CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 novembre 2024
Cassazione n. 00394/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/03/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con i quali si contesta l'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 337 cod. pen., la mancata esclusione dell'aumento di pena per la recidiva e dell'aggravante della minaccia, sono inammissibili perché meramente reiterativi di profili di censura già esaminati e disattesi con congrua e corretta motivazione; ritenuto, infatti, che con il primo motivo si propone una lettura alternativa e riduttiva della condotta oppositiva dell'imputato, riducendola ad una mera resistenza passiva anche a fronte delle lesioni cagionate ad un operante; che correttamente è stato ritenuto irrilevante l'effettivo impedimento dell'atto di ufficio( pag.4-5); ritenuto che l'aggravio sanzionatorio per la recidiva contestata è ampiamente giustificato dal rilievo attribuito alle modalità del fatto, ritenute espressive di persistente pericolosità e che l'aggravante del reato di minaccia è stata giustificata dalla gravità delle espressioni confermate dalle dichiarazioni delle persone offese nonché dal contesto in cui furono pronunciate(pag.5-6); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29 novembre 2024 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA].Q