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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 1 luglio 2026

Cassazione n. 22583/2026

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c.f.

MNC SVN56L42 A145W, residente in Savona, [OSCURATO:PERSONA] n. 58, ed il Sig.

GavottiLodovico, nato il 1 Settembre 1989 a Genova, c.f. [OSCURATO:PERSONA] 89P01D969Z, residente in Savona, [OSCURATO:PERSONA] n. 58, rappresentati e difesi dalloAvv. [OSCURATO:PERSONA] (che dichiara di voler ricevere, ai sensi di Legge,eventuali notifiche inerenti la presente procedura al numero di tele[OSCURATO:TELEFONO] o all'indirizzo mail [OSCURATO:EMAIL] ed indi-ca il codice fiscale: [OSCURATO:PERSONA] 67M31 D969L), con domicilio eletto in Roma,P.zza [OSCURATO:PERSONA] in Lucina n. 4, in forza di mandato conferito in atti delpct.RicorrenticontroComune di Savona, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Sindaco in carica,[OSCURATO:PERSONA], con sede in Savona (17100), Corso Italia n. 19, rappre-sentato ed assistito dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], del Foro di Ge-nova (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 51D25 D969Y; [OSCURATO:TELEFONO]; pec: studio@pec.-Numero registro generale 1200/2021Numero sezionale 2068/2026Numero di raccolta generale 22583/2026Data pubblicazione 01/07/2026studiolegalemauceri.it) e [OSCURATO:PERSONA], del Foro di Roma (c.f.: CRBGNN 67C01 H501E; [OSCURATO:TELEFONO]; pec: [OSCURATO:EMAIL]), elettivamente domiciliato presso la persona e lo studiodel secondo in [OSCURATO:PERSONA], n. 44, in forza di procura speciale in calce alcontroricorso, determinazione dirigenziale n. 119/2021.Controricorrenteavverso la sentenza della Corte d'appello di Genova n° 1325 depositata il3 ottobre 2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 maggio 2026dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1.- Con la sentenza indicata in intestazione, la Corte d'appello di Ge-nova, riformando la sentenza non definitiva del Tribunale di Savona, liqui-dava ai due odierni ricorrenti per l'occupazione illegittima di alcuni suoli diloro proprietà compresi nel Piano per l'[OSCURATO:PERSONA] e Popolare(PEEP) del Comune di Savona, frazione Legino, euro 3.953,61 ciascuno(corrispondente alla quota di 7/126 del totale), oltre accessori già ricono-sciuti dal Tribunale, accertando che i suoli erano transitati nel patrimoniodell'Ente locale.2.- Per quanto qui ancora interessa, la Corte, disattendendo i primi tremotivi di appello principale del Comune, accertava che oggetto di causaerano i mappali 148, 156, 199, 200, 170 e 173 del foglio 77 e che, per-tanto, contrariamente a quanto dedotto dall'Ente locale, i mappali 170 e173 erano compresi nella causa.La Corte – esaminando il quarto motivo di appello principale, col qualeil Comune lamentava l'omessa pronuncia del primo Giudice in punto ditrasferimento dei suoli al patrimonio del Comune, nonostante la loro irre-versibile trasformazione e l'abdicazione della proprietà conseguente allaNumero registro generale 1200/2021Numero sezionale 2068/2026Numero di raccolta generale 22583/2026Data pubblicazione 01/07/2026domanda risarcitoria – lo accoglieva e dichiarava che “il Comune di Savo-na è proprietario degli immobili di cui all'atto di citazione introduttivo delgiudizio”.Esaminando, poi, il quinto motivo di appello principale del Comune edil primo motivo di appello incidentale dei Gavotti-Minucci, la Corte osser-vava che, per effetto della vicenda successoria derivante dalla morte diGiulio Gavotti (avvenuta il 27 luglio 1986) e della moglie, Giuseppina MelziD'Eril (avvenuta il 15 dicembre 2002), erede universale del marito, il dirit-to al risarcimento da occupazione acquisitiva era passato pro quota nelpatrimonio di quest'ultima.Osservava, poi, che presso il Tribunale di Genova pendeva la causa RGn° 16091/2003, avente ad oggetto l'identificazione degli eredi della defun-ta Giuseppina: sicché per la quota di suoli riferibile a tale vicenda succes-soria (pari a 6/126) il Tribunale aveva correttamente sospeso il giudizio.Passando all'esame dell'appello incidentale, la Corte riteneva che nonoccorresse integrare il contraddittorio con gli altri comproprietari dei benioccupati che avevano transatto la vertenza col Comune di Savona, né erapossibile riunire la causa d'appello a quella RG n° 557/2015 (avente adoggetto la medesima sentenza del Tribunale), come richiesto dai Gavotti-Minucci, in quanto quest'ultima impugnazione era stata dichiarata estintaa causa della rinuncia al gravame da parte di coloro che l'avevano propo-sto.Il secondo motivo di appello incidentale – col quale i Gavotti-Minuccicensuravano la sentenza di primo grado che aveva limitato il risarcimentoai soli mappali indicati in citazione, con esclusione, dunque, degli altrimappali (n° 57, 246, 171 e 175) indicati nella memoria del 4 dicembre2001 – era infondato, in quanto (benché tali ulteriori aree fossero statetenute presenti nella seconda c.t.u., redatta dal geometra Piccinelli) la ri-chiesta costituiva una inammissibile domanda nuova.Numero registro generale 1200/2021Numero sezionale 2068/2026Numero di raccolta generale 22583/2026Data pubblicazione 01/07/2026La Corte, poi, confermava la stima dei fondi fatta dal Tribunale sullascorta della prima c.t.u., redatta dal geometra Meriggi, e disattendevapertanto il quarto motivo di appello incidentale.Da ultimo, era infondato anche il quinto motivo di appello incidentale,col quale i Gavotti-Minucci chiedevano la rinnovazione della consulenza.In conclusione, la Corte dichiarava che il Comune era divenuto proprie-tario dei suoli indicati in citazione e lo condannava a pagare ai Gavotti-Minucci euro 3.953,61 ciascuno, pari alla quota di 7/126 dei suoli occupa-3.- Avverso tale sentenza hanno interposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidando il gravame a cinque mezzi illu-strati da memoria (che per la maggior parte ritrascrive il ricorso introdut-tivo).Resiste il Comune con controricorso illustrato da memoria, concluden-do per l'inammissibilità e, comunque, per l'infondatezza del ricorso.La causa è stata assegnata per la trattazione in adunanza camerale aisensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE4.- Col primo motivo di ricorso i ricorrenti denunciano, in base all'art.360 n° 4 e n° 5 cod. proc. civ., la mancata integrazione del contraddittorionel giudizio di secondo grado e la violazione degli artt. 39, 132, secondocomma, n° 4, e 331 del codice di rito.La Corte avrebbe deciso la causa nonostante la pendenza di una litepregiudiziale davanti al Tribunale di Genova (RG 16091/2003), avente adoggetto l'identificazione degli eredi della defunta [OSCURATO:PERSONA]Eril, esenza la partecipazione al giudizio degli altri litisconsorti che, nella pen-denza del contenzioso, avevano transatto la controversia col Comune diSavona.Numero registro generale 1200/2021Numero sezionale 2068/2026Numero di raccolta generale 22583/2026Data pubblicazione 01/07/2026L'incompletezza del contraddittorio darebbe luogo ad una nullità insa-nabile, rilevabile anche in sede di legittimità ed opponibile anche dalla par-te che vi ha dato causa.Inoltre, la Corte avrebbe dovuto disporre la riunione dell'appello subRG 557/2015 a quello presente, trattandosi di impugnazioni rivolte controla stessa sentenza non definitiva n° 340/2014, emessa dal Tribunale diSavona.Infine, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che si difendeva in proprio,avrebbe depositato nel corso del primo grado la lista nominativa dei suc-cessori di ognuno dei danti causa: documento che non sarebbe stato con-testato da alcun'altra parte, ai sensi dell'art. 115 cod. proc. civ.In conclusione, vi sarebbe un litisconsorzio necessario tra tutti i condi-videnti, come previsto dall'art. 784 cod. proc. civ.5.- Il motivo è per più ragioni inammissibile.Anzitutto, esso non trascrive, né illustra il contenuto, secondo quantorichiede l'art. 366 n° 6 cod. proc. civ., degli atti del processo pregiudican-te, con la conseguenza che il ricorso non lascia comprendere sotto qualeprofilo il giudizio sub RG 16091/2003 pregiudicherebbe in concreto la pre-sente causa.Il rilievo di incompletezza del contraddittorio è, poi, formulato senza lachiarezza richiesta dall'art. 366 n° 4 del codice di rito.Infatti, da un lato, sembra che i ricorrenti si dolgano della mancatapartecipazione al giudizio di coloro che hanno concluso una transazione colComune (rilievo, peraltro, infondato, dato che, come si dirà subito appres-so, non c'è litisconsorzio necessario tra i vari proprietari del bene occupatoe che la definizione amichevole della lite determina la cessazione dellamateria del contendere tra PA e privati).Dall'altro, pare che essi censurino la sentenza per non aver dispostol'integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi di GiuseppinaNumero registro generale 1200/2021Numero sezionale 2068/2026Numero di raccolta generale 22583/2026Data pubblicazione 01/07/2026Melzi D'Eril, che, oltre al loro dante causa, [OSCURATO:PERSONA], sarebbe-ro [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Gianlodovico e Giulio.In ogni caso, giova rammentare che, secondo l'indirizzo di questa Cor-te (per tutte: Cass., sez.

I, 18 marzo 2008, n° 7258; Cass., sez.

I, 12gennaio 2010, n° 254, e più recentemente, Cass., sez.

I, 8 febbraio 2017,n° 3313), in caso di occupazione illegittima di un fondo, l'appartenenza diesso a più comproprietari non implica solidarietà attiva in un unico creditorisarcitorio, ma l'insorgenza di un autonomo diritto di ciascuno dei com-proprietari al ristoro del pregiudizio causato al proprio patrimonio.Tale principio non subisce deroga nemmeno quando gli attori abbianoinizialmente richiesto, in via principale, la restituzione del bene e solo invia subordinata il risarcimento del danno per equivalente pecuniario: ladomanda di restituzione deve essere infatti qualificata, ai sensi dell'art.2058 cod. civ., come una domanda di reintegrazione in forma specifica,azionabile da ciascun danneggiato qualora sia in tutto o in parte possibile,con la conseguenza che ciascun danneggiato può agire a tutela del propriodiritto individuale nei limiti della propria quota, senza che si determini unasituazione di litisconsorzio necessario tra tutti.La doglianza concernente la mancata riunione del giudizio d'appello aquello avente RG n° 557/2015, avente ad oggetto la medesima sentenzadel Tribunale, è del tutto eccentrica, sol che si consideri che la sentenza(pagina 27) ha dato atto che l'appello RG n° 557/2015 venne preceden-temente estinto a seguito della rinuncia di parte appellante e che tale pas-saggio motivazionale non è stato censurato.Da ultimo, non ha alcun peso la mancata contestazione dell'elenco deisuccessori che, a dire dei ricorrenti, sarebbe stato depositato nel corso delprimo grado e che la Corte d'appello non avrebbe preso in esame, essendoben noto che il principio previsto dall'art. 115 cod. proc. civ. non si applicaai documenti prodotti in giudizio (per tutte: Cass., sez.

III, 5 marzo 2020,n° 6172, con menzione di altro precedente).Numero registro generale 1200/2021Numero sezionale 2068/2026Numero di raccolta generale 22583/2026Data pubblicazione 01/07/20266.- Col secondo motivo, formulato in base all'art. 360 n° 3 e n° 5cod. proc. civ., i ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 116 e 184del codice di rito.La Corte avrebbe erroneamente ritenuto estranei all'oggetto del pro-cesso i mappali indicati nella seconda c.t.u., redatta dal geometra LucianoPiccinelli, mentre i mappali predetti sarebbero entrati nell'oggetto del giu-dizio per mezzo di indicazione fatta dal (pregresso e defunto) difensore deiricorrenti, consistente in una mera emendatio libelli, del tutto ammessasotto il vigore delle norme del codice di rito applicabili ratione temporis.Il perimetro dell'oggetto del giudizio – comprendente, dunque, non so-lo i mappali lasciati mortis causa da [OSCURATO:PERSONA], ma anche quelli la-sciati per testamento da [OSCURATO:PERSONA]Eril a [OSCURATO:PERSONA](del quale i ricorrenti erano eredi) – risulterebbe inoltre da vari documentidi causa, tra i quali due lettere del Comune di Savona (documenti n° 14 en° 26), uno stato di consistenza dei terreni (documento n° 13), il docu-mento n° 15 (n.d.e.: non meglio identificato), una valutazione del geome-tra [OSCURATO:PERSONA] (documento n° 8), una c.t.p. del geometra GiuseppeGaggero (documento n° 25), il cui esame la Corte avrebbe pretermesso.7.- Il mezzo è per più ragioni inammissibile.Anzitutto, esso non trascrive, né compendia, gli atti processuali daiquali risulterebbe l'estensione dell'oggetto di causa ai mappali ulteriori ri-spetto a quelli indicati nella citazione.Secondariamente, il motivo non si confronta con la ratio posta a fon-damento della decisione.La Corte, infatti, ha chiarito che in base alle norme processuali appli-cabili ratione temporis al giudizio l'estensione della pretesa risarcitoria amappali non indicati nella citazione introduttiva del giudizio era tardiva e,dunque, inammissibile.I ricorrenti, dopo aver lungamente argomentato su un preteso e nonmeglio identificato “diritto di natura procedurale”, non censurano il puntoNumero registro generale 1200/2021Numero sezionale 2068/2026Numero di raccolta generale 22583/2026Data pubblicazione 01/07/2026dirimente della motivazione: essi, infatti, non illustrano che l'istanza pro-cessuale, con la quale fu chiesto al Tribunale di giudicare del danno in re-lazione a tutti i dieci mappali n° 148, 199, 200, 156, 157, 246, 171, 170,173 e 175, fosse tempestiva.Quanto alla questione della identificazione dei soggetti facenti partedella comunione ereditaria sorta a seguito della morte di Giuseppina MelziD'Eril si è già detto ai precedenti paragrafi, ai quali, pertanto, si rimanda.Nel resto il motivo è del pari inammissibile, in quanto tende ad ottene-re in sede di legittimità un apprezzamento delle risultanze istruttorie di-verso da quello favorito, con prudente apprezzamento, dalla Corte di me-rito.8.- Col terzo mezzo, parimenti formulato sulla base dell'art. 360 n°5, i ricorrenti si dolgono della carenza assoluta di motivazione e/o dell'o-messo esame di un “punto” decisivo della controversia e della conseguen-te violazione degli artt. 111 Cost., 132 e 134 del cod. proc. civ.La Corte avrebbe ritenuto non provato, da parte dei ricorrenti, il dannoderivante dalla perdita della possibilità di disporre di “terreni collocati sullealture immediatamente retrostanti l'arenile del [OSCURATO:PERSONA] in diretta vistadello stesso”, con una motivazione che non lasciava comprendere qualifossero gli elementi probatori mancanti.9.- Il mezzo è inammissibile, in quanto del tutto generico e formulatosulla base del n° 5 dell'art. 360 cod. proc. civ., il quale, com'è noto, con-sente il ricorso in cassazione per omesso esame di un fatto storico (e nondi un “punto”) decisivo della lite.I ricorrenti, inoltre, a fronte della motivazione della Corte, avrebberodovuto allegare e trascrivere le risultanze probatorie asseritamente pre-termesse dal secondo giudice: carenza che non può essere colmata nem-meno con la memoria illustrativa (dove, peraltro, si procede, a pagina 20,ad una mera elencazione dei documenti che la Corte non avrebbe esami-nato).Numero registro generale 1200/2021Numero sezionale 2068/2026Numero di raccolta generale 22583/2026Data pubblicazione 01/07/202610.- Con la quarta doglianza i ricorrenti deducono la violazione e/ol'errata interpretazione e/o la falsa applicazione degli artt. 42-bis, 37, ter-zo comma, del d.P.R. n° 327/2001, nonché degli artt. 65-bis della leggen° 359/1992 e 3, comma 65, della legge n° 662/1996.La Corte avrebbe liquidato un indennizzo incongruo, senza tenere con-to di alcune consulenze, d'ufficio e di parte, prodotte in corso di causa, esenza considerare che il danno poteva essere ragguagliato ai parametriprevisti dall'art. 42-bis del d.P.R. n° 327/2001.11.- Il mezzo è inammissibile al pari dei precedenti, risolvendosi inuna censura alla valutazione del materiale probatorio prudentemente ap-prezzato dal giudice, peraltro formulata senza alcuna trascrizione (nem-meno parziale) dei documenti asseritamente rilevanti.12.- Col quinto motivo, formulato in base all'art. 360 n° 5, cod. proc.civ., i ricorrenti lamentano che la Corte abbia omesso di rinnovare lac.t.u., donde la violazione dell'art. 132, secondo comma, n° 4, del codicedi rito.13.- Anche questo motivo è inammissibile, dato che, secondo la giuri-sprudenza di questa Corte (Cass., sez.

I, 13 gennaio 2020, n° 326, conmenzione di altri precedenti), la consulenza tecnica d'ufficio è mezzoistruttorio (e non una prova vera e propria) sottratta alla disponibilità delleparti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito, rien-trando nel suo potere discrezionale la valutazione di disporre la nominadell'ausiliario giudiziario.A maggior ragione è affidata anche al prudente apprezzamento delgiudice del merito la decisone di rinnovazione della c.t.u.Ora, nel presente caso la Corte territoriale ha ritenuto di condividere lac.t.u. del geometra Meriggi (sentenza pagina 29) e, sulla scorta di essa,ha ritenuto la causa decidibile in base alle prove già assunte (sempre pa-gina 29).Numero registro generale 1200/2021Numero sezionale 2068/2026Numero di raccolta generale 22583/2026Data pubblicazione 01/07/2026Sicché il mezzo in esame si traduce in una critica ad una scelta discre-zionale rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito.14.- Alla soccombenza dei ricorrenti segue la loro condanna alla rifu-sione delle spese del presente grado, per la cui liquidazione – fatta in baseal valore indeterminabile della lite ed al d.m. n° 55 del 2014 – si rimandaal dispositivo che segue.Infine, va dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13,comma 1-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico solidale deiricorrenti, ove dovuto.

P.Q.Mla Corte dichiara inammissibili i motivi di ricorso e condanna in solido i ri-correnti a rifondere al resistente le spese del presente giudizio, che liquidain euro 8.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rim-borso forfettario delle spese in ragione del 15%, oltre al cp ed all'iva, sedovuti.

Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma1-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n°115, per il raddoppio del contributo unificato a carico solidale dei ricorren-ti, ove dovuto.Così deciso in Roma il 7 maggio 2026, nell'adunanza camerale dellaprima sezione.Il presidenteGuido Mercolino

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
c.f. MNC SVN56L42 A145W, residente in Savona, [OSCURATO:PERSONA] n. 58, ed il Sig. GavottiLodovico, nato il 1 Settembre 1989 a Genova, c.f. [OSCURATO:PERSONA] 89P01D969Z, residente in Savona, [OSCURATO:PERSONA] n. 58, rappresentati e difesi dalloAvv. [OSCURATO:PERSONA] (che dichiara di voler ricevere, ai sensi di Legge,eventuali notifiche inerenti la presente procedura al numero di tele[OSCURATO:TELEFONO] o all'indirizzo mail [OSCURATO:EMAIL] ed indi-ca il codice fiscale: [OSCURATO:PERSONA] 67M31 D969L), con domicilio eletto in Roma,P.zza [OSCURATO:PERSONA] in Lucina n. 4, in forza di mandato conferito in atti delpct.RicorrenticontroComune di Savona, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Sindaco in carica,[OSCURATO:PERSONA], con sede in Savona (17100), Corso Italia n. 19, rappre-sentato ed assistito dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], del Foro di Ge-nova (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 51D25 D969Y; [OSCURATO:TELEFONO]; pec: studio@pec.-Numero registro generale 1200/2021Numero sezionale 2068/2026Numero di raccolta generale 22583/2026Data pubblicazione 01/07/2026studiolegalemauceri.it) e [OSCURATO:PERSONA], del Foro di Roma (c.f.: CRBGNN 67C01 H501E; [OSCURATO:TELEFONO]; pec: [OSCURATO:EMAIL]), elettivamente domiciliato presso la persona e lo studiodel secondo in [OSCURATO:PERSONA], n. 44, in forza di procura speciale in calce alcontroricorso, determinazione dirigenziale n. 119/2021.Controricorrenteavverso la sentenza della Corte d'appello di Genova n° 1325 depositata il3 ottobre 2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 maggio 2026dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1.- Con la sentenza indicata in intestazione, la Corte d'appello di Ge-nova, riformando la sentenza non definitiva del Tribunale di Savona, liqui-dava ai due odierni ricorrenti per l'occupazione illegittima di alcuni suoli diloro proprietà compresi nel Piano per l'[OSCURATO:PERSONA] e Popolare(PEEP) del Comune di Savona, frazione Legino, euro 3.953,61 ciascuno(corrispondente alla quota di 7/126 del totale), oltre accessori già ricono-sciuti dal Tribunale, accertando che i suoli erano transitati nel patrimoniodell'Ente locale.2.- Per quanto qui ancora interessa, la Corte, disattendendo i primi tremotivi di appello principale del Comune, accertava che oggetto di causaerano i mappali 148, 156, 199, 200, 170 e 173 del foglio 77 e che, per-tanto, contrariamente a quanto dedotto dall'Ente locale, i mappali 170 e173 erano compresi nella causa.La Corte – esaminando il quarto motivo di appello principale, col qualeil Comune lamentava l'omessa pronuncia del primo Giudice in punto ditrasferimento dei suoli al patrimonio del Comune, nonostante la loro irre-versibile trasformazione e l'abdicazione della proprietà conseguente allaNumero registro generale 1200/2021Numero sezionale 2068/2026Numero di raccolta generale 22583/2026Data pubblicazione 01/07/2026domanda risarcitoria – lo accoglieva e dichiarava che “il Comune di Savo-na è proprietario degli immobili di cui all'atto di citazione introduttivo delgiudizio”.Esaminando, poi, il quinto motivo di appello principale del Comune edil primo motivo di appello incidentale dei Gavotti-Minucci, la Corte osser-vava che, per effetto della vicenda successoria derivante dalla morte diGiulio Gavotti (avvenuta il 27 luglio 1986) e della moglie, Giuseppina MelziD'Eril (avvenuta il 15 dicembre 2002), erede universale del marito, il dirit-to al risarcimento da occupazione acquisitiva era passato pro quota nelpatrimonio di quest'ultima.Osservava, poi, che presso il Tribunale di Genova pendeva la causa RGn° 16091/2003, avente ad oggetto l'identificazione degli eredi della defun-ta Giuseppina: sicché per la quota di suoli riferibile a tale vicenda succes-soria (pari a 6/126) il Tribunale aveva correttamente sospeso il giudizio.Passando all'esame dell'appello incidentale, la Corte riteneva che nonoccorresse integrare il contraddittorio con gli altri comproprietari dei benioccupati che avevano transatto la vertenza col Comune di Savona, né erapossibile riunire la causa d'appello a quella RG n° 557/2015 (avente adoggetto la medesima sentenza del Tribunale), come richiesto dai Gavotti-Minucci, in quanto quest'ultima impugnazione era stata dichiarata estintaa causa della rinuncia al gravame da parte di coloro che l'avevano propo-sto.Il secondo motivo di appello incidentale – col quale i Gavotti-Minuccicensuravano la sentenza di primo grado che aveva limitato il risarcimentoai soli mappali indicati in citazione, con esclusione, dunque, degli altrimappali (n° 57, 246, 171 e 175) indicati nella memoria del 4 dicembre2001 – era infondato, in quanto (benché tali ulteriori aree fossero statetenute presenti nella seconda c.t.u., redatta dal geometra Piccinelli) la ri-chiesta costituiva una inammissibile domanda nuova.Numero registro generale 1200/2021Numero sezionale 2068/2026Numero di raccolta generale 22583/2026Data pubblicazione 01/07/2026La Corte, poi, confermava la stima dei fondi fatta dal Tribunale sullascorta della prima c.t.u., redatta dal geometra Meriggi, e disattendevapertanto il quarto motivo di appello incidentale.Da ultimo, era infondato anche il quinto motivo di appello incidentale,col quale i Gavotti-Minucci chiedevano la rinnovazione della consulenza.In conclusione, la Corte dichiarava che il Comune era divenuto proprie-tario dei suoli indicati in citazione e lo condannava a pagare ai Gavotti-Minucci euro 3.953,61 ciascuno, pari alla quota di 7/126 dei suoli occupa-3.- Avverso tale sentenza hanno interposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidando il gravame a cinque mezzi illu-strati da memoria (che per la maggior parte ritrascrive il ricorso introdut-tivo).Resiste il Comune con controricorso illustrato da memoria, concluden-do per l'inammissibilità e, comunque, per l'infondatezza del ricorso.La causa è stata assegnata per la trattazione in adunanza camerale aisensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE4.- Col primo motivo di ricorso i ricorrenti denunciano, in base all'art.360 n° 4 e n° 5 cod. proc. civ., la mancata integrazione del contraddittorionel giudizio di secondo grado e la violazione degli artt. 39, 132, secondocomma, n° 4, e 331 del codice di rito.La Corte avrebbe deciso la causa nonostante la pendenza di una litepregiudiziale davanti al Tribunale di Genova (RG 16091/2003), avente adoggetto l'identificazione degli eredi della defunta [OSCURATO:PERSONA]Eril, esenza la partecipazione al giudizio degli altri litisconsorti che, nella pen-denza del contenzioso, avevano transatto la controversia col Comune diSavona.Numero registro generale 1200/2021Numero sezionale 2068/2026Numero di raccolta generale 22583/2026Data pubblicazione 01/07/2026L'incompletezza del contraddittorio darebbe luogo ad una nullità insa-nabile, rilevabile anche in sede di legittimità ed opponibile anche dalla par-te che vi ha dato causa.Inoltre, la Corte avrebbe dovuto disporre la riunione dell'appello subRG 557/2015 a quello presente, trattandosi di impugnazioni rivolte controla stessa sentenza non definitiva n° 340/2014, emessa dal Tribunale diSavona.Infine, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che si difendeva in proprio,avrebbe depositato nel corso del primo grado la lista nominativa dei suc-cessori di ognuno dei danti causa: documento che non sarebbe stato con-testato da alcun'altra parte, ai sensi dell'art. 115 cod. proc. civ.In conclusione, vi sarebbe un litisconsorzio necessario tra tutti i condi-videnti, come previsto dall'art. 784 cod. proc. civ.5.- Il motivo è per più ragioni inammissibile.Anzitutto, esso non trascrive, né illustra il contenuto, secondo quantorichiede l'art. 366 n° 6 cod. proc. civ., degli atti del processo pregiudican-te, con la conseguenza che il ricorso non lascia comprendere sotto qualeprofilo il giudizio sub RG 16091/2003 pregiudicherebbe in concreto la pre-sente causa.Il rilievo di incompletezza del contraddittorio è, poi, formulato senza lachiarezza richiesta dall'art. 366 n° 4 del codice di rito.Infatti, da un lato, sembra che i ricorrenti si dolgano della mancatapartecipazione al giudizio di coloro che hanno concluso una transazione colComune (rilievo, peraltro, infondato, dato che, come si dirà subito appres-so, non c'è litisconsorzio necessario tra i vari proprietari del bene occupatoe che la definizione amichevole della lite determina la cessazione dellamateria del contendere tra PA e privati).Dall'altro, pare che essi censurino la sentenza per non aver dispostol'integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi di GiuseppinaNumero registro generale 1200/2021Numero sezionale 2068/2026Numero di raccolta generale 22583/2026Data pubblicazione 01/07/2026Melzi D'Eril, che, oltre al loro dante causa, [OSCURATO:PERSONA], sarebbe-ro [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Gianlodovico e Giulio.In ogni caso, giova rammentare che, secondo l'indirizzo di questa Cor-te (per tutte: Cass., sez. I, 18 marzo 2008, n° 7258; Cass., sez. I, 12gennaio 2010, n° 254, e più recentemente, Cass., sez. I, 8 febbraio 2017,n° 3313), in caso di occupazione illegittima di un fondo, l'appartenenza diesso a più comproprietari non implica solidarietà attiva in un unico creditorisarcitorio, ma l'insorgenza di un autonomo diritto di ciascuno dei com-proprietari al ristoro del pregiudizio causato al proprio patrimonio.Tale principio non subisce deroga nemmeno quando gli attori abbianoinizialmente richiesto, in via principale, la restituzione del bene e solo invia subordinata il risarcimento del danno per equivalente pecuniario: ladomanda di restituzione deve essere infatti qualificata, ai sensi dell'art.2058 cod. civ., come una domanda di reintegrazione in forma specifica,azionabile da ciascun danneggiato qualora sia in tutto o in parte possibile,con la conseguenza che ciascun danneggiato può agire a tutela del propriodiritto individuale nei limiti della propria quota, senza che si determini unasituazione di litisconsorzio necessario tra tutti.La doglianza concernente la mancata riunione del giudizio d'appello aquello avente RG n° 557/2015, avente ad oggetto la medesima sentenzadel Tribunale, è del tutto eccentrica, sol che si consideri che la sentenza(pagina 27) ha dato atto che l'appello RG n° 557/2015 venne preceden-temente estinto a seguito della rinuncia di parte appellante e che tale pas-saggio motivazionale non è stato censurato.Da ultimo, non ha alcun peso la mancata contestazione dell'elenco deisuccessori che, a dire dei ricorrenti, sarebbe stato depositato nel corso delprimo grado e che la Corte d'appello non avrebbe preso in esame, essendoben noto che il principio previsto dall'art. 115 cod. proc. civ. non si applicaai documenti prodotti in giudizio (per tutte: Cass., sez. III, 5 marzo 2020,n° 6172, con menzione di altro precedente).Numero registro generale 1200/2021Numero sezionale 2068/2026Numero di raccolta generale 22583/2026Data pubblicazione 01/07/20266.- Col secondo motivo, formulato in base all'art. 360 n° 3 e n° 5cod. proc. civ., i ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 116 e 184del codice di rito.La Corte avrebbe erroneamente ritenuto estranei all'oggetto del pro-cesso i mappali indicati nella seconda c.t.u., redatta dal geometra LucianoPiccinelli, mentre i mappali predetti sarebbero entrati nell'oggetto del giu-dizio per mezzo di indicazione fatta dal (pregresso e defunto) difensore deiricorrenti, consistente in una mera emendatio libelli, del tutto ammessasotto il vigore delle norme del codice di rito applicabili ratione temporis.Il perimetro dell'oggetto del giudizio – comprendente, dunque, non so-lo i mappali lasciati mortis causa da [OSCURATO:PERSONA], ma anche quelli la-sciati per testamento da [OSCURATO:PERSONA]Eril a [OSCURATO:PERSONA](del quale i ricorrenti erano eredi) – risulterebbe inoltre da vari documentidi causa, tra i quali due lettere del Comune di Savona (documenti n° 14 en° 26), uno stato di consistenza dei terreni (documento n° 13), il docu-mento n° 15 (n.d.e.: non meglio identificato), una valutazione del geome-tra [OSCURATO:PERSONA] (documento n° 8), una c.t.p. del geometra GiuseppeGaggero (documento n° 25), il cui esame la Corte avrebbe pretermesso.7.- Il mezzo è per più ragioni inammissibile.Anzitutto, esso non trascrive, né compendia, gli atti processuali daiquali risulterebbe l'estensione dell'oggetto di causa ai mappali ulteriori ri-spetto a quelli indicati nella citazione.Secondariamente, il motivo non si confronta con la ratio posta a fon-damento della decisione.La Corte, infatti, ha chiarito che in base alle norme processuali appli-cabili ratione temporis al giudizio l'estensione della pretesa risarcitoria amappali non indicati nella citazione introduttiva del giudizio era tardiva e,dunque, inammissibile.I ricorrenti, dopo aver lungamente argomentato su un preteso e nonmeglio identificato “diritto di natura procedurale”, non censurano il puntoNumero registro generale 1200/2021Numero sezionale 2068/2026Numero di raccolta generale 22583/2026Data pubblicazione 01/07/2026dirimente della motivazione: essi, infatti, non illustrano che l'istanza pro-cessuale, con la quale fu chiesto al Tribunale di giudicare del danno in re-lazione a tutti i dieci mappali n° 148, 199, 200, 156, 157, 246, 171, 170,173 e 175, fosse tempestiva.Quanto alla questione della identificazione dei soggetti facenti partedella comunione ereditaria sorta a seguito della morte di Giuseppina MelziD'Eril si è già detto ai precedenti paragrafi, ai quali, pertanto, si rimanda.Nel resto il motivo è del pari inammissibile, in quanto tende ad ottene-re in sede di legittimità un apprezzamento delle risultanze istruttorie di-verso da quello favorito, con prudente apprezzamento, dalla Corte di me-rito.8.- Col terzo mezzo, parimenti formulato sulla base dell'art. 360 n°5, i ricorrenti si dolgono della carenza assoluta di motivazione e/o dell'o-messo esame di un “punto” decisivo della controversia e della conseguen-te violazione degli artt. 111 Cost., 132 e 134 del cod. proc. civ.La Corte avrebbe ritenuto non provato, da parte dei ricorrenti, il dannoderivante dalla perdita della possibilità di disporre di “terreni collocati sullealture immediatamente retrostanti l'arenile del [OSCURATO:PERSONA] in diretta vistadello stesso”, con una motivazione che non lasciava comprendere qualifossero gli elementi probatori mancanti.9.- Il mezzo è inammissibile, in quanto del tutto generico e formulatosulla base del n° 5 dell'art. 360 cod. proc. civ., il quale, com'è noto, con-sente il ricorso in cassazione per omesso esame di un fatto storico (e nondi un “punto”) decisivo della lite.I ricorrenti, inoltre, a fronte della motivazione della Corte, avrebberodovuto allegare e trascrivere le risultanze probatorie asseritamente pre-termesse dal secondo giudice: carenza che non può essere colmata nem-meno con la memoria illustrativa (dove, peraltro, si procede, a pagina 20,ad una mera elencazione dei documenti che la Corte non avrebbe esami-nato).Numero registro generale 1200/2021Numero sezionale 2068/2026Numero di raccolta generale 22583/2026Data pubblicazione 01/07/202610.- Con la quarta doglianza i ricorrenti deducono la violazione e/ol'errata interpretazione e/o la falsa applicazione degli artt. 42-bis, 37, ter-zo comma, del d.P.R. n° 327/2001, nonché degli artt. 65-bis della leggen° 359/1992 e 3, comma 65, della legge n° 662/1996.La Corte avrebbe liquidato un indennizzo incongruo, senza tenere con-to di alcune consulenze, d'ufficio e di parte, prodotte in corso di causa, esenza considerare che il danno poteva essere ragguagliato ai parametriprevisti dall'art. 42-bis del d.P.R. n° 327/2001.11.- Il mezzo è inammissibile al pari dei precedenti, risolvendosi inuna censura alla valutazione del materiale probatorio prudentemente ap-prezzato dal giudice, peraltro formulata senza alcuna trascrizione (nem-meno parziale) dei documenti asseritamente rilevanti.12.- Col quinto motivo, formulato in base all'art. 360 n° 5, cod. proc.civ., i ricorrenti lamentano che la Corte abbia omesso di rinnovare lac.t.u., donde la violazione dell'art. 132, secondo comma, n° 4, del codicedi rito.13.- Anche questo motivo è inammissibile, dato che, secondo la giuri-sprudenza di questa Corte (Cass., sez. I, 13 gennaio 2020, n° 326, conmenzione di altri precedenti), la consulenza tecnica d'ufficio è mezzoistruttorio (e non una prova vera e propria) sottratta alla disponibilità delleparti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito, rien-trando nel suo potere discrezionale la valutazione di disporre la nominadell'ausiliario giudiziario.A maggior ragione è affidata anche al prudente apprezzamento delgiudice del merito la decisone di rinnovazione della c.t.u.Ora, nel presente caso la Corte territoriale ha ritenuto di condividere lac.t.u. del geometra Meriggi (sentenza pagina 29) e, sulla scorta di essa,ha ritenuto la causa decidibile in base alle prove già assunte (sempre pa-gina 29).Numero registro generale 1200/2021Numero sezionale 2068/2026Numero di raccolta generale 22583/2026Data pubblicazione 01/07/2026Sicché il mezzo in esame si traduce in una critica ad una scelta discre-zionale rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito.14.- Alla soccombenza dei ricorrenti segue la loro condanna alla rifu-sione delle spese del presente grado, per la cui liquidazione – fatta in baseal valore indeterminabile della lite ed al d.m. n° 55 del 2014 – si rimandaal dispositivo che segue.Infine, va dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13,comma 1-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico solidale deiricorrenti, ove dovuto. P.Q.Mla Corte dichiara inammissibili i motivi di ricorso e condanna in solido i ri-correnti a rifondere al resistente le spese del presente giudizio, che liquidain euro 8.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rim-borso forfettario delle spese in ragione del 15%, oltre al cp ed all'iva, sedovuti. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma1-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n°115, per il raddoppio del contributo unificato a carico solidale dei ricorren-ti, ove dovuto.Così deciso in Roma il 7 maggio 2026, nell'adunanza camerale dellaprima sezione.Il presidenteGuido Mercolino
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