Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 30792/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]° ROCCO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2020 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.G. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;[OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bari, in riforma della sentenza del G.U.P. del Tribunale di Bari del 16 luglio 2013, emessa a seguito di giudizio ab- breviato, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, ha rideterminato in anni due di reclusione ed euro cinquemila di multa la pena inflitta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 1-bis, d.P.R. n. 309 del 1990 (detenzione di gr. 692.324 di marijuana - con la recidiva specifica ed infraquinquennale).

2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo quattro motivi di impugnazione.

2.1. Violazione di legge con riferimento all'art. 192 cod. proc. pen. e agli artt.111 e 101 Cost. per omessa risposta della Corte territoriale alle censure prospettate con l'atto di appello e approfondite con memoria difensiva depositata nel corso del giudizio.

2.1. Si osserva che, nella sentenza del Tribunale, era stata erroneamente effet- tuata la riduzione per il rito abbreviato, con riferimento alla pena detentiva, da anni sei ad anni cinque di reclusione, con conseguente mancata irrogazione di una pena di entità inferiore.

La Corte di appello non ha specificato i passaggi logico-giuridici effettuati per arrivare alla determinazione della pena inflitta e rideterminata.

Inoltre, manca del tutto la risposta in ordine alle censure prospettate con una memoria di- fensiva depositata nel corso del giudizio di secondo grado.

2.2. Si rileva che la Corte di merito ha concesso le circostanze attenuanti gene- riche negate dal Tribunale, ma ha omesso del tutto la motivazione sulla specifica richiesta difensiva di formulare un giudizio di prevalenza delle stesse sulla recidiva.

La recidiva, peraltro, è stata applicata solo sulla base del mero riscontro della sussi- stenza di precedenti penali.

2.3. Si deduce l'illogicità della motivazione in tema di mancato riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309 del 1990, non occor- rendo che il risultato da raggiungere consista nella sottrazione al mercato di rilevanti risorse per la commissione dei delitti.

E' mancata l'analisi volta a verificare l'oggettiva idoneità delle condotte in astratto a raggiungere il risultato di arrestare l'attività in corso e di prevenire future condotte illecite di commercio di stupefacenti.

Anche nell'ambito del giudizio di appello il ricorrente aveva fornito le conoscenze delle quali disponeva e che esse fossero oggettivamente idonee in astratto a raggiungere il ri- sultato di arrestare l'attività in corso e prevenire future condotte illecite di commercio di stupefacenti.

Il ricorrente aveva anche rilasciato dichiarazioni nell'ambito del giu- dizio di appello, ricostruendo le specifiche dinamiche di spaccio della vicenda crimi- nosa addebitatagli e fornendo dichiarazioni idonee a far arrestare l'attività in corso e a prevenire future condotte illecite (situazioni attestate dall'acquisizione dello status di collaboratore di giustizia durante il giudizio di appello e dalla dissociazione dall'am- biente criminale).

2.4. Si osserva che la Corte territoriale ha offerto una motivazione meramente apparente in ordine al mancato riconoscimento della continuazione coi reati di cui a pregresse sentenze irrevocabili di condanna. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

Quanto al primo motivo di ricorso, in conseguenza del riconoscimento delle cir- costanze attenuanti generiche, la Corte di appello ha rideterminato la pena in modo del tutto autonomo rispetto al calcolo errato del giudice di primo grado.

Pertanto, il denunziato errore non ha esplicato nessuna influenza sulla decisione di parziale ri- forma del trattamento sanzionatorio.

Le ulteriori doglianze di cui al medesimo motivo di impugnazione non sono auto- sufficienti, in quanto il ricorrente denuncia una non meglio precisata carenza motiva- zionale su alcuni rilievi prospettati con una memoria difensiva prodotta in grado di appello, senza fornire estremi precisi della stessa e senza allegarla al ricorso.

In ogni caso, come riportato a pag. 3 della sentenza impugnata, in tale atto erano riprodotte tutte le doglianze che avevano formato oggetto dei motivi di appello e, in seguito, del ricorso di trattazione in oggetto.

