CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 febbraio 2023
Cassazione n. 40048/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. , [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 13 ottobre 2022, il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il D.M. 15 luglio 2021, con cui è stata prorogata per due anni la sottoposizione del detenuto al regime detentivo differenziato previsto dall'art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354. La proroga è stata disposta sul rilievo della persistente operatività dell'associazione mafiosa di cui il condannato ha fatto parte — il clan dei Casalesi, frazione Bidognetti — e della posizione di capo promotore da lui rivestita in seno a detta compagine, che gli ha consentito una lunga latitanza, terminata con l'arresto del 2009, elemento che concorre a convincere della attuale sussistenza del legame con l'organizzazione. Il giudice a quo ha, altresì, rilevato che dall'osservazione penitenziaria non sono emersi, in [OSCURATO:PERSONA], elementi sintomatici di autentica rielaborazione critica del proprio vissuto delinquenziale né, tantomeno, di dissociazione o di acquisizione di valori di legalità e che il detenuto è stato, peraltro, destinatario, nel 2021, di due trattenimenti di corrispondenza. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone, a mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per Cassazione incentrato su un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge e vizio della motivazione. Eccepisce, in particolare, che il provvedimento impugnato è sorretto da una motivazione stereotipata, atteso che non emergono elementi, diversi dalla sua storia criminale, da cui poter desumere la capacità di mantenere contatti con il sodalizio criminale e che è stato trascurato come egli non sia stato coinvolto, a far data dal 2008, in ulteriori procedimenti giudiziari. Lamenta, ancora, che il Tribunale di sorveglianza ha valorizzato il dato inerente al trattenimento della corrispondenza che, di per sé ed in assenza di maggiori informazioni sull'effettivo tenore della comunicazione, resta, nell'ottica considerata, neutro. 3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché vertente su motivo manifestamente infondato.2. Come da ultimo ricordato da Sez. 1, n. 24/02/2023, n. 13258, Cospito, l'ambito del sindacato devoluto alla Corte di cassazione nei casi di applicazione o proroga del regime carcerario differenziato di cui all'art. 41- bis legge 26 luglio 1975, n. 354, è segnato dal comma 2-sexies, che circoscrive alla violazione di legge l'ambito dei vizi deducibili avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Roma. Il controllo affidato alla Corte di legittimità si svolge, pertanto, in un perimetro circoscritto che ricomprende, oltre all'inosservanza di disposizioni di legge sostanziale e processuale, la mancanza o la mera apparenza di motivazione, riconducendosi in tale vizio, integrante la violazione dell'art.125 cod. proc. pen., i casi di motivazione graficamente assente o del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità, al punto da essere meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito per ritenere giustificata l'applicazione o la proroga del regime detentivo differenziato (sul punto, cfr. Sez. U, n. 25080 del 28/5/2003, Pellegrino, Rv. 224611, nonché, con riferimento specifico al tema del regime carcerario, Sez. 1, n. 449 del 14/11/2003, dep. 2004, Ganci, Rv. 226628), A differenza, pertanto, della verifica demandata al Tribunale di sorveglianza, che è organo di merito, questa Corte ha ridotti margini di intervento, non potendo trovare ingresso ragioni di censura afferenti al materiale probatorio, alla correttezza della sua valutazione, al rigore logico del procedimento inferenziale che ha condotto alla decisione ovvero a profili di illogicità o contraddittorietà della motivazione, e dovendo, invece, esso esplicarsi, in ordine alla legalità della decisione impugnata, in relazione ai parametri normativi che regolano il procedimento e la materia ed alla presenza di una motivazione reale ed effettiva. Tale limite al sindacato di legittimità comporta, inoltre, l'impossibilità di stigmatizzare l'omessa enunciazione delle ragioni per le quali il tribunale non abbia ritenuto rilevanti taluni argomenti o la documentazione difensiva, sempre che i dati posti a fondamento della decisione siano sufficienti a sostenerla e non risultino intrinsecamente apparenti o fittizi (Sez. 1, n. 37351 del 06/05/2014, Trigila, Rv. 260805). 3. In questa cornice, il Tribunale di sorveglianza ha compiuto una valutazione ineccepibile della posizione di [OSCURATO:PERSONA], che è stata esaminata alla luce delle note informative trasmesse dalla [OSCURATO:PERSONA] di Napoli, dalla [OSCURATO:PERSONA] e dal Comando Generale dei Carabinieri. Il giudice a quo ha evidenziato l'attuale operatività dell'associazione mafiosa di appartenenza, il potente dan dei Casalesi, la cui azione risulta diffusa, aggressiva e violenta, e rispetto alla quale [OSCURATO:PERSONA] è stato capo promotore della frazione Bidognetti, assumendo, in un momento di particolare fibrillazione del gruppo, il ruolo di principale referente di tutti gli affiliati liberi, in quanto asceso al comando dopo l'arresto di coloro che, sino a quel tempo, ne avevano detenuto le leve. Proprio grazie a tale rango, ha sottolineato il Tribunale di sorveglianza capitolino, [OSCURATO:PERSONA] è riuscito a sottrarsi all'arresto ed a mantenere una lunga latitanza, protrattasi sino al 2009. Il Tribunale di sorveglianza ha, quindi, condiviso le valutazioni espresse nel decreto ministeriale in merito all'attualità dei collegamenti, desunta dalla biografia criminale di [OSCURATO:PERSONA] e dalla sua posizione di vertice nell'ambito della societas sceleris, che rende concreto il pericolo che egli, se inserito nel circuito penitenziario ordinario, riannodi i pregressi contatti con i sodali. Ciò, anche in virtù del fatto — da tempo emerso nell'esperienza investigativa e giudiziaria — che nelle organizzazioni di tipo mafioso il vincolo associativo permane anche in costanza di detenzione carceraria, vieppiù in relazione a chi ricopre un ruolo apicale, tanto che, in mancanza di una chiara manifestazione di resipiscenza, positiva evoluzione della personalità o, comunque, distacco dalla compagine criminale di appartenenza, il detenuto conserva inalterati i propri poteri di intervento e decisionali nelle logiche e nelle dinamiche interne dell'organizzazione ancora operativa sul territorio. 4. Ricostruito in questi termini,i1 percorso argomentativo che la supporta, l'ordinanza impugnata appare rispettosa tanto delle risultanze processuali quanto dei parametri, sopra richiamati, affermati dalla giurisprudenza di legittimità. Ne consegue che i vizi lamentati non sono ammessi al vaglio in questa legittimità, poiché il ricorso tende, in parte, a provocare una nuova — non consentita — valutazione di merito dei presupposti per la proroga del regime detentivo speciale e, per la parte residua, allo sfavorevole apprezzamento di un apparato motivazionale che, in quanto immune da radicali deficit razionali e fondato sulla corretta indicazione delle pertinenti circostanze di fatto, non può in alcun modo essere qualificato in termini di mancanza o di apparenza. 5. Per le esposte considerazioni, il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali