CassazionesentenzaSezione LDecisione del 6 marzo 2024
Cassazione n. 12161/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 8711-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 32, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 3/2021 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 25/01/2021 R.G.N. 136/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: con la sentenza impugnata è stata confermata la pronunzia del Tribunale di Gorizia con la quale era stata Oggetto R.G.N.8711/2021 Cron. Rep. Ud.06/03/2024 CC rigettata la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della “[OSCURATO:SOCIETA].”, volta alla declaratoria di illegittimità del licenziamento per giusta causa intimatole dalla società con nota ricevuta in data 19 novembre 2018; a sostegno della decisione, il giudice del gravame ha evidenziato che l’impugnativa stragiudiziale di licenziamento effettuata in data 11 gennaio 2019 con messaggio di posta elettronica certificata, contenente una copia scannerizzata dell’originale, era idonea a soddisfare i requisiti di cui all’art. 6 della l. n. 604 del 1966, tanto più che l’originale in questione era stato poi inviato in forma cartacea il 14 gennaio 2019 (con raccomandata ricevuta dalla società il 17 gennaio 2019) dalla lavoratrice, la quale « con il suo contegno non ha fatto altro che ratificare (vi era anche la firma del suo avvocato) il precedente atto e quindi in presenza di valida procura anteriore si ha ratifica e dunque conferma del primo atto»; il predetto giudice ha aggiunto che l’atto iniziale mai era stato disconosciuto dalla lavoratrice ed anzi ne era stata confermata l’autenticità “per facta concludentia”; pertanto, ha concluso nel senso che la richiesta dello svolgimento del tentativo di conciliazione in data 13 luglio 2019 fosse tardiva, in quanto effettuata oltre i 180 giorni decorrenti dall’impugnativa stragiudiziale; infine,pur ritenendo i sopra illustrati rilievi dirimenti, ha rilevato che, nel merito, l’atto di appello non aveva esposto criticheall’iniziativa datoriale; inoltre , non erano stati reperiti nell’atto di opposizione del giudizio di primo grado alcuni capitoli di prova, néerano stati validamente contestati i dati attinenti alla vicenda che aveva dato origine alla contestazionedisciplinare; per la cassazione della decisione ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], affidato a tre motivi; la “[OSCURATO:SOCIETA].” ha resistito con controricorso;entrambe le parti hanno depositato memoria; il P.G. non ha formulato richieste; chiamata la causa all’adunanza camerale del 6 marzo 2024, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (art. 380 bis 1, secondo comma, c.p.c.). Considerato che: con il primo motivo,la ricorrente - denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 6 della l. n. 604 del 1966, 2702 c.c. e 22 del d.lgs. n. 82 del 2005, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. - si duole che il giudice del gravame, in adesione alla pronunzia di primo grado, abbia accolto l’eccezione di decadenza, attribuendo valida efficacia giuridica alla “pec” inviata in data 11 gennaio 2019 dalla lavoratrice per il tramite del proprio legale, omettendo di considerare che essa ricorrente non aveva effettuato l’impugnativa stragiudiziale in via autonoma, bensì assistita da un legale che, nel rappresentarla, aveva inviato una “pec” allegando in via anticipata una scansione della lettera di impugnazione; in particolare, sostieneche nell’ipotesi in cui la scansione dell’impugnazione cartacea non sia stata sottoscritta digitalmente, essa conserva la natura di mera “copia” per immagine su supporto informatico di documento analogico, la cui efficacia probatoria, ex art. 22 del d.lgs. n. 82 del 2005, sussiste solo se la conformità è attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, oppure se sianostate rispettate le linee guida “AGID” e la conformità all’originale non sia stata espressamente disconosciuta; aggiunge, infine, che, nel caso di specie , l’atto cartaceo scansionato conteneva la sola sottoscrizione del difensore e, quindi, la procedura di trasmissione mediante “pec” da parte del difensore medesimo non poteva certificare la conformità degli atti allegati, occorrendo, pertanto, che l’impugnativa fosse sottoscritta digitalmente; con il secondo motivo - denunziando motivazione contraddittoria e/o apparente, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. - lamenta che il predetto giudice abbia motivato in modo del tutto apparente la mancata assunzione degli elementi istruttori, attinenti al merito della causa, richiesti da essa ricorrente; con il terzo motivo - denunziando violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c. - si duole che la Corte territoriale non abbia riconosciuto la sussistenza dei gravi motivi, ai fini della compensazione delle spese di lite nel procedimento di secondo grado, “in ragione della sussistenza di un dibattito giurisprudenziale intenso e contraddittorio in ordine alle questioni preliminari affrontate nel corso del processo di primo e secondo grado relative alla presunta decadenza dell’azione legale proposta”. Ritenuto che: il primo motivo è inammissibile (con conseguente assorbimento del secondo), poiché non si confronta per intero con la “ratio decidendi” della pronunzia impugnata, nella quale è precisato che, in ogni caso, il successivo invio dell’originale cartaceo -sottoscritto anche dall’avvocato della lavoratrice - , mediante raccomandata, doveva considerarsi espressione di una volontà della lavoratrice medesima di ratificare, con efficacia retroattiva, l’atto contenuto nella cd. “pec”; la sopra illustrata conclusione, decisiva ai fini della statuizione finale - nonché frutto di accertamento di fatto - , non è stata in alcun modo censurata (né avrebbe potuto utilmente esserlo, attesa la preclusione derivante, nel caso, dalla cd. “doppia conforme”);va, ad ogni modo, richiamato un precedente di questa Corte (cfr. Cass. 23/04/2021, n. 10883), che, in vicenda simile, nel confermare la pronunzia di merit o che aveva ritenuto idoneala comunicazione a mezzo “pec” , inviat a dal difensore del lavoratore, cui era allegato un file formato“pdf” contenente la scansionedell ’ impugnazione del licenziamento sottoscritta da entrambi, ha prec i sato che « Le doglianze riportate nel motivo, pur formulate sotto il profilo diviolazioni di legge, si risolvono (…) unica mente in una contestazione della ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito e sulla valutazione probatoria dei documenti, sostanzianti accertamenti di fatto di esclusiva spettanza della Corte di merito e insindacabili in questa sede»; il terzo motivo è altresì da disattendere, poiché «In tema di spese processuali, la facoltà di dispornela compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragionecon una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facolt à , con la conseguenza chela pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l ’ eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanzadi motivazione» (così, tra le altre, Cass. 26/04/2019, n. 11329); segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese, liquidate come in dispositivo; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto. PQM dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in euro 5.000,00 per compensi e in euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello prev