2. In ordine al terzo motivo di ricorso, da trattare anticipatamente per ragioni di ordine logico, va ricordato che, in tema di reati concernenti sostanze stupefacenti, per l'applicazione dell'attenuante del ravvedimento operoso di cui all'art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309 del 1990, il giudice è tenuto ad accertare l'utilità e la proficuità delle dichiarazioni collaborative rese dall'imputato, con una valutazione che non è suscet- tibile di censura in sede di legittimità, ove supportata da motivazione logica ed esau- stiva (Sez. 4, n. 3946 del 19/01/2021, Hamri, Rv. 280385).

Ai fini del riconoscimento di tale attenuante, che si colloca in uno spazio più avanzato della mera collaborazione informativa, l'operosità da prendere in considerazione è quella che consente la rea- i lizzazione di uno dei risultati concreti previsti dalla citata norma e, specificamente, di interrompere la catena delittuosa in atto o di colpire i mezzi di produzione delle atti-vità criminali (Sez. 6, n. 31700 del 19/07/2012, Biasi, Rv. 253381).

Inoltre, non è sufficiente la mera indicazione del nominativo di qualche complice, ma è necessario che la collaborazione prestata porti alla sottrazione di risorse rilevanti ed eviti la com- missione di ulteriori attività delittuose (Sez. 3, n. 21624 del 15/04/2015, R, Rv. 263822).

In linea con tali consolidati principi giurisprudenziali, la Corte territoriale, con motivazione ampia e dettagliata, ha logicamente escluso la sussistenza degli estremi per la configurabilità della circostanza attenuante in questione, sottolineando che gli atti depositati non dimostravano l'effettiva e piena collaborazione del Papaleo in re- lazione al reato contestato, riguardando principalmente altri reati ascrittigli o il giu- dizio di pericolosità del medesimo nell'ambito di ulteriori procedimenti giudiziari e che le dichiarazioni spontanee circa l'acquisto della droga dal clan Capriati (e in partico- lare da [OSCURATO:PERSONA]) non trovavano riscontro documentale.

La difesa sottolinea in termini del tutto generici che il Papaleo ha decritto inte- gralmente le dinamiche dello spaccio e ha comprovato il proprio status di collabora- tore di giustizia, ma non indica quale contributo egli avrebbe apportato nell'ambito del procedimento in esame, rilevante ai sensi dell'art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309 del 1990.

3. Con riferimento al secondo motivo di ricorso, va premesso che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valuta- zione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione (Sez. 2, n. 31543 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Pennelli, Rv. 270450).

In tema di concorso di circostanze, peraltro, il giudizio di comparazione risulta sufficientemente motivato, quando il giudice, nell'esercizio del potere discrezionale previsto dall'art. 69 cod. pen. scelga la soluzione dell'equivalenza, anziché della pre- valenza delle attenuanti, ritenendola quella più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. 2, n. 31531 del 16/05/2017, Pistilli, Rv. 270481).

Sempre in via preliminare, va ricordato l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui è compito del giudice quello di verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pe- ricolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla o distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale u occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali (Sez.

U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838).In linea con tale principio, questa Corte ha altresì affermato che: in tema di re- cidiva facoltativa ritualmente contestata, il giudice è tenuto a verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, escludendo l'aumento di pena, con adeguata motiva- zione sul punto, ove non ritenga che dal nuovo delitto possa desumersi una maggiore capacità delinquenziale (Sez.

F, n. 35526 del 19/08/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256713); ai fini della rilevazione della recidiva, intesa quale elemento sintomatico di un'accen- tuata pericolosità sociale del prevenuto, e non come fattore meramente descrittivo dell'esistenza di precedenti penali per delitto a carico dell'imputato, la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice (Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270419).

Tanto premesso sui principi giurisprudenziali operanti in materia, la Corte di me- rito, con motivazione completa ed esauriente, ha tratto elementi di valutazione ne- gativi dai numerosi gravi e specifici precedenti penali (ben trentasei in materia di stupefacenti e di armi), dal quantitativo di stupefacente, dalle modalità del fatto, commesso durante la sottoposizione agli arresti domiciliari in relazione ad altro pro- cedimento, e dal notevolissimo margine di offensività; ha escluso, pertanto, la natura occasionale dell'episodio criminoso in questione sotto il profilo di una accentuata col- pevolezza e della maggiore pericolosità al momento del fatto, evidenziando la sussi- stenza degli elementi per riconoscere le circostanze attenuanti generiche, ma con mero giudizio di equivalenza rispetto alla contestata recidiva.

