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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 28 giugno 2023

Cassazione n. 21192/2023

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nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 12488-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 38, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente [OSCURATO:PERSONA] pensionabile R.G.N. 12488/2018 Cron.

Rep.

Ud. 28/06/2023 CC domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 4687/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 16/11/2017 R.G.N. 2487/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’appello di Roma confermava la sentenza di primo grado che aveva escluso in capo a [OSCURATO:PERSONA], dipendente del Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, il diritto al ricalcolo della pensione.

La Corte negava che, nella retribuzione computabile ai fini della quantificazione dell’ammontare della pensione, potesse includersi la retribuzione erogata per ore di straordinario effettuate e pagate in più rispetto a quelle previste dal contratto collettivo.

Avverso la sentenza, [OSCURATO:PERSONA] ricorre per due motivi.

L’Inps resiste con controricorso.All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione degli artt.5 e 17 l. n.889/71 e dell’art.2108 c.c.

La Corte non avrebbe considerato né l’art.2018 c.c., né l’art.17, co.2 l. n.889/71, dai quali è dato desumere la scomputabilità della retribuzione per lavoro straordinario in una quota dovuta a titolo di retribuzione tabellare e in una maggiorazione, a causa indennitaria, dovuta per lo straordinario.

La prima componente, avendo natura retributiva e non integrando il concetto di lavoro straordinario, riferibile solo alla maggiorazione, andava inclusa nella retribuzione pensionabile.

Con il secondo motivo si deduce violazione dell’art.92 c.p.c. per non avere la Corte compensato le spese di lite nonostante la questione fosse nuova.

Il primo motivo è da respingere.

Questa Corte (Cass.446/12) ha affermato che per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, ai sensi degli artt.5 e 17 l. n.889/71, è escluso dalla base pensionabile il compenso per lavoro straordinario.

Sostiene la ricorrente che tale pronuncia non rileverebbe,poiché non riguarda la questione, qui posta, della computabilità della sola quota pari alla retribuzione tabellare.

In realtà, la sentenza citata vale a orientare anche la decisione del caso di specie, sì che non è necessario rimettere la causa all’udienza pubblica.

Detta sentenza ha negato in toto, come ha fatto la Corte d’appello, il compenso per lavoro straordinario dalla base pensionabile, con ciò implicitamente escludendo che tale compenso possa essere frazionato in una quota – pari alla retribuzione tabellare – da conteggiare ai fini pensionistici e in una ulteriore quota –la maggiorazione avente casa indennitaria –invece da non computare.

Del resto, tale scomposizione in voci distinte è stata implicitamente respinta dal legislatore che, all’art.5, co.1 lett. e) l. n.889/71, ha parlato di compenso per lavoro straordinario, anche se corrisposto in misura forfettaria: la determinazione a forfait è invero logicamente incompatibile con una voce costituita da più componenti retributive.

Dal canto suo, l’art.17, co.1 l. n.889/71 esclude dalla retribuzione pensionabile, proprio i compensi dovuti a titolo di lavoro straordinario ai sensi dell’art.5, co.1 lett. e), disponendo che: “Gli elementi costitutivi della retribuzione sulla quale si determina la misura della pensione, ai sensi dell’articolo 2 della legge 28 dicembre 1952, n. 4435, sono soltanto quelli indicati nel precedente articolo 5, con esclusione di quelli di cui alle lettere e) ed f)”.

La conclusione non muta anche a voler considerare il secondo comma della norma, in base al quale: “ ”.

Il riferimento alla lettera a), ovvero alla retribuzione tabellare non sta a significare – come pretende parte ricorrente –che nel compenso per lavoro straordinario la quota pari alla retribuzione tabellare debba essere inclusa nella retribuzione pensionabile ma, semmai, conferma la tesi contraria, ossia la netta distinzione tra la retribuzione tabellare (lett. a) e il compenso per lavoro straordinario (lett. e), unitariamente inteso, passibile di determinazione forfettaria e al quale è estraneo il concetto di retribuzione tabellare.

Resta solo da dire che la norma generale dell’art.2108 c.c. non rileva in questa sede, poiché prevale, per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto, la specifica disciplina della retribuzione pensionabile di cui all’art.17 l.n.889/71.

Il secondo motivo è inammissibile.

Secondo orientamento costante di questa Corte, la facoltà di disporre la compensazione delle spese di lite rientra nel poterediscrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione delmancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l'eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione(Cass.

S.U. 14989/05, Cass.11329/19).

Spese secondo soccombenza di parte ricorrente.

P.Q.M. i sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, atteso il rigetto del ricorso, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da par

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 12488-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 38, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente [OSCURATO:PERSONA] pensionabile R.G.N. 12488/2018 Cron. Rep. Ud. 28/06/2023 CC domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 4687/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 16/11/2017 R.G.N. 2487/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’appello di Roma confermava la sentenza di primo grado che aveva escluso in capo a [OSCURATO:PERSONA], dipendente del Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, il diritto al ricalcolo della pensione. La Corte negava che, nella retribuzione computabile ai fini della quantificazione dell’ammontare della pensione, potesse includersi la retribuzione erogata per ore di straordinario effettuate e pagate in più rispetto a quelle previste dal contratto collettivo. Avverso la sentenza, [OSCURATO:PERSONA] ricorre per due motivi. L’Inps resiste con controricorso.All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione degli artt.5 e 17 l. n.889/71 e dell’art.2108 c.c. La Corte non avrebbe considerato né l’art.2018 c.c., né l’art.17, co.2 l. n.889/71, dai quali è dato desumere la scomputabilità della retribuzione per lavoro straordinario in una quota dovuta a titolo di retribuzione tabellare e in una maggiorazione, a causa indennitaria, dovuta per lo straordinario. La prima componente, avendo natura retributiva e non integrando il concetto di lavoro straordinario, riferibile solo alla maggiorazione, andava inclusa nella retribuzione pensionabile. Con il secondo motivo si deduce violazione dell’art.92 c.p.c. per non avere la Corte compensato le spese di lite nonostante la questione fosse nuova. Il primo motivo è da respingere. Questa Corte (Cass.446/12) ha affermato che per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, ai sensi degli artt.5 e 17 l. n.889/71, è escluso dalla base pensionabile il compenso per lavoro straordinario. Sostiene la ricorrente che tale pronuncia non rileverebbe,poiché non riguarda la questione, qui posta, della computabilità della sola quota pari alla retribuzione tabellare. In realtà, la sentenza citata vale a orientare anche la decisione del caso di specie, sì che non è necessario rimettere la causa all’udienza pubblica. Detta sentenza ha negato in toto, come ha fatto la Corte d’appello, il compenso per lavoro straordinario dalla base pensionabile, con ciò implicitamente escludendo che tale compenso possa essere frazionato in una quota – pari alla retribuzione tabellare – da conteggiare ai fini pensionistici e in una ulteriore quota –la maggiorazione avente casa indennitaria –invece da non computare. Del resto, tale scomposizione in voci distinte è stata implicitamente respinta dal legislatore che, all’art.5, co.1 lett. e) l. n.889/71, ha parlato di compenso per lavoro straordinario, anche se corrisposto in misura forfettaria: la determinazione a forfait è invero logicamente incompatibile con una voce costituita da più componenti retributive. Dal canto suo, l’art.17, co.1 l. n.889/71 esclude dalla retribuzione pensionabile, proprio i compensi dovuti a titolo di lavoro straordinario ai sensi dell’art.5, co.1 lett. e), disponendo che: “Gli elementi costitutivi della retribuzione sulla quale si determina la misura della pensione, ai sensi dell’articolo 2 della legge 28 dicembre 1952, n. 4435, sono soltanto quelli indicati nel precedente articolo 5, con esclusione di quelli di cui alle lettere e) ed f)”. La conclusione non muta anche a voler considerare il secondo comma della norma, in base al quale: “ ”. Il riferimento alla lettera a), ovvero alla retribuzione tabellare non sta a significare – come pretende parte ricorrente –che nel compenso per lavoro straordinario la quota pari alla retribuzione tabellare debba essere inclusa nella retribuzione pensionabile ma, semmai, conferma la tesi contraria, ossia la netta distinzione tra la retribuzione tabellare (lett. a) e il compenso per lavoro straordinario (lett. e), unitariamente inteso, passibile di determinazione forfettaria e al quale è estraneo il concetto di retribuzione tabellare. Resta solo da dire che la norma generale dell’art.2108 c.c. non rileva in questa sede, poiché prevale, per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto, la specifica disciplina della retribuzione pensionabile di cui all’art.17 l.n.889/71. Il secondo motivo è inammissibile. Secondo orientamento costante di questa Corte, la facoltà di disporre la compensazione delle spese di lite rientra nel poterediscrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione delmancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l'eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione(Cass. S.U. 14989/05, Cass.11329/19). Spese secondo soccombenza di parte ricorrente. P.Q.M. i sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, atteso il rigetto del ricorso, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da par
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