CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 34019/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA], nato ad [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso La sentenza del 23/02/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Palermo ha riformato quoad poenam la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA]Ugo alla pena di diciotto anni di reclusione per il delitto ex art. 416 bis cod. pen., aggravato dal carattere armato dell'associazione e dallo svolgimento di attività economica finanziata in parte con il prezzo, prodotto e profitto di delitti; fatti commessi a Bagheria, Casteldaccia, [OSCURATO:PERSONA], Ficarazzi, Misilmeri e altre località, sino alla data della sentenza di primo grado. I giudici di appello hanno ridotto la pena a quattordici anni di reclusione, in considerazione della concreta lesività del fatto e della condizione di incensura- tezza dell'imputato. 1.2. Il compendio probatorio è stato indicato nelle propalazioni dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], nonché degli imputati di reato connesso Andrea e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], riscontrate ab externo da intercettazioni ambientali captate in occasione dei colloqui in carcere tra [OSCURATO:PERSONA], cognato di [OSCURATO:PERSONA]Ugo, la convivente [OSCURATO:PERSONA] ed altre persone, dalle quali emergeva conferma dell'inquadramento associativo dell'imputato in posizione di rilievo nel mandamento di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i difen- sori dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi di impugnazione. 2.1. La prima censura attiene alla mancata assunzione di una prova decisiva, ai sensi dell'art. 606, lett. d), cod. proc. pen., indicata nell'audizione dei testi Gondola, [OSCURATO:PERSONA], Lucchese, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che erano stati citati dai collaboratori di giustizia come soggetti a diretta conoscenza di gravi condotte attribuite a [OSCURATO:PERSONA]Ugo, e perciò se ne era richiesto l'esame fin dal primo grado di giudizio, ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen. La Corte territoriale si era riservata di decidere in corso di causa su tale istanza istruttoria, ma il rigetto è stato invece esplicitato soltanto nella motivazione della sentenza, così pregiudicando il diritto di difesa. 2.2. Con il secondo motivo si deduce vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e) cod. proc. pen. Si ripercorrono alcuni passaggi delle dichiarazioni del neo-collaboratore [OSCURATO:PERSONA] e del collaboratore Zarcone, dai quali risulterebbe che il primo non aveva mai sentito parlare del D'Ugo e che quest'ultimo non era mai stato formalmente affiliato a [OSCURATO:PERSONA].Quanto a Zarcone, si sono evidenziate varie lacune mnemoniche nel corso della deposizione resa in giudizio, in ordine alle quali si lamenta che la Corte territoriale non abbia reso una soddisfacente motivazione della loro irrilevanza. Ancora, si sono segnalate contraddizioni tra le propalazioni rese dai collaboratori Lombardo, padre (Francesco) e figlio (Andrea), così da smentirne il carattere di convergenza affermato nell'impugnata sentenza e - al contrario - da qualificare tali apporti come divergenti e contraddittori. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato, oltre a presentare profili di natura esclusivamente fattuale e quindi inammissibili in sede di legittimità. 1.1. Il primo motivo di impugnazione lamenta il vizio di mancata assun- zione di una prova decisiva, nei termini indicati dall'art. 606, lett. d) cod. proc. pen., per non essere stata ammessa la testimonianza di Gondola, Fifuzzo, Lucchese ed Umberto e [OSCURATO:PERSONA], soggetti che avrebbero diretta- mente osservato condotte penalmente rilevanti tenute dall'imputato D'Ugo. Al riguardo si osserva che l'impugnata sentenza ha congruamente argo- mentato la decisione di non assumere tali testimoni, rilevando come la difesa non avesse indicato gli elementi di assoluta necessità di tale sollecitazione istruttoria, a fronte di un univoco quadro probatorio, derivante