Il ricorrente si limita a contestare la presunta carenza motivazionale, aspetto però di per sé è inidoneo a confutare le argomentazioni illustrate dai giudici di merito, e non formula censure, deducibili in sede di legittimità, idonee a disarticolare il per- corso motivazionale sopra sintetizzato.

4. In relazione al quarto motivo di ricorso, va rammentato che la continuazione presuppone l'anticipata ed unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già insieme presenti alla mente del reo nella loro specificità, almeno a grandi linee, si- tuazione ben diversa da una mera inclinazione a reiterare nel tempo violazioni della , stessa specie, anche se dovuta a una determinata scelta di vita o ad un programma generico di attività delittuosa da sviluppare nel tempo secondo contingenti opportu- (.ÌQ. nità (Sez. 1, n. 49902 del 14/10/2015, Imperatrice, non massimata; Sez. 2, n. 18037 del 07/04/2004, Tuzzeo, Rv. 229052).La prova di detta congiunta previsione - ritenuta meritevole di più benevolo trat- tamento sanzionatorio attesa la minore capacità a delinquere di chi si determina a commettere gli illeciti in forza di un singolo impulso, anziché di spinte criminose in- dipendenti e reiterate - investendo l'inesplorabile interiorità psichica del soggetto, deve di regola essere ricavata da indici esteriori significativi, alla luce dell'esperienza, del dato progettuale sottostante alle condotte poste in essere.

Tali indici, di cui la giurisprudenza ha fornito esemplificative elencazioni (fra gli altri, l'omogeneità delle condotte, il bene giuridico offeso, il contenuto intervallo temporale, la sistematicità e le abitudini programmate di vita), hanno normalmente un carattere sintomatico, e non direttamente dimostrativo; l'accertamento, pur officioso e non implicante oneri probatori, deve assumere il carattere di effettiva dimostrazione logica, non potendo essere affidato a semplici congetture o presunzioni.

Detto accertamento, infine, è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legitti- mità, quando il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamento dei fatti.

Il riconoscimento della continuazione, necessita di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene pro- tetto, la contiguità spazio - temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074).

In tema di reato continuato, la mera inclinazione a reiterare violazioni della stessa specie, anche se dovuta ad una determinata scelta di vita, o ad un programma generico di attività delittuosa da sviluppare nel tempo secondo contingenti opportu- nità, non integra di per sé l'unitaria e anticipata ideazione di più condotte costituenti illecito penale, già insieme presenti alla mente del reo, che caratterizza l'istituto di- sciplinato dall'art. 81, secondo comma, cod. pen. (Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B., Rv. 260896).

Tanto premesso sui fondamenti dell'istituto in esame, questa Corte ritiene che il giudice di merito abbia puntualmente applicato tali prìncipi, con provvedimento arti- colato in termini congrui ed adeguati.

Il giudice a quo infatti ha ben interpretato la nozione di unità del disegno crimi- noso, propria della disciplina di cui all'art. 81 cod. pen., distinguendola dalla generica inclinazione a commettere reati a ciò indotti da occasionalità ovvero da una vera e propria scelta di vita, come oggettivamente appare nel caso di specie.

La Corte di appello ha compiutamente spiegato le ragioni, per le quali gli episodi criminosi dovevano essere considerati estemporanei e non unificabili sotto il vincolo della continuazione, evidenziando al riguardo il distacco temporale tra i reati in que- stione, il diverso contesto di svolgimento (domestico nel caso in esame ed associativo per i reati di cui al separato procedimento) e la mancata specificazione da parte della difesa di elementi idonei a dimostrare l'anticipata ed unitaria ideazione del reato in esame già nel 2006.

Il ricorrente non articola apprezzabili deduzioni specifiche rilevanti nell'ambito dello scrutinio di legittimità e idonee a superare i dati circostanziali di rilevante peso decisionale valorizzati con la sentenza impugnata, reiterando il principio - non messo in discussione nella sentenza impugnata - dell'impossibilità di basare il diniego della continuazione sulla base del mero distacco temporale.

5. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussi- stendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorren

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]° ROCCO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2020 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.G. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bari, in riforma della sentenza del G.U.P. del Tribunale di Bari del 16 luglio 2013, emessa a seguito di giudizio ab- breviato, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, ha rideterminato in anni due di reclusione ed euro cinquemila di multa la pena inflitta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 1-bis, d.P.R. n. 309 del 1990 (detenzione di gr. 692.324 di marijuana - con la recidiva specifica ed infraquinquennale). 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo quattro motivi di impugnazione. 2.1. Violazione di legge con riferimento all'art. 192 cod. proc. pen. e agli artt.111 e 101 Cost. per omessa risposta della Corte territoriale alle censure prospettate con l'atto di appello e approfondite con memoria difensiva depositata nel corso del giudizio. 2.1. Si osserva che, nella sentenza del Tribunale, era stata erroneamente effet- tuata la riduzione per il rito abbreviato, con riferimento alla pena detentiva, da anni sei ad anni cinque di reclusione, con conseguente mancata irrogazione di una pena di entità inferiore. La Corte di appello non ha specificato i passaggi logico-giuridici effettuati per arrivare alla determinazione della pena inflitta e rideterminata. Inoltre, manca del tutto la risposta in ordine alle censure prospettate con una memoria di- fensiva depositata nel corso del giudizio di secondo grado. 2.2. Si rileva che la Corte di merito ha concesso le circostanze attenuanti gene- riche negate dal Tribunale, ma ha omesso del tutto la motivazione sulla specifica richiesta difensiva di formulare un giudizio di prevalenza delle stesse sulla recidiva. La recidiva, peraltro, è stata applicata solo sulla base del mero riscontro della sussi- stenza di precedenti penali. 2.3. Si deduce l'illogicità della motivazione in tema di mancato riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309 del 1990, non occor- rendo che il risultato da raggiungere consista nella sottrazione al mercato di rilevanti risorse per la commissione dei delitti. E' mancata l'analisi volta a verificare l'oggettiva idoneità delle condotte in astratto a raggiungere il risultato di arrestare l'attività in corso e di prevenire future condotte illecite di commercio di stupefacenti. Anche nell'ambito del giudizio di appello il ricorrente aveva fornito le conoscenze delle quali disponeva e che esse fossero oggettivamente idonee in astratto a raggiungere il ri- sultato di arrestare l'attività in corso e prevenire future condotte illecite di commercio di stupefacenti. Il ricorrente aveva anche rilasciato dichiarazioni nell'ambito del giu- dizio di appello, ricostruendo le specifiche dinamiche di spaccio della vicenda crimi- nosa addebitatagli e fornendo dichiarazioni idonee a far arrestare l'attività in corso e a prevenire future condotte illecite (situazioni attestate dall'acquisizione dello status di collaboratore di giustizia durante il giudizio di appello e dalla dissociazione dall'am- biente criminale). 2.4. Si osserva che la Corte territoriale ha offerto una motivazione meramente apparente in ordine al mancato riconoscimento della continuazione coi reati di cui a pregresse sentenze irrevocabili di condanna. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Quanto al primo motivo di ricorso, in conseguenza del riconoscimento delle cir- costanze attenuanti generiche, la Corte di appello ha rideterminato la pena in modo del tutto autonomo rispetto al calcolo errato del giudice di primo grado. Pertanto, il denunziato errore non ha esplicato nessuna influenza sulla decisione di parziale ri- forma del trattamento sanzionatorio. Le ulteriori doglianze di cui al medesimo motivo di impugnazione non sono auto- sufficienti, in quanto il ricorrente denuncia una non meglio precisata carenza motiva- zionale su alcuni rilievi prospettati con una memoria difensiva prodotta in grado di appello, senza fornire estremi precisi della stessa e senza allegarla al ricorso. In ogni caso, come riportato a pag. 3 della sentenza impugnata, in tale atto erano riprodotte tutte le doglianze che avevano formato oggetto dei motivi di appello e, in seguito, del ricorso di trattazione in oggetto. 