CassazionedecretoSezione 4
Cassazione n. 30218/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 28 marzo 2022, la Corte d'appello di Catanzaro ha rigettato la domanda formulata da [OSCURATO:PERSONA] per la liquidazione dell'equa riparazione dovuta ad ingiusta sottoposizione a misura cautelare privativa della libertà personale per complessivi 393 giorni (53 giorni in carcere; 340 giorni agli arresti domiciliari). La misura era stata disposta dal G.i.p. del Tribunale di Catanzaro con ordinanza del 21 giugno 2012 (eseguita il 28 giugno 2012) per la ritenuta sussistenza di gravi indizi dei reati di porto e detenzione di arma comune da sparo aggravati ai sensi dell'art. 7 decreto-legge 13 maggio 1991 n. 152 convertito con modificazioni nella legge 12 luglio 1991, n. 203. L'aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152/91 fu esclusa già in sede di riesame. All'esito di giudizio abbreviato, con sentenza del 17 maggio 2013, Paradiso fu condannato dal G.u.p. del Tribunale di Catanzaro alla penai di anni due e mesi quattro di reclusione. La sentenza di condanna è stata riformata dalla Corte di appello di Catanzaro che ha assolto Paradiso dall'imputazione a lui ascritta per non aver commesso il fatto. La sentenza di assoluzione, pronunciata il 22 gennaio 2015, è divenuta irrevocabile il 16 ottobre 2015. 2. La Corte di appello di Catanzaro ha respinto la domanda di liquidazione dell'equa riparazione per la detenzione subita da Paradiso perché ha ritenuto che egli avesse dato causa o concorso a dar causa alla privazione della libertà personale con un comportamento gravemente colposo consistito nell'aver affermato, nel corso di una conversazione intercettata il 5 ottobre 2011, che avrebbe acquistato delle cartucce calibro 9x21 e le avrebbe utilizzate contro chi si fosse rifiutato di «pagare». Secondo l'ordinanza impugnata, poiché quella conversazione avvenne all'interno di un'auto nella quale si trovavano anche [OSCURATO:PERSONA] (classe 1991) e [OSCURATO:PERSONA], sospettati (come Paradiso) di aver fatto parte della "cosca Giampà", nel caso di specie trova applicazione anche la giurisprudenza secondo la quale le frequentazioni ambigue di soggetti coinvolti in traffici illeciti si prestano ad essere interpretate come indizio di complicità e possono dunque integrare colpa grave ostativa al diritto alla riparazione. 3. Per mezzo del proprio difensore, munito di procura speciale, Paradiso ha proposto ricorso contro l'ordinanza di rigetto della domanda lamentando erronea applicazione dell'art. 314 cod. proc. pen. e vizi di motivazione. Il difensore osserva che la Corte territoriale ha valorizzato quale condotta ostativa una conversazione il cui contenuto è stato ricostruito nella sentenza di 2 .3u assoluzione nel senso che la pistola non era detenuta da Paradiso, ma da terza persona. Nel ricorso si riferisce, riportando stralci della sentenza di assoluzione, che, secondo i giudici della cognizione, il proposito di comprare dei proiettili e sparare a chi non pagava fu solo la manifestazione di un «iperbolico proposito minaccioso» dal quale non si poteva «trarre la prova certa dell'effettivo possesso dell'arma». Quanto alle frequentazioni ambigue di soggetti coinvolti in traffici illeciti, la difesa osserva che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati assolti con formula piena dalle accuse formulate a loro carico e che, in altro procedimento, Paradiso è stato assolto dal reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. per non aver commesso il fatto. 4. Nei termini di legge il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Va premesso che, per giurisprudenza consolidata, il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è connotato da totale autonomia rispetto al giudizio penale, perché ha lo scopo di valutare se l'imputato, con una condotta gravemente negligente o imprudente, abbia colposamente indotto in inganno il giudice in relazione alla sussistenza dei presupposti per l'adozione di una misura cautelare. Ai fini dell'esistenza del diritto all'indennizzo, peraltro, può anche prescindersi dalla sussistenza di un "errore giudiziario", venendo in considerazione soltanto l'antinomia strutturale tra custodia e assoluzione o quella funzionale tra durata della custodia ed eventuale misura della pena; con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà considerarsi "ingiusta", in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l'indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la ratio solidaristica che è alla base dell'istituto. (così Sez. U., n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606). Si tratta di una valutazione che va effettuata ex ante, ricalca quella eseguita al momento dell'emissione del provvedimento restrittivo, ed è volta a verificare: in primo luogo, se dal quadro indiziario a disposizione del giudice della cautela potesse desumersi l'apparenza della fondatezza delle accuse, pur successivamente smentita dall'esito del giudizio; in secondo luogo, se a questa apparenza abbia contribuito il comportamento extraprocessuale e processuale tenuto dal ricorrente (cfr. Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 247663). 3. Nell'esaminare il provvedimento impugnato e i motivi di ricorso è opportuno ricordare che vi è totale autonomia tra il giudizio penale e il successivo giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione. Tale autonomia è stata più volte sottolineata dalla giurisprudenza di legittimità e non solo dalle sentenze delle Sezioni Unite sopra richiamate. Si è affermato in proposito: - che «il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è del tutto autonomo rispetto al giudizio penale di cognizione, impegnando piani di indagine diversi e che possono portare a conclusioni del tutto differenti sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti, ma sottoposto ad un vaglio caratterizzato dall'utilizzo di parametri di valutazione differenti» (Sez. 4, n. 39500 del 18/06/2013, Trombetta, Rv. 256764); - che «in tema di riparazione per ingiusta detenzione il giudice di merito, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione "ex ante" - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la ialsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale» (Sez. 4, Sentenza n. 3359 del 22/09/2016, dep.2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268952); - che, «nel giudizio avente ad oggetto la riparazione per ingiusta detenzione, ai fini dell'accertamento della condizione ostativa del dolo o della colpa grave, può darsi rilievo agli stessi fatti accertati nel giudizio penale di cognizione, senza che rilevi che quest'ultimo si sia definito con l'assoluzione dell'imputato sulla base degli stessi elementi posti a fondamento del provvedimento applicativo della misura cautelare, trattandosi di un'evenienza fisiologicamente correlata alle diverse regole di giudizio applicabili nella fase cautelare e in quella di merito, valendo soltanto in quest'ultima il criterio dell'aldilà di ogni ragionevole dubbio» (Sez. 4, n. 2145 del 13/01/2021, Calzaretta, Rv. 280246; nello stesso senso, Sez. 4, n. 34438 del 02/07/2019, Messina, Rv. 276859). L'affermazione secondo cui, nell'escludere il diritto alla riparazione per la ritenuta sussistenza di un comportamento doloso o gravemente colposo che abbia "dato causa" (o concorso a dar causa) alla privazione della libertà personale, il giudice della riparazione deve attenersi a dati di fatto «accertati o non negati» nel giudizio di merito (Sez. U n. 43 del 13/12/1995 - dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203636) è coerente con questi principi. L' autonomia tra i due giudizi, infatti, esclude che il dolo o la colpa grave possano essere desunti da condotte che la sentenza di assoluzione abbia ritenuto non sussistenti o non sufficientemente provate (Sez. 4, n. 46469 del 14/09/2018, Colandrea, Rv. 274350; Sez. 4, n. 21598 del 15/4/2014, Teschio, non mass.; Sez. 4, n. 1573 del 18/12/1993, deo. 1994, Tinacci, Rv. 198491). Proprio perché i due giudizi sono autonomi, tuttavia, il giudice della riparazione deve valutare autonomamente le emergenze processuali e tale valutazione, che deve essere compiuta "ex ante", non può ignorare il quadro indiziario complessivamente emerso all'esito del giudizio, pur valutato inidoneo all'affermazione della penale responsabilità. 4. L'ordinanza impugnata ha valutato come gravemente colposo il comportamento consistito nell'aver manifestato l'intenzione di procurarsi dei proiettili 9x21 per sparare contro persone che dovevano pagare qualcosa allo stesso Paradiso o ad altri. Ha ritenuto infatti che, anche se queste frasi non sono state valutate idonee a provare che Paradiso fosse materialmente in possesso di un'arma, l'averle pronunciate (testualmente: «vado a comprare un pacco di cartucce e gli sparo a qualcuno... questo faccio»; «mi compro un pacco di cartucce della 9x21»; «il primo che non paga gli sparo...») sia comportamento gravemente colposo. Ha sostenuto, inoltre, che tale comportamento ebbe un ruolo sinergico nell'applicazione della misura cautelare perché indusse nel giudice della cautela il fondato sospetto che Paradiso potesse essere in possesso di un'arma e volesse utilizzarla. 5. Nel ritenere che una simile condotta sia caratterizzata da grave imprudenza e sia perciò ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, l'ordinanza impugnata ha sviluppato un ragionamento congruo, non contraddittorio né illogico e immune dalle censure che gli vengono addebitate. Perde rilevanza, dunque, l'ulteriore argomentazione riferita alle relazioni ambigue intrattenute da Paradiso e, conseguentemente, non ha rilevanza la constatazione che l'ordinanza impugnata non abbia spiegato con chiarezza da quali elementi, valutati nel giudizio cautelare e accertati o non smentiti nel giudizio di cognizione, tali frequentazioni siano state desunte. Ed invero, non è contraddittorio né illogico affermare che la manifestazione della volontà di munirsi di proiettili e di sparare a debitori propri o di altri fu gravemente imprudente perché tale da rendere prevedibile l'intervento dell'Autorità giudiziaria e l'adozione di provvedimenti restrittivi. Le argomentazioni della Corte territoriale sul punto appaiono pienamente conformi al principio di autoresponsabilità, più volte richiamato in materia dalla giurisprudenza di legittimità, in ragione del quale la regola solidaristica sottesa al diritto all'equa riparazione, non può essere invocata in presenza di una condotta volta alla realizzazione di un evento voluto confliggente can una prescrizione di legge, ma neppure a fronte di una condotta consapevole che - valutata dal giudice della riparazione secondo le ordinarie regole di esperienza - sia tale da creare una situazione di allarme sociale che imponga l'intervento dell'Autorità giudiziaria. È pertanto, in questo senso, gravemente colposo quel comportamento che, pur non integrando il reato, ponga in essere - per grave negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari - una situazione tale da costituire una non voluta„ ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (cfr. Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203637). Ed invero, come risulta dalla lettura degli stralci della sentenza di assoluzione riportati nel ricorso, i giudici della cognizione non hanno escluso che Paradiso abbia pronunciato le frasi di cui si tratta, ma si sono limitati a sottolineare che, qualche ora dopo aver pronunciato quelle frasi, i conversanti attribuirono ad un terzo il possesso di una pistola 9x21 (Paradiso chiese: «se la porta dietro questo» e Muraca rispose «ha una 9x21 bella») e, su queste basi, hanno ritenuto di non poter affermare, al di là di ogni ragionevole dubbio, che, quando la conversazione si svolse, Paradiso fosse effettivamente in possesso di un'arma. 6. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Rige