CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 26532/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/12/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deducono vizi motivazionali e violazione di legge in relazione al giudizio di responsabilità per il reato di truffa, è inammissibile, in quanto formulato in termini generici e assertivi, senza individuare con precisione le specifiche censure già proposte con l'atto di appello che sarebbero state trascurate dalla Corte territoriale; considerato che il ricorrente si limita, in realtà, a sollecitare una diversa lettura del materiale probatorio, senza confrontarsi con il contenuto effettivo della motivazione della sentenza impugnata, né indicare in che termini essa sarebbe carente o illogica, omettendo altresì di evidenziare una reale correlazione tra le ragioni esposte nel ricorso e quelle sviluppate nel provvedimento censurato; ritenuto che deve, in proposito, ribadirsi il principio secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione privo dell'indicazione della correlazione tra le argomentazioni poste a fondamento della sentenza impugnata e le doglianze dedotte, che non possono limitarsi a ignorare o prescindere dalle motivazioni offerte dal giudice di merito; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 3 giu