in particolare dal contenuto delle conversazioni oggetto di captazione, così da risultare mancante il principale elemento di una necessaria rinnovazione istruttoria, ossia l'incertezza degli esiti probatori che determinano l'impossibilità di decidere allo stato degli atti, come prevede l'art. 603, comma 1, cod. proc. pen. Tale determinazione è dunque subordinata alla verifica dell'incompletezza dell'indagine dibattimentale ed alla conseguente constatazione del giudice di non poter decidere allo stato degli atti senza una rinnovazione istruttoria, o, come invece rilevato nella specie, escludendo tale necessità per la ritenuta idoneità del compendio probatorio; e l'esegesi di legittimità di questa Corte ha affermato che detto accertamento è rimesso alla valutazione del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivata (Sez. 6, n. 48093 del 10/10/2018, G., Rv. 274230; Sez. 6, n. 8936 del 13/01/2015, Leoni, Rv. 262620). È stato sottolineato anche l'ulteriore indispensabile presupposto costi- tuito dalla decisività della prova richiesta, affermandosi che «In tema di ricorso per cassazione, deve ritenersi "decisiva", secondo la previsione dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., la prova che, confrontata con le argomentazioni contenute nella motivazione, si riveli tale che, ove esperita, avrebbe sicuramente determinato una diversa pronuncia, ovvero quella che, non assunta o non valutata, vizia la sentenza intaccandone la struttura portante» (Sez. 3, n. 9878 del 21/01/2020, R., Rv. 278670; Sez. 6, n. 14916 del 25/03/2010, Brustenghi e altro, Rv. 246667): nella specie è mancata anche questa analisi da parte del ricorrente, non contenendo l'impugnazione sul punto alcuna indicazione in ordine alla pretesa decisività delle invocate prove dichiarative. Deve peraltro rilevarsi, con effetto assorbente di ogni ulteriore doglianza, che nella specie erano del tutto carenti i presupposti di legge per l'attivazione del denunciato vizio di legittimità, in quanto la mancata assunzione di una prova decisiva - quale motivo di impugnazione per cassazione - può essere dedotta soltanto in relazione ai mezzi di prova di cui sia stata chiesta l'ammissione a norma dell'art. 495, secondo comma, cod. proc. pen., sicché il motivo non può essere validamente invocato nel caso in cui il mezzo di prova sia stato sollecitato dalla parte attraverso l'invito al giudice di merito ad avvalersi dei poteri discrezionali di integrazione probatoria di cui all'art. 507 cod. proc. pen. e da questi sia stato ritenuto non necessario ai fini della decisione (Sez. 1, n. 16772 del 15/04/2010, Z., Rv. 246932; Sez. 5, n. 4672 del 24/11/2016, dep. 2017, Fiaschetti e altro, Rv. 269270), evenienza per l'appunto verificatasi nel caso in esame. Infine, nessuna incidenza lesiva del diritto di difesa è ravvisabile nella risposta negativa all'istanza di assunzione di nuove prove resa soltanto nella sentenza finale, in quanto a garanzia dell'imputato contro determinazioni erronee è per l'appunto previsto il motivo di impugnazione azionato dal ricorrente. 1.2. Parimenti inammissibile, per genericità e per il carattere fattuale delle censure, risulta il secondo motivo di ricorso, che deduce contraddizioni e lacune negli apporti informativi dei collaboratori di giustizia (Flamia, Gennaro e Zarcone) e degli imputati di reato connesso ([OSCURATO:PERSONA] e Andrea e [OSCURATO:PERSONA]). Le critiche all'attendibilità di tali fonti dichiarative sono state condotte in termini rivalutativi e generici, senza peraltro allegare i verbali delle deposizioni onde consentire una verifica delle affermazioni contenute-nel ricorso, supportate da meri stralci arbitrariamente estrapolati dall'insieme della prova testimoniale, e sostanzialmente riproponendo le censure avanzate nel gravame, con metodo tendente ad una illegittima parcellizzazione di dette fonti informative. A tali censure vi è stata esauriente e logica risposta nell'impugnata sentenza, che ha provveduto a riscontrare le singole deposizioni, e si è fatta carico di valutarne convergenza ed inequivocità. Va anche rimarcato che, sul punto dell'attendibilità intrinseca dei collabo- ratori di giustizia Flarnia, Gennaro e Zarcone, un rilevante elemento di conforto deriva dal riconoscimento ai medesimi dell'attenuante speciale della collabora- zione ex art. 8 L. n. 203 del 1991 nei procedimenti in cui sono stati imputati, e ciò ha notevole incidenza sulla valutazione censurata: infatti il giudice, pur non essendo vincolato dalle valutazioni positive espresse in precedenti sentenze irrevocabili, deve comunque tenerne conto fornendo una puntuale motivazione ove intenda discostarsi dal precedente giudizio (Sez. 1, n. 8218 del 29/01/2019, PG c/ Nicolamarino, Rv. 274917). 1.3. Infine, è stato preso in considerazione anche il tema della mancanza di un'affiliazione formale dell'imputato alla consorteria di [OSCURATO:PERSONA], unico elemento di apparente incoerenza nelle propalazioni dei collaboratori di giustizia, con argomentazioni con le quali il ricorso evita di confrontarsi. Invero, si è specificato che il collaboratore [OSCURATO:PERSONA] - molto vicino all'imputato, cugino di suo padre [OSCURATO:PERSONA] - aveva collocato D'Ugo nella compagine mafiosa locale sin da ragazzo, pur senza essere stato formalmente "combinato", riscuotendo la piena fiducia di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Tali propalazioni sono state qualificate non come dichiarazioni de relato, bensì come informazioni direttamente apprese dal dichiarante in qualità di parte- cipe al sodalizio mafioso e dunque costituenti parte del patrimonio conoscitivo comune agli associati (Sez. 1, n. 28239 del 20/02/2018, Micieli e altro, Rv. 273344), secondo il noto criterio giurisprudenziale che attribuisce rilievo proba- torio a tale situazione, purché si tratti di dichiarazioni supportate da validi elementi di verifica circa le modalità di acquisizione dell'informazione, che consentano di ritenerle effettivamente oggetto di patrimonio conoscitivo comune agli associati (Sez. 1, n. 17647 del 19/02/2020, Schirripa, Rv. 279185). Su tali valutazioni giuridiche, peraltro costituenti applicazione di principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità, il ricorrente non ha opposto argomenti, limitando la sua critica alla sterile osservazione circa l'assenza di indicazioni di specifiche condotte penalmente rilevanti, trascurando di conside- rare che le principali condotte contestate al D'Ugo consistevano in opere di coordinamento tra gli associati liberi e quelli detenuti, ai quali indirizzare le contribuzioni in danaro raccolte dall'associazione, oltre che di contrastare il ruolo del D'Ugo di custode delle armi per conto della famiglia di [OSCURATO:PERSONA]. È stato anche trascurato il rilevante contributo informativo reso dal più recente collaboratore di giustizia assunto in sede processuale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha qualificato l'imputato come persona di spicco della famiglia di [OSCURATO:PERSONA], ricordandone l'opera di "formazione" mafiosa del cognato [OSCURATO:PERSONA], recentemente rientrato dall'America. Sul punto, non resta che ribadire il principio per cui l'appartenenza organica ad un'associazione mafiosa prescinde da una formale investitura, e si caratterizza per lo stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa dell'associazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua 'messa a disposizione' in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889). Tale condizione concreta dell'imputato è emersa univocamente dal compendio probatorio raccolto nel presente processo, né il motivo di ricorso in esame è stato in grado di incidere sulle conclusioni concordemente raggiunte dai giudici di merito di ambo i gradi in ordine alla responsabilità del D'Ugo per la contestazione associativa di cui all'imputazione. 2. In conclusione, il ricorso è inammissibile, da ciò conseguendo la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., non risultando l'assenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a tenore della sentenza della Corte Costituzionale n. 186/2000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle