avendo riconosciuto l'inutilizzabilità delle dichiarazioni della persona offesa acquisite ex art.512 cod. proc. pen. in ragione della sua irreperibilità..

E' indubbiamente vero che la giurisprudenza di questa Corte di Cassazione privilegia fin dove possibile l'affermazione piena del contraddittorio nella dinamica del giudizio e ritiene, pertanto, che l'imputato abbia diritto alla rinnovazione dell'istruttoria.

In caso di acquisizione mediante lettura nel corso del giudizio di primo grado delle dichiarazioni predibattimentali del teste straniero a causa della sua sopravvenuta irreperibilità, sia sul territorio italiano che nello Stato estero di residenza all'esito di ricerche condotte nei limiti consentiti dalle convenzioni internazionali, l'imputato ha diritto alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, laddove in grado di provare che il dichiarante è nuovamente reperibile e possa essere sentito (Sez. 3, n. 4563 del 10/10/2017, Rv. 272043).

Il procedimento a carico dei ricorrenti risulta aver rispettato, però, tale principio, essendosi provveduto nel giudizio di primo grado all'esame testimoniale della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], a seguito della comunicazione del suo reperimento in Italia, dopo una precedente irreperibilità che aveva portato all'acquisizione della denuncia dallo stesso sporta.

Nessuna illogicità può rinvenirsi nella sentenza impugnata laddove questa, pur riconoscendo l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa in sede di denuncia, ha comunque riconosciuto la penale responsabilità dei ricorrenti fondando, però tale giudizio non già sulle dichiarazioni rese in denuncia dalla persona offesa, bensì sulle dichiarazioni testimoniali di questa: da qui la manifesta infondatezza anche del secondo motivo del ricorso proposto nell'interesse del Bellamacina che, peraltro, a tal riguardo non si confronta adeguatamente con la sentenza impugnata.

3. Anche il ricorso proposto nell'interesse del Parlatore è manifestamente infondato, oltre che aspecifico, per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen, all'inammissibilità (Sez. 4, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 5191, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Rv. 237596).

La sentenza impugnata, infatti, ha dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto a riconoscere l'oggettiva attendibilità della deposizione testimoniale della persona offesa, per la coerenza del suo racconto in ordine all'aggressione subita ad opera di quattro o cinque giovani, tra i quali ha riconosciuto gli odierni ricorrenti, attribuendo loro ruoli ben precisi nell'episodio delittuoso, mentre nessun riscontro è emerso dal dibattimento in relazione all'assunto difensivo secondo cui il Rachid sarebbe stato ubriaco al momento dei fatti.

Sul piano dell'attendibilità intrinseca e soggettiva, invece, la Corte territoriale ha evidenziato la mancanza di motivi di astio, da parte della persona offesa, o comunque di interesse ad inventare l'episodio di cui si tratta, peraltro parzialmente riscontrato perfino dalle dichiarazioni dei ricorrenti, laddove questi hanno riconosciuto la loro presenza sul posto al momento del fatto.E' proprio il racconto .della persona offesa in ordine all'aggressione subìta, con frasi offensive nei suoi confronti, calci e pugni anche quando era caduto per terra, a dare conto delle ragioni che hanno portato la Corte di appello a disattendere implicitamente la qualificazione del fatto come furto con strappo, peraltro già di per sé inconciliabile con lasottrazione di un orologio e di una banconota presa dal portafogli del Rachid., né può essere riconosciuto alcun fondamento alla richiesta della difesa di riconoscere la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto invocata dalla difesa, non rientrando la pena per il delitto di rapina nei limiti di cui all'art. 131 bis cod. pen. 4.

Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dai ricorsi, si determina equitativamente in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/10/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi lette le conclusioni del difensore del BELLAMACINA, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA] . 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorsi per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Messina che il 22/10/2021 ha confermato la sentenza del Tribunale cittadino che li aveva riconosciuti colpevoli dei reati di rapina aggravata e lesioni personali, in continuazione tra loro, ai danni di un cittadino straniero aggredito per sottrargli un orologio ed una banconota, colpendolo con pugni e calci, provocandone la caduta, e li aveva condannati alle pene ritenute di giustizia. 2. A sostegno del ricorso il Paratore ha dedotto, con unico motivo di impugnazione, l'illogicità ed il difetto di motivazione in relazione alla mancanza di risposta, nella sentenza impugnata, alle argomentazioni della difesa che, con il ricorso in appello, aveva rilevato non essere stato spiegato perché si sia attribuita alle dichiarazioni della persona offesa un'attendibilità che è stata negata alle dichiarazioni del Paratore, né perché sia stato escluso lo stato di ubriachezza della persona offesa al momento del fatto, ed aveva chiesto la riqualificazione di questo come furto con strappo. 3. [OSCURATO:PERSONA] ha affidato il ricorso a due motivi di impugnazione: 3.1. Manifesta illogicità della motivazione con riferimento al primo motivo di gravame dell'atto di appello, ritenuto fondato dalla sentenza impugnata, per avere questa confermato la pronuncia di primo grado pur avendo riconosciuto l'inutilizzabilità delle dichiarazioni della persona offesa acquisite ex art.512 cod. proc. pen. in ragione della sua irreperibilità, laddove non confermate in sede di deposizione testimoniale dallo stesso resa dopo il suo successivo rinvenimento. 3.2. Violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità, inammissibilità ed inutilizzabilità, in relazione all'art. 512 cod. proc. pen., con riferimento, appunto, alle dichiarazioni rese dal Rachid in denuncia-querela, nonostante il successivo esame di questo in qualità di testimone. 4. Il P.G. ha presentato requisitoria scritta con la quale ha chiesto il rigetto dei ricorsi 5. La difesa del Bellamacina con memoria del 22/3/2023 l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili, in quanto i motivi addotti si discostano dai parametri dell'impugnazione di legittimità stabiliti dall'art. 606 cod. proc. pen. perché manifestamente infondati, anche quando non attengono esclusivamente al merito della decisione impugnata. 2. Il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse del Bellamacina, in particolare, è manifestamente infondato, non potendosi ravvisare alcuna illogicità o contraddizione nella sentenza impugnata, laddove questa ha confermato il riconoscimento della penale responsabilità degli imputati, pur avendo riconosciuto l'inutilizzabilità delle dichiarazioni della persona offesa acquisite ex art.512 cod. proc. pen. in ragione della sua irreperibilità.. E' indubbiamente vero che la giurisprudenza di questa Corte di Cassazione privilegia fin dove possibile l'affermazione piena del contraddittorio nella dinamica del giudizio e ritiene, pertanto, che l'imputato abbia diritto alla rinnovazione dell'istruttoria. In caso di acquisizione mediante lettura nel corso del giudizio di primo grado delle dichiarazioni predibattimentali del teste straniero a causa della sua sopravvenuta irreperibilità, sia sul territorio italiano che nello Stato estero di residenza all'esito di ricerche condotte nei limiti consentiti dalle convenzioni internazionali, l'imputato ha diritto alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, laddove in grado di provare che il dichiarante è nuovamente reperibile e possa essere sentito (Sez. 3, n. 4563 del 10/10/2017, Rv. 272043). Il procedimento a carico dei ricorrenti risulta aver rispettato, però, tale principio, essendosi provveduto nel giudizio di primo grado all'esame testimoniale della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], a seguito della comunicazione del suo reperimento in Italia, dopo una precedente irreperibilità che aveva portato all'acquisizione della denuncia dallo stesso sporta. Nessuna illogicità può rinvenirsi nella sentenza impugnata laddove questa, pur riconoscendo l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa in sede di denuncia, ha comunque riconosciuto la penale responsabilità dei ricorrenti fondando, però tale giudizio non già sulle dichiarazioni rese in denuncia dalla persona offesa, bensì sulle dichiarazioni testimoniali di questa: da qui la manifesta infondatezza anche del secondo motivo del ricorso proposto nell'interesse del Bellamacina che, peraltro, a tal riguardo non si confronta adeguatamente con la sentenza impugnata. 3. Anche il ricorso proposto nell'interesse del Parlatore è manifestamente infondato, oltre che aspecifico, per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen, all'inammissibilità (Sez. 4, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 5191, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Rv. 237596). La sentenza impugnata, infatti, ha dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto a riconoscere l'oggettiva attendibilità della deposizione testimoniale della persona offesa, per la coerenza del suo racconto in ordine all'aggressione subita ad opera di quattro o cinque giovani, tra i quali ha riconosciuto gli odierni ricorrenti, attribuendo loro ruoli ben precisi nell'episodio delittuoso, mentre nessun riscontro è emerso dal dibattimento in relazione all'assunto difensivo secondo cui il Rachid sarebbe stato ubriaco al momento dei fatti. Sul piano dell'attendibilità intrinseca e soggettiva, invece, la Corte territoriale ha evidenziato la mancanza di motivi di astio, da parte della persona offesa, o comunque di interesse ad inventare l'episodio di cui si tratta, peraltro parzialmente riscontrato perfino dalle dichiarazioni dei ricorrenti, laddove questi hanno riconosciuto la loro presenza sul posto al momento del fatto.E' proprio il racconto .della persona offesa in ordine all'aggressione subìta, con frasi offensive nei suoi confronti, calci e pugni anche quando era caduto per terra, a dare conto delle ragioni che hanno portato la Corte di appello a disattendere implicitamente la qualificazione del fatto come furto con strappo, peraltro già di per sé inconciliabile con lasottrazione di un orologio e di una banconota presa dal portafogli del Rachid., né può essere riconosciuto alcun fondamento alla richiesta della difesa di riconoscere la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto invocata dalla difesa, non rientrando la pena per il delitto di rapina nei limiti di cui all'art. 131 bis cod. pen. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dai ricorsi, si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend
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