CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 20 settembre 2021
Cassazione n. 36807/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 6/4/2021 del Tribunale di Paola visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 6 aprile 2021 il Tribunale di Paola, in sede di giudizio di applicazione pena, ha ordinato la confisca, ai sensi degli artt. 85-bis d.P.R. 309/1990 e 240- bis cod. pen., della somma di euro 7.985,00. La sentenza impugnata è relativa ai reati di cui agli artt. 73, comma 1, d.P.R. 309 del 1990, per detenzione al fine di cessione di sostanza stupefacente rinvenuta presso il domicilio dell'imputata, nonché 624, 625 n. 2 cod. pen., furto di energia elettrica, reati commessi in Amantea il 13 novembre 2020. 2.Con i motivi di ricorso, sintetizzati ai sensi dell'art. 173, disp. att. cod. proc. pen., la ricorrente denuncia violazione di legge, in relazione all'art. 129 cod. proc. pen. non avendo il giudice verificato la esistenza di elementi che avrebbero dovuto condurlo all'assoluzione dell'imputata e illegalità della disposta misura di sicurezza, estranea all'accordo, in relazione alla confisca della somma di denaro per mancanza della motivazione sul punto del collegamento tra denaro e illecito per il quale si pervenuti ad applicazione pena. 3.La sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio limitatamente alla confisca del denaro. Il ricorso è inammissibile nel resto. 3.1.Non sono deducibili con il ricorso per cassazione vizi di motivazione nei quali si risolvono le censure, peraltro generiche, proposte dall'imputata che denuncia violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. per la mancata pronuncia di sentenza di proscioglimento. Le deduzioni dell'imputata sono contraddette dalla motivazione, a struttura sintetica, della sentenza impugnata sugli elementi che rinviano alla responsabilità in merito alla condotta di detenzione di stupefacenti in ordine alla quale si è formato il consenso tra le parti. 3.2.Giova evidenziare, inoltre, che in tema di patteggìamento, deve ritenersi ammissibile il ricorso per cassazione avente ad oggetto la mancata, o meramente apparente, motivazione circa l'applicazione della confisca, essendo la stessa un'ipotesi di "illegalità della misura di sicurezza", rilevante come "violazione di legge" ai sensi dell'art. 111, comma 7, 2 Cost.. (in termini, Sez. U. c.c. 26 settembre 2019, ric. Savin, Rv. 279348). Rileva il Collegio che, a fronte di una non immediata evidenza del nesso di derivazione tra l'ammontare complessivo delle somme sequestrate e le connotazioni oggettive delle condotte contestate, così come rimarcato nel ricorso in cui è rappresentato che la vicenda processuale è relativa ad una condotta di detenzione finalizzata alla cessione a terzi sicchè non poteva giustificarsi la disponibilità della somma in sequestro come incasso derivante dalla cessione, è nondimeno consentita, in ragione di quanto previsto dall'art. 73, comma 7- bis, d.P.R. 309/1990, anche in caso di applicazione della pena per il reato di cui all'art. 73 d.P.R n. 309 del 90, la confisca delle somme di denaro di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui risulti titolare o abbia la disponibilità in valore sproporzionato al proprio reddito. In tal caso l'adozione del provvedimento impone al giudice l'onere di motivazione sulla ricorrenza delle condizioni che legittimano l'ablazione e non sembra revocabile in dubbio che, nel caso in esame, la motivazione adottata nel disporre la misura di sicurezza in contestazione, si risolve in una affermazione apodittica e, quindi in una motivazione meramente apparente, sanzionabile in questa sede: nulla, a riguardo, è detto nella sentenza impugnata che si limita a richiamare la formula della disposizione normativa di cui all'art. 73, comma 7-bis cit. senza alcun riferimento sull'assenza di attività lavorativa lecita o sulla sproporzione rispetto ad altre possibili fonti di reddito dell'imputata. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla confisca del denaro e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Paola, [OSCURATO:PERSONA]. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso il 20 settembre 2021 Il Consigliere relator [OSCURATO:PERSONA] A