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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 settembre 2023

Cassazione n. 41293/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( MAROCCO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 14390/2023 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze che ha confermato la sentenza del Tribunale di Firenze di condanna per il reato di tentato furto monoaggravato con recidiva reiterata e specifica; Rilevato che il primo motivo del ricorso - con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione quanto al concorso di persone nel reato - è inedito, giacché non vi era motivo di appello sulla responsabilità; ne consegue l'inammissibilità del ricorso perché non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza (cfr.l'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. quanto alla violazione di legge; si vedano, con specifico riferimento al vizio di motivazione, Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 - 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, [OSCURATO:PERSONA]).

Rilevato che il secondo motivo del ricorso - con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione quanto al riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 625 n.2 c.p. - è reiterativo e in fatto in quanto non tiene conto della circostanza che la Corte territoriale ha valorizzato la circostanza che le placche antitaccheggio erano state danneggiate e rimosse almeno da una parte della merce asportata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 13 settembre 2023

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( MAROCCO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 14390/2023 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze che ha confermato la sentenza del Tribunale di Firenze di condanna per il reato di tentato furto monoaggravato con recidiva reiterata e specifica; Rilevato che il primo motivo del ricorso - con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione quanto al concorso di persone nel reato - è inedito, giacché non vi era motivo di appello sulla responsabilità; ne consegue l'inammissibilità del ricorso perché non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza (cfr.l'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. quanto alla violazione di legge; si vedano, con specifico riferimento al vizio di motivazione, Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 - 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, [OSCURATO:PERSONA]). Rilevato che il secondo motivo del ricorso - con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione quanto al riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 625 n.2 c.p. - è reiterativo e in fatto in quanto non tiene conto della circostanza che la Corte territoriale ha valorizzato la circostanza che le placche antitaccheggio erano state danneggiate e rimosse almeno da una parte della merce asportata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 settembre 2023
Sentenza Cassazione n. 41293/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris