CassazionedecretoSezione 4
Cassazione n. 40342/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto del 10 luglio 2014, il Tribunale di Sorveglianza di Torino respinse l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato proposta da [OSCURATO:PERSONA], detenuto in esecuzione di condanne definitive. Contro questo provvedimento Attanasio propose opposizione al Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Torino che, con ordinanza del 16 marzo 2015, dichiarò non luogo a provvedere perché il ricorso in opposizione non era stato notificato al Procuratore generale e alla Agenzia delle entrate. Tale provvedimento è stato annullato dalla Corte di cassazione con sentenza del 17 novembre 2015. La sentenza di annullamento ha chiarito: che nei procedimenti di opposizione contro i provvedimenti emessi in materia di ammissione al patrocinio a spese dello Stato la legittimazione passiva compete all'Agenzia delle entrate; che, quando il ricorso in opposizione sia stato tempestivamente depositato presso il giudice ad quem, anche se non è stato notificato alla Direzione regionale delle entrate a cura dell'istante, il gravame non è inammissibile non essendo tale sanzione prevista dalla legge. A seguito dell'annullamento, il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Torino è stato nuovamente investito del ricorso e lo ha respinto nel merito con ordinanza n. 950 del 26 marzo 2020. Ha rilevato, infatti, che Attanasio ha riportato condanne definitive per violazione dell'art. 416 bis cod. pen., ha ritenuto applicabile la presunzione di superamento del reddito sancita dall'art. 76 comma 4 bis d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 e ha ritenuto che tale presunzione non fosse superata dalla documentazione allegata 2. Contro l'ordinanza del 26 marzo 2020, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 99 d.P.R n. 115/2002. Il ricorrente lamenta violazione dell'art. 76 comma 4 bis d.P.R. 115/2002 e «violazione delle regole che presiedono alla motivazione delle decisioni giudiziarie in relazione al necessario vaglio delibativo delle questioni devolute con l'atto di impugnazione». Sostiene, in particolare: - che il provvedimento di rigetto avrebbe attribuito valore alle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia secondo il quale Attanasio avrebbe percepito con regolarità lo stipendio garantito dall'organizzazione di appartenenza che provvederebbe anche ai bisogni dei suoi familiari, ma tali dichiarazioni sono prive di riscontro e sono state ritenute aprioristicamente attendibili ancorché fatte oggetto di una denuncia per calunnia sporta da Attanasio nei confronti del dichiarante;- che il ricorrente ha documentato di aver intrapreso «un percorso di autoriforma» improntato sugli studi accademici e di essere aiutato dalla madre, la quale, ogni mese, gli invia in carcere un vaglia postale. La difesa sottolinea che, a seguito della sentenza n. 139 del 2010 della Corte costituzionale, la presunzione prevista dall'art. 76 comma 4 bis d.P.R. n. 115/2002 non ha più carattere assoluto: i soggetti già condannati con sentenza definitiva per i reati ivi indicati, sono ammessi a provare lo stato di non abbienza e il giudice ha il compita di verificare l'attendibilità di tali allegazioni avvalendosi di ogni necessario strumento di indagine. 3. Il Procuratore generale ha depositato memoria scritta chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi di ricorso non superano il vaglio di ammissibilità. 2. Nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 76 comma 4 bis d.P.R. n. 115/2002 la Corte costituzionale ha chiarito che la presunzione secondo cui l'appartenente ad organizzazioni criminali, come quelle indicate nella norma in esame, trae dalla attività delittuosa profitti sufficienti ad escluderlo dal patrocinio a spese dello Stato contrasta con i principi costituzionali soltanto per il suo carattere assoluto e che l'introduzione, costituzionalmente obbligata, della prova contraria, non elimina dall'ordinamento tale presunzione. Ne consegue una inversione dell'onere di documentare la ricorrenza dei presupposti reddituali per l'accesso al patrocinio: spetta al richiedente dimostrare, con allegazioni adeguate, il suo stato di «non abbienza», e spetta al giudice verificare l'attendibilità di tali allegazioni. In motivazione, la Corte costituzionale ha precisato che la prova contraria necessaria a far cadere la presunzione non può essere costituita da una semplice auto-certificazione dell'interessato (peraltro richiesta a tutti coloro che formulano istanza di accesso al beneficio), ma è necessario «che vengano indicati e documentati concreti elementi di fatto, dai quali possa desumersi in modo chiaro e univoco l'effettiva situazione economico-patrimoniale dell'imputato»; elementi di prova rispetto ai quali il giudice «avrà l'obbligo di condurre una valutazione rigorosa» avvalendosi degli strumenti di verifica che la legge mette a sua disposizione, «anche di quelli, particolarmente penetranti, indicati all'art. 96, comma 3, del d.P.R. n. 115 del 2002».Analoghe considerazioni si rinvengono nella giurisprudenza di legittimità successiva a tale pronuncia. Si è chiarito, infatti, che spetta al richiedente dimostrare la sussistenza dello stato di «non abbienza», «non già con una semplice autocertificazione, ma con l'adeguata allegazione di concreti elementi di fatto, dai quali possa desumersi in modo chiaro ed univoco la [...] effettiva situazione economica, che il giudice deve rigorosamente vagliare» (Sez. 4, n. 21230 del 14/03/2012, Villano, Rv. 252962). 3. Come noto, ai sensi dell'art. 99 comma 4 d.P.R. n. 115/2002 il ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza che decide sull'opposizione può essere proposto solo per violazione di legge e non per vizio della motivazione, a meno di assoluto difetto di essa (Sez. 4, n. 16908 del 07/02/2012, Grando, Rv. 252372; Sez. 4, n. 22637 del 21/03/2017, Attanasio, Rv. 270000). Nel caso in esame, il ricorrente lamenta due violazioni di legge: - la prima consistente nell'aver attribuito rilevanza alle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia che Attanasio ha denunciato per calunnia; - la seconda nell'aver affermato che il ricorrente si sarebbe limitato a fornire la «prova positiva di quanto lecitamente percepito» e ad attestare la frequenza di corsi e il conseguimento di diplomi durante la detenzione, ma non avrebbe fornito prova «della mancata percezione dei redditi illeciti». Sostiene, infatti: che le dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] sono state dichiarate «aprioristicamente ed apoditticamente» attendibili senza svolgere accertamenti sull'esito del procedimento per calunnia (incardinato presso il G.i.p. di Catania); che la prova della mancata percezione di redditi illeciti, quale prova di un fatto negativo, è una "probatio diabolica"; che la frequenza di corsi universitari e il conseguimento di diplomi sono circostanze idonee a documentare la «recisione dei legami con l'organizzazione criminale di riferimento»; che i «benèfici risultati sul piano del reinserimento» prodotti dal lungo periodo di detenzione sofferto da Attanasio sono stati riconosciuti dalla Corte di appello di Catania la quale, con decreto del 20 maggio 2009 (documento prodotto a sostegno dell'istanza), ha revocato l'aggravamento di tre anni di sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno disposto a carico dell'odierno ricorrente. 4. Nessuna delle doglianze sollevate si riferisce a violazioni di legge, né può sostenersi che l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento impugnato sia del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e perciò inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice; situazione, questa, che consentirebbe di ipotizzare una violazione di legge per assoluta carenza di motivazione (sul tema si veda Sez. U, Sentenza n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692; e, nello stesso senso, Sez. U., 29 maggio 2008 n. 25933, Malgioglio, non massimata sul punto). Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] sono state acquisite dal Tribunale di sorveglianza ai sensi dell'art. 96 comma 3 d.P.R. n. 115/2002 e questa norma - che concerne le richieste di accesso al patrocino a spese dello Stato da parte degli imputati per uno dei reati previsti dall'art. 51 cod. proc. pen. è certamente applicabile anche nel caso in esame. Come risulta dal provvedimento impugnato, si tratta di dichiarazioni «dettagliate», provenienti da un collaboratore di giustizia «attendibile», rilasciate al Pubblico ministero di Catania il 5 agosto 2013 e, quindi, riferibili proprio all'anno precedente rispetto al 2014, anno in cui fu presentata l'istanza del cui rigetto si discute. Da tali dichiarazioni risulta che Attanasio percepiva con regolarità uno stipendio dall'organizzazione (il clan «Bottaro-Attanasio») della quale era stato riconosciuto partecipe con sentenza definitiva. Tale finanziamento era determinato «in misura più alta rispetto agli altri appartenenti al sodalizio» e l'organizzazione provvedeva anche «ai bisogni dei familiari del detenuto». La denuncia per calunnia sporta da Attanasio non è sufficiente da sola ad inficiare l'attendibilità del dichiarante. Dal ricorsa, infatti, risulta soltanto che, a seguito di tale denuncia, è stato incardinato un procedimento pendente presso l'ufficio G.i.p. del Tribunale di Catania, ma nulla si dice sul contenuto delle indagini svolte e sul tenore delle richieste che sono state avanzate al G.i.p. L'ordinanza impugnata ritiene che le dichiarazioni del collaboratore di giustizia corroborino la presunzione prevista dall'art. 76 comma 4 bis d.P.R. 115/2002 e non siano contrastate dagli attestati di frequenza a corsi di studio e dai diplomi conseguiti durante la detenzione. Sostiene, inoltre, che la ricezione di un vaglia mensile inviato ad Attanasio dalla madre documenta la liceità di quanto percepito in carcere, ma non dimostra che egli sia «non abbiente». La motivazione, pur sintetica, non è mancante e non contrasta con alcun principio di diritto. Non vi è infatti alcuna incompatibilità logica tra la circostanza (documentata) che la madre di Attanasio, ogni mese, invia una somma al figlio per aiutarlo e le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia Pandolfino, secondo il quale l'odierno ricorrente e la sua famiglia sarebbero stabilmente finanziati dalla associazione criminale della quale, con più sentenze definitive, Attanasio è stato ritenuto partecipe. In altri termini: non v'è alcuna evidenza che la documentazione prodotta dal ricorrente sia dimostrativa di una situazione di impossidenza economica, né può ravvisarsi violazione di legge nell'aver ritenuto che quella documentazione non fosse idonea a superare la presunzione di cui all'art. 76 comma 4 bis d.P.R. n. 115/2002. 5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a