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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 giugno 2026

Cassazione n. 25221/2026

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rte d'appello di Anconadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetti il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e le memoriesopravvenute,ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce i vizi di cui all’art. 606,comma 1, lett. b), c), d), e), in ordine alla sussistenza dei presupposti del reatodi cui all’art. 646, cod. pen., nonché il secondo motivo di ricorso, che deduce ilvizio di motivazione, in tutte le sue forme, e il vizio di violazione di legge penalesostanziale e processuale in ordine al diniego di applicazione della causa di nonpunibilità di cui all’art. 131-bis, cod. pen., alla mancata rideterminazione dellapena nel minimo edittale e al mancato riconoscimento della sospensionecondizionale della pena, sono tutti non consentiti perché meramente reiterativi didoglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv.276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e ivipuntualmente disattese con argomentazioni prive di vizi logici, risolvendosi inuna proposta di lettura alternativa del merito, non consentita in sede dilegittimità (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n.15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01), stante la preclusione per laCorte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanzeprocessuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare latenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffrontotra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli diragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000,Jakani, Rv. 216260);che la corte d’appello ha adeguatamente motivato circa la configurabilità delreato, sia riassumendo la ricostruzione fattuale operata dal giudice di primogrado, sia illustrando le ragioni della loro conferma, come spiegato alle pagine 5e ss., dove, oltre a indicare le prove valorizzate (a cominciare dalla titolarità delleschede carburante e alla immagini registrate dal sistema di videosorveglianza),richiama principi giuridicamente corretti in ordine alla distribuzione dell’oneredella prova;considerato che eguali rilievi valgono anche in relazione all’art. 131-bis cod.pen., che la corte esclude la causa di esclusione della punibilità sulla base delcarattere non occasionale della condotta, successiva a precedenti specifici, edelle modalità del fatto, connotate da apprezzabile offensività e intensità del doloin quanto basate sullo sfruttamento del rapporto lavorativo e fiduciario con lasocietà datrice di lavor;considerato, quanto alla sospensione condizionale, che la corte di appello haspiegato che non poteva essere riconosciuta in ragione dei reati commessisuccessivamente alla prima condanna con pena sospesa, ossia con un brano dimotivazione che non viene considerato nel ricorso in esame, con conseguentedifetto di specificità;considerato che le memorie sopravvenute sono tardive, in quanto inviate incancelleria il 11/06/2026, quando era oramai spirato il termine di quindici giorniprima dell’udienza previsto concesso alle parti dall’art. 611 cod. proc. pen. perfar pervenire motivi nuovi e memorie, mentre il successivo termine di cinquegiorni prima (comunque non rispettato) è previsto per le repliche che, a lorovolta, suppongono che la controparte abbia presentato memorie a cui replicare;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 16/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rte d'appello di Anconadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetti il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e le memoriesopravvenute,ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce i vizi di cui all’art. 606,comma 1, lett. b), c), d), e), in ordine alla sussistenza dei presupposti del reatodi cui all’art. 646, cod. pen., nonché il secondo motivo di ricorso, che deduce ilvizio di motivazione, in tutte le sue forme, e il vizio di violazione di legge penalesostanziale e processuale in ordine al diniego di applicazione della causa di nonpunibilità di cui all’art. 131-bis, cod. pen., alla mancata rideterminazione dellapena nel minimo edittale e al mancato riconoscimento della sospensionecondizionale della pena, sono tutti non consentiti perché meramente reiterativi didoglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv.276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e ivipuntualmente disattese con argomentazioni prive di vizi logici, risolvendosi inuna proposta di lettura alternativa del merito, non consentita in sede dilegittimità (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n.15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01), stante la preclusione per laCorte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanzeprocessuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare latenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffrontotra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli diragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000,Jakani, Rv. 216260);che la corte d’appello ha adeguatamente motivato circa la configurabilità delreato, sia riassumendo la ricostruzione fattuale operata dal giudice di primogrado, sia illustrando le ragioni della loro conferma, come spiegato alle pagine 5e ss., dove, oltre a indicare le prove valorizzate (a cominciare dalla titolarità delleschede carburante e alla immagini registrate dal sistema di videosorveglianza),richiama principi giuridicamente corretti in ordine alla distribuzione dell’oneredella prova;considerato che eguali rilievi valgono anche in relazione all’art. 131-bis cod.pen., che la corte esclude la causa di esclusione della punibilità sulla base delcarattere non occasionale della condotta, successiva a precedenti specifici, edelle modalità del fatto, connotate da apprezzabile offensività e intensità del doloin quanto basate sullo sfruttamento del rapporto lavorativo e fiduciario con lasocietà datrice di lavor;considerato, quanto alla sospensione condizionale, che la corte di appello haspiegato che non poteva essere riconosciuta in ragione dei reati commessisuccessivamente alla prima condanna con pena sospesa, ossia con un brano dimotivazione che non viene considerato nel ricorso in esame, con conseguentedifetto di specificità;considerato che le memorie sopravvenute sono tardive, in quanto inviate incancelleria il 11/06/2026, quando era oramai spirato il termine di quindici giorniprima dell’udienza previsto concesso alle parti dall’art. 611 cod. proc. pen. perfar pervenire motivi nuovi e memorie, mentre il successivo termine di cinquegiorni prima (comunque non rispettato) è previsto per le repliche che, a lorovolta, suppongono che la controparte abbia presentato memorie a cui replicare;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 16/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]
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