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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 43335/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/03/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la ricorrenza di violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto nel delitto di rapina, è privo di specificità poiché ripropone le stesse questioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, a pagine 3 e 4 della sentenza impugnata, con corretti argomenti logici e secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità a mente del quale ai fini della consumazione del delitto di rapina impropria, non è necessario che l'agente abbia conseguito il possesso della cosa mobile altrui, essendo sufficiente che ne abbia semplicemente compiuto la sottrazione, rispetto alla cui sussistenza non assume rilievo in senso contrario il controllo del personale di vigilanza - o, come nella specie - del dipendenti del supermercato - siccome idoneo ad eventualmente impedire soltanto la successiva acquisizione di un'autonoma disponibilità della cosa stessa (Sez. 2, n. 15584 del 12/02/2021, Bevilacqua, Rv. 281117 - 01); che, invero, la mancanza di specificità dei motivi, dalla quale, a mente dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si censura la sentenza impugnata per vizio di motivazione in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio, non è consentito in sede di legittimità in quanto la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., e sfugge al sindacato di legittimità qualora, come nel caso in esame - ove, peraltro, la pena base è stata individuata nel minimo edittale - non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (si vedano, in proposito, pagg. 4 e 5); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.I.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data In ottobre 2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/03/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la ricorrenza di violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto nel delitto di rapina, è privo di specificità poiché ripropone le stesse questioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, a pagine 3 e 4 della sentenza impugnata, con corretti argomenti logici e secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità a mente del quale ai fini della consumazione del delitto di rapina impropria, non è necessario che l'agente abbia conseguito il possesso della cosa mobile altrui, essendo sufficiente che ne abbia semplicemente compiuto la sottrazione, rispetto alla cui sussistenza non assume rilievo in senso contrario il controllo del personale di vigilanza - o, come nella specie - del dipendenti del supermercato - siccome idoneo ad eventualmente impedire soltanto la successiva acquisizione di un'autonoma disponibilità della cosa stessa (Sez. 2, n. 15584 del 12/02/2021, Bevilacqua, Rv. 281117 - 01); che, invero, la mancanza di specificità dei motivi, dalla quale, a mente dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si censura la sentenza impugnata per vizio di motivazione in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio, non è consentito in sede di legittimità in quanto la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., e sfugge al sindacato di legittimità qualora, come nel caso in esame - ove, peraltro, la pena base è stata individuata nel minimo edittale - non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (si vedano, in proposito, pagg. 4 e 5); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.I. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data In ottobre 2024 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 43335/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris