CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 gennaio 2023
Cassazione n. 14944/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI TORINOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con l'ordinanza impugnata il Giudice del Tribunale di Torino non ha convalidato l'arresto dell'imputato avvenuto in flagranza del delitto di violazione di domicilio aggravato dalla violenza sulle cose, non ravvisando il delitto, poiché l'arrestato era autorizzato ad entrare nel dormitorio e, dunque erano irrilevanti i colpi inferti al portone di ingresso. 1.Ha proposto ricorso il PM, lamentando la violazione della norma incriminatrice sulla violazione di domicilio, ponendo in luce che, in sostanza, il Giudice aveva confuso l'accertamento sullo stato di flagranza da valutare con giudizio ex ante, certamente emergente dal contenuto del verbale di arresto, con la presenza dei gravi indizi di reato. In tale prospettiva l'operato della PG era da considerare corretto, in quanto l'arrestato voleva entrare nel dormitorio non per usare il posto letto assegnatogli nella camerata ma per essere ospitato in una stanza singola ed alcune ore prima dell'arresto la Polizia era già intervenuta su richiesta degli addetti al dormitorio per allontanare l'imputato che, allo stesso scopo, aveva assunto un comportamento minaccioso. Sostiene il ricorrente che l'allontanamento cautelativo dalla struttura sarebbe ostativo al mantenimento dell'autorizzazione ad accedere al dormitorio. 1.1.Per altro verso il Giudice aveva errato nel giudicare non integrata la violenza su cose in assenza di danneggiamento al portone, poiché in ogni caso l'arrestato aveva adoperato la forza fisica per entrare nel dormitorio. Ha depositato requisitoria scritta il PG presso questa Corte di Cassazione, con la quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, essendo stato correttamente eseguito l'arresto. Il ricorso è fondato. 1.Deve osservarsi che, secondo la giurisprudenza costante di questa Corte, il Giudice, in fase di convalida dell'arresto in flagranza, deve controllare, oltre al rispetto dei termini previsti dagli artt 386 e 390 cpp, la sussistenza dei presupposti legittimanti l'arresto, cioè giudicare l'operato degli appartenenti alle Forze di Polizia in base ad un controllo di ragionevolezza circa lo stato di flagranza ed all'ipotizzabilità di uno dei reati richiamati dagli artt 380 e 381 cpp, in una prospettiva che non deve riguardare né la gravità indiziaria nè le esigenze cautelari, valutazione riservata all'applicabilità della misura, né l'apprezzamento sulla responsabilità, riservata alla fase del merito. Ex multis : Sez 6 sent 48471 del 2013 Rv 258230. Ancora di recente si è ribadito che al fine della convalida dell'arresto, il giudice è tenuto ad accertare, con valutazione "ex ante" - ossia tenendo conto esclusivamente della situazione conosciuta o conoscibile al momento in cui l'arresto fu effettuato e non anche di elementi successivi - l'astratta configurabilità del reato per cui si procede e la sua attribuibilità alla persona arrestata, quali condizioni legittimanti la privazione della libertà personale. (Sez. 3, Sentenza n. 12954 del 12/01/2021 Cc. (dep. 06/04/2021 ) Rv. 280896. 2.Nel caso di specie dagli atti consultabili, dal ricorso e dagli allegati ad esso emerge con chiarezza che il Giudice non si è attenuto ai suddetti principi, avendo ritenuto di non convalidare l'arresto - come nitidamente si evince dal provvedimento impugnato - in base alla valutazione di merito dei fatti, con riguardo alla autorizzazione, di cui l'imputato era fornito, ad accedere al dormitorio ed alla ritenuta insussistenza della violenza sulle cose e non alla luce delle evidenze presentatesi alla percezione della Polizia giudiziaria al momento dell'arresto in flagranza. Invero, la situazione di fatto rappresentata nel verbale di arresto denotava la flagranza del delitto di violazione di domicilio in cui versava l'imputato, che fu trovato dagli operanti all'interno dei locali del dormitorio in cui precedentemente gli era stato negato l'accesso ed in presenza della contestuale ed evidente contraria volontà di chi aveva titolo per escluderlo. Alla luce delle considerazioni che precedono l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio, poiché l'arresto fu eseguito legittimamente nella flagranza del delitto di violazione di domicilio. PQM Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata, per essere stato l'arresto legittimamente eseguito, e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Torino. Deciso il 12.1.2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] de Gregorio CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENAL