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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 14854/2022

Testo disponibile della fonte

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seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 14530 del ruolo generale dell'anno 2018, proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dal Prof.

Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 34, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]Angelo -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, elettivamente si domicilia -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo, n. 1080, depositata il 28 novembre 2017.

Fatti di causa In relazione all'anno d'imposta 2002, l'Agenzia delle entrate ha notificato alla società un avviso di accertamento relativo a varie riprese per Iva, Irpeg e Irap, reputando inesistenti le operazioni fatturate nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA] dalle società [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] rigettava il ricorso della contribuente.

La CTR, con sentenza n. 169/10/10, ne respingeva il successivo appello.

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 14292 del 13 luglio 2016, cassava con rinvio la sentenza d'appello, rilevando la sussistenza di un vizio di motivazione, avendo la CTR omesso di indicare le ragioni logiche e giuridiche al fondo del rigetto del gravame di merito proposto dalla contribuente "non bastando a tale fine né il generico e criptico richiamo ai fogli del processo verbale di constatazione, né tampoco l'enumerazione disordinata ... di circostanze di fatto non esplicate, che si riferiscono a soggetti" rispetto ai quali rimane ignota la sfera di rapporti.

Il giudizio veniva riassunto dalla contribuente dinanzi alla CTR dell'Abruzzo.

Il giudice di rinvio confermava il rigetto dell'appello.

La sentenza emessa in esito al giudizio rescissorio è stata attinta da un ulteriore ricorso per cassazione incentrato su due motivi.

L'Agenzia resiste con controricorso.

La contribuente ha illustrato il ricorso con successiva memoria.

Ragioni della decisione Con il primo motivo di ricorso si contesta la violazione e falsa applicazione dell'art. 384, comma 2, c.p.c., dell'art. 63 D.Lgs. n. 546 del 1992, degli artt.132 c.p.c. e 36 D.Lgs. n. 546 del 1992, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per avere reso una motivazione apparente, disattendendo "i criteri decisori fissati nella sentenza n. 14292 resa dalla Suprema Corte di Cassazione" e limitandosi a riportare "un complesso e disarticolato insieme di operazioni e di fatti", inidoneo a rendere "intellegibile il sistema dal quale viene ritenuta provata la fittizietà delle operazioni".

Con il secondo motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. e l'omessa pronuncia in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per avere la CTR trascurato di vagliare le questioni dedotte dalla contribuente dichiarate assorbite dalla Corte di Cassazione, ma suscettibili d'essere esaminate nell'alveo del giudizio rescissorio.

Il primo motivo è fondato.

La CTR enumera una lunga sequela di circostanze introdotte in giudizio dalla contribuente e, concernenti - partitamente, tra le altre - la [OSCURATO:SOCIETA] e la Sapio.

Con riferimento alla [OSCURATO:SOCIETA] e alla Sapio - rispetto alle quali soltanto nell'atto impositivo viene prospettata l'inesistenza delle operazioni - il coacervo di profili fattuali, omissioni fiscali, passaggi di denaro, ricapitalizzazioni, rapporti contrattuali, disorganicamente riportato dalla sentenza d'appello, è significativo del coinvolgimento di altre società, fra cui Helmag e Hifag, palesandosi, tuttavia, di per sé stesso inidoneo a far luce sul profilo dell'inesistenza soggettiva delle operazioni fatturate.

Non viene in evidenza, invero, né lo specifico meccanismo alla base della denunciata interposizione fittizia di [OSCURATO:SOCIETA] e Sapio, né la non operatività di queste ultime.

Non si chiarisce, in altri termini, la dinamica esatta del congegno fraudolento alla base delle adombrate operazioni inesistenti.

Segnatamente, la mera apparenza di [OSCURATO:SOCIETA], quindi delle operazioni fatturate nei confronti dell'odierna contribuente, viene ricavata da aspetti che, scollegati fra loro e non coordinati in una prospettiva critico-sistematica, appaiono probatoriamente inespressivi: la vita breve della società, le sue omissioni in punto di Irpeg e ritenute, il mancato pagamento dell'Iva, l'impiego di risorse per la ricapitalizzazione di [OSCURATO:SOCIETA]., versamenti di denaro tra svariate società.

Del pari la fittizietà del fornitore Sapio viene reputata evincibile da profili scoordinati, nel cui compendio si iscrivono alla rinfusa l'identità della dicitura riportata nel contratto dalla stessa stipulato con la [OSCURATO:SOCIETA] e in quello concluso da Hifag, i bonifici da quest'ultima eseguiti nei confronti di un terzo soggetto, movimentazioni di denaro in favore di altri enti societari.In definitiva, la CTR prova a rafforzare la trama motivazionale, ma si perita di farlo enucleando una serie di profili disgregati e disparati che non chiariscono il congegno fraudolento, né la ragione per la quale le operazioni che coinvolgono [OSCURATO:SOCIETA] e Sapio sarebbero soggettivamente inesistenti.

Manca, in definitiva, il ragionamento inferenziale idoneo a dar conto, muovendo dalle correlazioni fra gli elementi dedotti, del meccanismo fraudolento e dell'inesistenza delle operazioni.

L'accoglimento del primo motivo implica l'assorbimento del secondo.

La causa va rimessa alla CTR dell'Abruzzo, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio, ivi comprese quelle della presente fase di legittimità.

Per questi motivi Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata; rinvia per un nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio, ivi comprese quelle della presente fase di legittimità, alla CTR dell'Abruzzo - Sez.

Staccata di Pescara.

Così deciso in Roma, I'll

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 14530 del ruolo generale dell'anno 2018, proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dal Prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 34, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]Angelo -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, elettivamente si domicilia -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo, n. 1080, depositata il 28 novembre 2017. Fatti di causa In relazione all'anno d'imposta 2002, l'Agenzia delle entrate ha notificato alla società un avviso di accertamento relativo a varie riprese per Iva, Irpeg e Irap, reputando inesistenti le operazioni fatturate nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA] dalle società [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] rigettava il ricorso della contribuente. La CTR, con sentenza n. 169/10/10, ne respingeva il successivo appello. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 14292 del 13 luglio 2016, cassava con rinvio la sentenza d'appello, rilevando la sussistenza di un vizio di motivazione, avendo la CTR omesso di indicare le ragioni logiche e giuridiche al fondo del rigetto del gravame di merito proposto dalla contribuente "non bastando a tale fine né il generico e criptico richiamo ai fogli del processo verbale di constatazione, né tampoco l'enumerazione disordinata ... di circostanze di fatto non esplicate, che si riferiscono a soggetti" rispetto ai quali rimane ignota la sfera di rapporti. Il giudizio veniva riassunto dalla contribuente dinanzi alla CTR dell'Abruzzo. Il giudice di rinvio confermava il rigetto dell'appello. La sentenza emessa in esito al giudizio rescissorio è stata attinta da un ulteriore ricorso per cassazione incentrato su due motivi. L'Agenzia resiste con controricorso. La contribuente ha illustrato il ricorso con successiva memoria. Ragioni della decisione Con il primo motivo di ricorso si contesta la violazione e falsa applicazione dell'art. 384, comma 2, c.p.c., dell'art. 63 D.Lgs. n. 546 del 1992, degli artt.132 c.p.c. e 36 D.Lgs. n. 546 del 1992, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per avere reso una motivazione apparente, disattendendo "i criteri decisori fissati nella sentenza n. 14292 resa dalla Suprema Corte di Cassazione" e limitandosi a riportare "un complesso e disarticolato insieme di operazioni e di fatti", inidoneo a rendere "intellegibile il sistema dal quale viene ritenuta provata la fittizietà delle operazioni". Con il secondo motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. e l'omessa pronuncia in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per avere la CTR trascurato di vagliare le questioni dedotte dalla contribuente dichiarate assorbite dalla Corte di Cassazione, ma suscettibili d'essere esaminate nell'alveo del giudizio rescissorio. Il primo motivo è fondato. La CTR enumera una lunga sequela di circostanze introdotte in giudizio dalla contribuente e, concernenti - partitamente, tra le altre - la [OSCURATO:SOCIETA] e la Sapio. Con riferimento alla [OSCURATO:SOCIETA] e alla Sapio - rispetto alle quali soltanto nell'atto impositivo viene prospettata l'inesistenza delle operazioni - il coacervo di profili fattuali, omissioni fiscali, passaggi di denaro, ricapitalizzazioni, rapporti contrattuali, disorganicamente riportato dalla sentenza d'appello, è significativo del coinvolgimento di altre società, fra cui Helmag e Hifag, palesandosi, tuttavia, di per sé stesso inidoneo a far luce sul profilo dell'inesistenza soggettiva delle operazioni fatturate. Non viene in evidenza, invero, né lo specifico meccanismo alla base della denunciata interposizione fittizia di [OSCURATO:SOCIETA] e Sapio, né la non operatività di queste ultime. Non si chiarisce, in altri termini, la dinamica esatta del congegno fraudolento alla base delle adombrate operazioni inesistenti. Segnatamente, la mera apparenza di [OSCURATO:SOCIETA], quindi delle operazioni fatturate nei confronti dell'odierna contribuente, viene ricavata da aspetti che, scollegati fra loro e non coordinati in una prospettiva critico-sistematica, appaiono probatoriamente inespressivi: la vita breve della società, le sue omissioni in punto di Irpeg e ritenute, il mancato pagamento dell'Iva, l'impiego di risorse per la ricapitalizzazione di [OSCURATO:SOCIETA]., versamenti di denaro tra svariate società. Del pari la fittizietà del fornitore Sapio viene reputata evincibile da profili scoordinati, nel cui compendio si iscrivono alla rinfusa l'identità della dicitura riportata nel contratto dalla stessa stipulato con la [OSCURATO:SOCIETA] e in quello concluso da Hifag, i bonifici da quest'ultima eseguiti nei confronti di un terzo soggetto, movimentazioni di denaro in favore di altri enti societari.In definitiva, la CTR prova a rafforzare la trama motivazionale, ma si perita di farlo enucleando una serie di profili disgregati e disparati che non chiariscono il congegno fraudolento, né la ragione per la quale le operazioni che coinvolgono [OSCURATO:SOCIETA] e Sapio sarebbero soggettivamente inesistenti. Manca, in definitiva, il ragionamento inferenziale idoneo a dar conto, muovendo dalle correlazioni fra gli elementi dedotti, del meccanismo fraudolento e dell'inesistenza delle operazioni. L'accoglimento del primo motivo implica l'assorbimento del secondo. La causa va rimessa alla CTR dell'Abruzzo, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio, ivi comprese quelle della presente fase di legittimità. Per questi motivi Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata; rinvia per un nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio, ivi comprese quelle della presente fase di legittimità, alla CTR dell'Abruzzo - Sez. Staccata di Pescara. Così deciso in Roma, I'll
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