CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 03436/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26785/2020R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex legein Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:EMAIL] ) -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] –RISCOSSIONE -intimati - avverso la sentenza n. 1300del [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/12/2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ;[OSCURATO:PERSONA] : − [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento notificatagli dall’agente della riscossione e recante crediti del Comune di [OSCURATO:PERSONA] per sanzioni amministrative; deduceva, quale unico motivo, l’omessa notifica del verbale di accertamento di violazione dell’art. 142 Codice della Strada; − il Giudice di Pace di Frattamaggiore, con la sentenza n. 716 del 2013, accoglieva l’opposizione, reputando invalida la notifica del verbale di accertamento, non potendosi reputare «familiare convivente» il soggetto a cui era stato consegnato il plico; − il Comune proponeva appello, che veniva respinto dal Tribunale di Napoli con la sentenza n. 1300 del 6/2/2020: il giudice di secondo grado rigettava l’eccezione di inammissibilità dell’opposizione di Gnerre, perché il principio espresso da Cass., Sez. U, Sentenza n. 22080 del 22/09/2017, Rv. 645323-01, era inapplicabile alla fattispecie; infatti, la declaratoria di inammissibilità dell’iniziativa processuale di Gnerre si sarebbe fondata su un mutamento giurisprudenziale sopravvenuto e inatteso in ordine al termine per l’esercizio del diritto di difesa e, dunque, su un overruling che, necessariamente, non poteva incidere sulla lite già pendente; − av verso detta sentenza, il Comune di [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione, basato su due motivi; − non svolgevano difese gli intimati [OSCURATO:PERSONA] e Agenzia delle Entrate -Riscossione; [OSCURATO:PERSONA] : − col primo motivo di ricorso il Comune ricorrente deduce (ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ.) la violazione e falsa ap- plicazione degli artt. 204-bis C.d.S. e 7 d.lgs. n. 150 del 2011, per avere il giudice d’appello mancato di dichiarare l’inammissibilità dell’opposizione (in quanto tardiva) e richiamato l’istituto del prospec- tive overrulingin carenza dei suoi presupposti applicativi ;− la censura è fondata ; − lo stesso Tribunale di Napoli afferma, nella sentenza impugnata, che, in base a quanto statuito da Cass., Sez. U, Sentenza n. 22080 del 22/09/2017, Rv. 645323-01, l’opposizione di Gnerre deve reputarsi tardiva, perché proposta oltre il termine decadenziale previsto; − l a mancata applicazione del principio espresso dalla Corte nomo- filattica dipende, infatti, dalla pretesa esistenza di un precedente uni- voco indirizzo giurisprudenziale contrastante col citato arresto; allo scopo di garantire le prerogative difensive e processuali esercitate ben prima del 2017, dunque, il giudice richiama l’istituto (di conio giuri- sprudenziale)del prospective overruling; − tuttavia, i n contrasto con quanto statuito nella pronuncia impu- gnata, si rileva che la citata decisione delle Sezioni Unite è intervenuta a risolvere un contrasto ermeneutico tra diversi orientamenti delle Se- zioni semplici di questa Corte, sicché non si verte nell’ipotesi di un im- prevedibile overruling in materia processuale: «L ’ opzione interpreta- tiva fatta propria dalle Sezioni Unite, peraltro, risulta conforme a di- versi precedenti di questa Corte … Nessun radicale mutamento giuri- sprudenziale si è quindi verificato nel 2017, posta la risalenza dell’in- terpretazione fatta propria dalle Sezioni Unite» (Cass., Sez. 6-2, Ordi- nanza n. 22142 del 14/10/2020); «Né può parlarsi di overrulingin caso di consolidamento di una fra opzioni interpretative alternative comun- que in precedenza seguite» (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9847 del 26/05/2020); − il ricorso è, perciò, accolto e la sentenza cassata, con assorbi- mento del secondo motivo, riguardantela validità della notifica del ver- bale di accertamento; − n on essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito ex art . 384 cod. proc. civ.: l ’ originaria opposizione di [OSCURATO:PERSONA] va dichiarata inammissibile, in quanto tardivamente avanzata;− ai sensi dell ’ art. 385 cod. proc. civ. si provvede – secondo i pa- rametri normativie nella misura indicata nel dispositivo – alla liquida- zione delle spese del giudizio di legittimità e di tutti i precedenti gradi; si dispone la compensazione delle spese tra l’ente impositore e l’agente della riscossione, data la coincidenza degli interessi delle predette parti; p. q. m. la Corte accoglie il primo motivo del ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile l’originaria opposizione di [OSCURATO:PERSONA]; condanna [OSCURATO:PERSONA] a rifondere al Comune di [OSCURATO:PERSONA]- stum le spese del giudizio, che liquida in Euro 560,00 (oltre a CPA, IVA e rimborso spese forfettarie) per il primo grado, in Euro 440,00 (oltre a CPA, IVA e rimborso spese forfettarie) per l’appello e in Euro 1.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi (oltre ad accessori di legge) per il giudizio di legitt