2. In ordine al terzo motivo di ricorso, da trattare anticipatamente per ragioni di ordine logico, va ricordato che, in tema di reati concernenti sostanze stupefacenti, per l'applicazione dell'attenuante del ravvedimento operoso di cui all'art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309 del 1990, il giudice è tenuto ad accertare l'utilità e la proficuità delle dichiarazioni collaborative rese dall'imputato, con una valutazione che non è suscet- tibile di censura in sede di legittimità, ove supportata da motivazione logica ed esau- stiva (Sez. 4, n. 3946 del 19/01/2021, Hamri, Rv. 280385). Ai fini del riconoscimento di tale attenuante, che si colloca in uno spazio più avanzato della mera collaborazione informativa, l'operosità da prendere in considerazione è quella che consente la rea- i lizzazione di uno dei risultati concreti previsti dalla citata norma e, specificamente, di interrompere la catena delittuosa in atto o di colpire i mezzi di produzione delle atti-vità criminali (Sez. 6, n. 31700 del 19/07/2012, Biasi, Rv. 253381). Inoltre, non è sufficiente la mera indicazione del nominativo di qualche complice, ma è necessario che la collaborazione prestata porti alla sottrazione di risorse rilevanti ed eviti la com- missione di ulteriori attività delittuose (Sez. 3, n. 21624 del 15/04/2015, R, Rv. 263822). In linea con tali consolidati principi giurisprudenziali, la Corte territoriale, con motivazione ampia e dettagliata, ha logicamente escluso la sussistenza degli estremi per la configurabilità della circostanza attenuante in questione, sottolineando che gli atti depositati non dimostravano l'effettiva e piena collaborazione del Papaleo in re- lazione al reato contestato, riguardando principalmente altri reati ascrittigli o il giu- dizio di pericolosità del medesimo nell'ambito di ulteriori procedimenti giudiziari e che le dichiarazioni spontanee circa l'acquisto della droga dal clan Capriati (e in partico- lare da [OSCURATO:PERSONA]) non trovavano riscontro documentale. La difesa sottolinea in termini del tutto generici che il Papaleo ha decritto inte- gralmente le dinamiche dello spaccio e ha comprovato il proprio status di collabora- tore di giustizia, ma non indica quale contributo egli avrebbe apportato nell'ambito del procedimento in esame, rilevante ai sensi dell'art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309 del 1990. 3. Con riferimento al secondo motivo di ricorso, va premesso che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valuta- zione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione (Sez. 2, n. 31543 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Pennelli, Rv. 270450). In tema di concorso di circostanze, peraltro, il giudizio di comparazione risulta sufficientemente motivato, quando il giudice, nell'esercizio del potere discrezionale previsto dall'art. 69 cod. pen. scelga la soluzione dell'equivalenza, anziché della pre- valenza delle attenuanti, ritenendola quella più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. 2, n. 31531 del 16/05/2017, Pistilli, Rv. 270481). Sempre in via preliminare, va ricordato l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui è compito del giudice quello di verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pe- ricolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla o distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale u occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838).In linea con tale principio, questa Corte ha altresì affermato che: in tema di re- cidiva facoltativa ritualmente contestata, il giudice è tenuto a verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, escludendo l'aumento di pena, con adeguata motiva- zione sul punto, ove non ritenga che dal nuovo delitto possa desumersi una maggiore capacità delinquenziale (Sez. F, n. 35526 del 19/08/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256713); ai fini della rilevazione della recidiva, intesa quale elemento sintomatico di un'accen- tuata pericolosità sociale del prevenuto, e non come fattore meramente descrittivo dell'esistenza di precedenti penali per delitto a carico dell'imputato, la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice (Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270419). Tanto premesso sui principi giurisprudenziali operanti in materia, la Corte di me- rito, con motivazione completa ed esauriente, ha tratto elementi di valutazione ne- gativi dai numerosi gravi e specifici precedenti penali (ben trentasei in materia di stupefacenti e di armi), dal quantitativo di stupefacente, dalle modalità del fatto, commesso durante la sottoposizione agli arresti domiciliari in relazione ad altro pro- cedimento, e dal notevolissimo margine di offensività; ha escluso, pertanto, la natura occasionale dell'episodio criminoso in questione sotto il profilo di una accentuata col- pevolezza e della maggiore pericolosità al momento del fatto, evidenziando la sussi- stenza degli elementi per riconoscere le circostanze attenuanti generiche, ma con mero giudizio di equivalenza rispetto alla contestata recidiva. Il ricorrente si limita a contestare la presunta carenza motivazionale, aspetto però di per sé è inidoneo a confutare le argomentazioni illustrate dai giudici di merito, e non formula censure, deducibili in sede di legittimità, idonee a disarticolare il per- corso motivazionale sopra sintetizzato. 4. In relazione al quarto motivo di ricorso, va rammentato che la continuazione presuppone l'anticipata ed unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già insieme presenti alla mente del reo nella loro specificità, almeno a grandi linee, si- tuazione ben diversa da una mera inclinazione a reiterare nel tempo violazioni della , stessa specie, anche se dovuta a una determinata scelta di vita o ad un programma generico di attività delittuosa da sviluppare nel tempo secondo contingenti opportu- (.ÌQ. nità (Sez. 1, n. 49902 del 14/10/2015, Imperatrice, non massimata; Sez. 2, n. 18037 del 07/04/2004, Tuzzeo, Rv. 229052).La prova di detta congiunta previsione - ritenuta meritevole di più benevolo trat- tamento sanzionatorio attesa la minore capacità a delinquere di chi si determina a commettere gli illeciti in forza di un singolo impulso, anziché di spinte criminose in- dipendenti e reiterate - investendo l'inesplorabile interiorità psichica del soggetto, deve di regola essere ricavata da indici esteriori significativi, alla luce dell'esperienza, del dato progettuale sottostante alle condotte poste in essere. Tali indici, di cui la giurisprudenza ha fornito esemplificative elencazioni (fra gli altri, l'omogeneità delle condotte, il bene giuridico offeso, il contenuto intervallo temporale, la sistematicità e le abitudini programmate di vita), hanno normalmente un carattere sintomatico, e non direttamente dimostrativo; l'accertamento, pur officioso e non implicante oneri probatori, deve assumere il carattere di effettiva dimostrazione logica, non potendo essere affidato a semplici congetture o presunzioni. Detto accertamento, infine, è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legitti- mità, quando il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamento dei fatti. Il riconoscimento della continuazione, necessita di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene pro- tetto, la contiguità spazio - temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074). In tema di reato continuato, la mera inclinazione a reiterare violazioni della stessa specie, anche se dovuta ad una determinata scelta di vita, o ad un programma generico di attività delittuosa da sviluppare nel tempo secondo contingenti opportu- nità, non integra di per sé l'unitaria e anticipata ideazione di più condotte costituenti illecito penale, già insieme presenti alla mente del reo, che caratterizza l'istituto di- sciplinato dall'art. 81, secondo comma, cod. pen. (Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B., Rv. 260896). Tanto premesso sui fondamenti dell'istituto in esame, questa Corte ritiene che il giudice di merito abbia puntualmente applicato tali prìncipi, con provvedimento arti- colato in termini congrui ed adeguati. Il giudice a quo infatti ha ben interpretato la nozione di unità del disegno crimi- noso, propria della disciplina di cui all'art. 81 cod. pen., distinguendola dalla generica inclinazione a commettere reati a ciò indotti da occasionalità ovvero da una vera e propria scelta di vita, come oggettivamente appare nel caso di specie. La Corte di appello ha compiutamente spiegato le ragioni, per le quali gli episodi criminosi dovevano essere considerati estemporanei e non unificabili sotto il vincolo della continuazione, evidenziando al riguardo il distacco temporale tra i reati in que- stione, il diverso contesto di svolgimento (domestico nel caso in esame ed associativo per i reati di cui al separato procedimento) e la mancata specificazione da parte della difesa di elementi idonei a dimostrare l'anticipata ed unitaria ideazione del reato in esame già nel 2006. Il ricorrente non articola apprezzabili deduzioni specifiche rilevanti nell'ambito dello scrutinio di legittimità e idonee a superare i dati circostanziali di rilevante peso decisionale valorizzati con la sentenza impugnata, reiterando il principio - non messo in discussione nella sentenza impugnata - dell'impossibilità di basare il diniego della continuazione sulla base del mero distacco temporale. 5. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussi- stendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorren
Sentenza Cassazione n. 30792/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris