CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 09105/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale del riesame di Palermo, ha respinto la richiesta di riesame, ex art. 309 cod.proc.pen., proposta da [OSCURATO:PERSONA], avverso il provvedimento del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Agrigento con il quale era stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti del predetto Papia, in relazione al reato di cui agli artt. 81 comma 2 cod.pen., 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per la cessione di sostanza stupefacente tipo cocaina a numerose persone, in Favara dal 20/07/2019 al 26/10/2019 (capo 26) e rispetto al quale il Tribunale confermava la sussistenza dei gravi indizi e l'esigenza cautelare di cui all'art. 274 lett. c) cod.proc.pen. 2. Propone ricorso per cassazione l'indagato, a mezzo del proprio difensore, deducendo i seguenti motivi: - Violazione di legge in relazione agli artt. 292 comma 2, lett. c) e c) bis cod.proc.pen. e vizio di motivazione. Il tribunale avrebbe reso una motivazione apparente rigettando l'eccezione di nullità dell'ordinanza applicativa sotto il profilo della violazione dell'articolo 292 comma 2, lett. c) cod.proc.pen., ribadendo la validità del metodo di indagine del gip che avrebbe argomentato in modo adeguato e autonomo tanto i gravi indizi quanto le esigenze cautelari rinviando per relazione alla richiesta cautelare del pubblico ministero. Il tribunale avrebbe così confermato quanto rilevato dal gip che si era limitato a richiamare, a pagina 64 e 65, le argomentazioni svolte da pagina 189-195 della richiesta del pubblico ministero. Non ci sarebbe alcuna traccia visibile del proprio esame critico né da parte del gip né a fortiori da parte del tribunale, il quale sarebbe stato fuorviato dal pregiudizio per cui il ricorrente è soggetto che nell'ambito di altro procedimento penale era stato arrestato e poi condannato dal gip di Agrigento. - Violazione di legge in relazione all'art. 297 cod.proc.pen. e vizio di motivazione. Il tribunale da un lato avrebbe respinto l'istanza di retrodatazione dei termini della misura cautelare ritenendo, per un verso, la genericità non avendo allegato il ricorrente che i termini di custodia fossero già decorsi, e dall'altro dato avrebbe escluso la "anteriore desumibilità" dei fatti non considerando che il gip della misura era colui il quale aveva pronunciato sentenza di condanna per i fatti di cui alla prima ordinanza applicativa, né avrebbe considerato il tribunale la pacifica anteriorità del procedimento penale odierno (n. 2662/2019 RGNR) rispetto a quello della prima ordinanza applicativa (n. 1780/2020 RGNR). - Violazione di legge in relazione all'art. 273 cod.proc.pen. per il reato di cui all'art. 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Il tribunale avrebbe reso una motivazione del tutto carente avendo ricavato il quadro indiziario sulla base di elementi assolutamente inidonei apparendo a tal fine le captazioni telefoniche ed ambientali, né avrebbe considerato che nel separato ricorso avverso il sequestro probatorio della somma di denaro sottoposta a sequestro in data 9 ottobre 2020, la Corte di cassazione aveva annullato il provvedimento del tribunale del riesame, né, infine, avrebbe argomentato in modo congruo l'esclusione della fattispecie di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e negato la circostanza di cui all'art. 62 n.4 cod.pen. - Violazione di legge in relazione all'art. 274 comma 1 lett. c) cod.proc.pen. e vizio di motivazione. Il tribunale si sarebbe limitato ad affermazione lapidarie circa il pericolo di recidiva stante la serialità delle cessioni a fronte di un incerto dato quantitativo, oggetto delle cessioni con prognosi favorevole di ridimensionamento ai sensi dell'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Non avrebbe reso motivazione sull'attualità e concretezza del pericolo di recidiva. 3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso è inammissibile per la proposizione di motivi manifestamente infondati ed anche in parte generici. 5. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Come è noto, a seguito di modifica normativa apportata ai sensi dell'art. 8 della legge n.47 del 2015 (vigente dal giorno 8 maggio 2015) l'art. 292 cod.proc.pen., nel testo risultante in virtù della modifica, richiede (sempre a pena di nullità, come risulta dalla generale previsione del comma 2, rimasta inalterata) non soltanto l'esposizione dei dati fattuali e giuridici rilevanti -indizi di colpevolezza e specifiche esigenze cautelari- ma l'autonoma valutazione dei medesimi in rapporto alla struttura motivazionale del titolo cautelare. Analogo rafforzamento del dovere motivazionale è posto a carico del GIP in rapporto alla valutazione (autonoma) delle esigenze cautelari che non possono essere soddisfatte con misure diverse e meno afflittive (art. 292 co.2 lett. c bis). Infine, la norma in questione va ricollegata al contestuale intervento operato sul testo dell'art. 309 cod.proc.pen. al comma 9 dove si precisa che il Tribunale annulla il provvedimento impugnato se la motivazione manca o non contiene l'autonoma valutazione, a norma dell'art. 292, delle esigenze cautelari, degli indizi e degli elementi forniti dalla difesa. 6. Ciò premesso, osserva, il Collegio, che la censura si appalesa manifestamente infondata dal momento che l'ordinanza impugnata, nel respingere la doglianza difensiva, ha dato atto che il gip, a pag. 64-65 dell'ordinanza applicativa, aveva richiamato per relationem, i dati di fatto contenuti alle pagg.189-195, dati di fatto poi valutati dallo stesso giudice della cautela, proprio nelle pag. 64 e 65, che, sulla scorta di questi, ha argomentato come, dalle intercettazioni riportate nella richiesta del PM, si evincevano le modalità seriali di cessioni di cocaina, avendo il Papia rifornito sistematicamente i suoi clienti direttamente dalla propria abitazione. Il tribunale ha, poi, correttamente respinto l'eccezione di nullità dell'ordinanza del G.I.P. sul rilievo, tratto dalla stessa ordinanza richiamata, della valutazione autonoma da questi operata da cui risultava il carattere professionale nel compimento dell'attività illecita di cessione che, a sua volta, tribunale argomentava in maniera diffusa alle pag. 4-5. Ferma la legittimità del ricorso alla motivazione per relationem anche nei provvedimenti in materia cautelare (Sez. 5, n. 24460 del 08/02/2019, Rv. 276770 - 01), come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, la prescrizione della necessaria autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, contenuta nell'articolo 292 cod.proc.pen. comma 1, lettera c), come modificato dalla legge 16 aprile 2015 n. 47, è osservata anche quando l'ordinanza cautelare operi un richiamo, in tutto in parte, ad altri atti del procedimento, a condizione che il giudice, per ciascuna contestazione posizione, svolga un effettivo vaglio degli elementi di fatto ritenuti decisivi senza il ricorso a formule stereotipate, spiegandpne la rilevanza ai fini dell'affermazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari nel caso concreto. Il collegio cautelare, nel caso in esame, ha fatto buon governo dei su esposti principi di diritto e con motivazione congrua ha rilevato come il gip aveva operato una analisi autonoma del compendio indiziario, fornito dall'accusa, elaborando una propria autonoma valutazione con riferimento alla specifica - e unica - imputazione provvisoria elevata nei confronti del ricorrente. 7. Il secondo motivo è manifestamente infondato ed anche in parte generico. Non si confronta con le ragioni della decisione del tribunale che aveva osservato che il ricorrente non aveva allegato che i termini di custodia erano già decorsi e aveva meramente affermato "l'evidente e pacifica continuazione". Nel procedimento di riesame non è deducibile l'inefficacia sopravvenuta dell'ordinanza di custodia cautelare per decorrenza dei termini di fase, in relazione all'asserita contestazione a catena, salvo che, per effetto della retrodatazione, al momento dell'emissione dell'ordinanza tali termini fossero già scaduti, in quanto si tratta di vizio che non riguarda la legittimità dell'ordinanza, ma l'efficacia della misura cautelare, dovendo la questione del diritto alla scarcerazione per decorrenza dei termini, da calcolarsi al momento dell'esecuzione del primo titolo custodiale, essere proposta al giudice per le indagini preliminari con istanza ex art. 306 cod. proc. pen. e, successivamente, in caso di rigetto, al tribunale in sede di appello ex art. 310 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 48034 del 25/10/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277351 - 01; Sez. 4, n. 48094 del 11/07/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 271168 - 01) e la parte che nel procedimento di riesame invoca l'applicazione della retrodatazione della decorrenza del termine di custodia cautelare ha l'onere di fornire la prova della esistenza di una connessione qualificata e della desumibilità dagli atti del fatto oggetto della seconda ordinanza già al momento dell'emissione del primo provvedimento, quali condizioni che legittimano l'operatività della disciplina prevista dall'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 18671 del 15/01/2015, Rv. 263511 - 01). Il ricorrente non ha allegato i dati oggettivi da cui risulterebbe che per effetto della retrodatazione, al momento dell'emissione dell'ordinanza qui impugnata, tali termini fossero già scaduti. A tale proposito non rileva la circostanza che il numero di iscrizione nel registro delle notizie di reato fosse anteriore rispetto a quello relativo al procedimento penale nel quale era stata anteriormente applicata la misura cautelare. Tale conclusione assorbe la disamina degli ulteriori profili di valutazione. Né, sotto altro profilo, a fini della ricorrenza dell'anteriore desumibilità non rileva la conoscenza in capo allo stesso giudice persona fisica che, da un lato, emette la misura cautelare e, dall'altro lato, procede al giudizio abbreviato su misura disposta da altro giudice dello stesso ufficio. 8. Nel merito il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. L'ordinanza impugnata, con congrua motivazione aderente al dato processuale, ha confermato la ricorrenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione alla provvisoria incolpazione di cui all'art. 81 comma 2 cod.pen. e 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, desunto dal compendio intercettato e dai servizi di ocp della polizia giudiziaria, dai messaggi vocali tra il ricorrente e gli acquirenti, fitti e continui che, seppur con linguaggio criptico, non lasciavano dubbi sull'oggetto della cessione da riferirsi alla sostanza stupefacente (tiri, botta), attività illecita svola che, avuto riguardo all'elevato numero di acquirenti e all'assiduità con cui questi si rivolgevano all'indagato, le modalità collaudate di cessione, connotavano la c:ondotta in termini non qualificabili ai sensi dell'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (non era devolta la applicazione dell'art. 62 n.4 cod.pen.). Infine, del tutto inconferente è il richiamo della sentenza della Corte di cassazione che aveva annullato il decreto di sequestro probatorio, eseguito in data 09/10/2020, di una somma di denaro. Il Tribunale del riesame, in conclusione, ha correttamente ritenuto sussistente un quadro indiziario grave nei confronti del ricorrente e l'ha congruamente argomentato, confermando l'ordinanza genetica della misura con una motivazione oltremodo adeguata, ispirata ad oggettive emergenze investigative e connotata da evidente logicità. 9. E' manifestamente infondato il quarto motivo di ricorso. Contrariamente all'assunto difensivo, l'ordinanza è congruamente motivata in relazione alla concretezza e attualità del pericolo di recidiva. In ragione dello svolgimento in modo stabile e professionale dell'attività illecita, la pronta disponibilità di sostanza stupefacente, l'avere posto in essere l'attività illecita nel periodo nel quale egli era sottoposto alla misura dell'affidamento in prova al servizio sociale. Infine, a corroborare il concreto pericolo di recidiva vi era la condanna per fatti successivi a quelli contestati, in un contesto nel quale, vista la professionalità dimostrata, era da escludere la ricorrenza della fattispecie di lieve entità. Si tratta, all'evidenza, di motivazione ineccepibile, a fronte della quale il ricorrente oppone una carenza di motivazione sulla concretezza e attualità del pericolo di recidiva. 10. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. 11. La Corte dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario competente, a norma dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di € 3.000,00