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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 23 febbraio 2023

Cassazione n. 13199/2023

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re Ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 12348/2019 proposto da: V.S.G. [OSCURATO:PERSONA] C .

Sas in persona [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 36 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Giovanni; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] in persona del [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 48 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , rappresenta ta e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Paolo; -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] ( già [OSCURATO:PERSONA] ) , in persona del Procuratore Speciale, elettivamentedomiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 3 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -controricorrente - avverso la sentenza n. 450/2018 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 12/10/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/02/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], con atto notarile [OSCURATO:DATA_NASCITA], acquistava da terzi per il prezzo di € 5.000 un appezzamento di terreno sito in Uri (SS).

Circa un mese dopo (e precisamente con scrittura privata del 26/02/2008) la [OSCURATO:SOCIETA]. acquistava dalla [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., dietro il corrispettivo di € 37.000 + IVA, la progettazione nonché il diritto a costruire nel Comune di Uri un impianto di distribuzione carburanti.

Nel contratto, la [OSCURATO:PERSONA] rinunciava alla costruzione dell'impianto di distribuzione in Uri, da realizzarsi a cura della società [OSCURATO:SOCIETA], e si obbligava a tutte le formalità che sarebbero state necessarie per consentire la presentazione di nuove richieste di autorizzazione per la realizzazione dell'impianto a nome della [OSCURATO:SOCIETA].

Inoltre, la società venditrice metteva a disposizione della [OSCURATO:SOCIETA] stessa tutta la documentazione tecnica inerente le domande autorizzative già presentate.

In data 10/04/2008, [OSCURATO:PERSONA], quale proprietario del terreno, stipulava con la [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. un contratto preliminare mediante il quale (in particolare, per effetto delle clausole di cui agli artt. 2-5) si obbligava, dietro la ricezione della somma di € 70.000,00 a far divenire essa società proprietaria esclusiva dell'appezzamento di terreno nonché prestava l'assenso, quale proprietario del terreno, affinché tutti i provvedimenti amministrativi autorizzativirichiesti dalla [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. fossero trasferiti alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l..

Quanto alla scelta del gestore, l'art 8 del citato preliminare del 10.04.2008 stabiliva: La parte promittente acquirente, si impegna a concedere alla parte promittente venditrice, per sé o persona da nominarsi, la gestione dell'impianto carburanti e lubrificanti, del punto ristoro-bar, che sarà realizzata a completamento dell'impianto carburanti e lubrificanti.

Le modalità ed i termini della suddetta gestione saranno determinati dalle parti con separato contratto .

In data 25/6/2009 intervenivano un atto notarile ed una scrittura privata (successivamente registrata): -con l’atto notarile lo Scarpa trasferiva alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. l'appezzamento di terreno sito in Uri, che identificava nell'atto, e riceveva la restante somma di € 35.000,00, venendo così integralmente soddisfatto per quanto si era impegnato a trasferire con il preliminare del 10/04/2008; -con la scrittura privata (registrata), la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. si impegnava, a partire dalla consegna dei lavori e collaudo, a cedere e garantire allo Scarpa o a persona fisica o giuridica da questa designata, la gestione per anni sei, rinnovabili, del punto vendita(punto distribuzione carburanti, GPL e derivati) in fase di realizzazione nel Comune di Uri (art 2); si impegnava altresì a concedere allo Scarpa o a persona fisica o giuridica da questi designata, che ne avrebbe assunto gli oneri relativi, la gestione del punto bar-ristoro che sarebbe sorto nell'ambito del punto vendita carburanti, a titolo di gestione esclusiva permanente a parità di condizioni riferite agli esercizi similari del luogo, vita natural durante (art 3).

In data 3/7/2009 la [OSCURATO:SOCIETA] stipulava con [OSCURATO:PERSONA], poi divenuta [OSCURATO:PERSONA], un contratto di affitto di ramo di azienda, avente per oggetto tutto l'impianto di distribuzione carburanti.

In data 20/9/2009 la [OSCURATO:PERSONA] affidava alla società convenuta VSG la gestione dell'impianto di distribuzione carburanti sito in Uri, e in pari data le medesime parti stipulavano anche un ulteriore contratto collegato relativo alla fornitura di carburanti, per la durata di anni 6 e mesi sei, che prevedeva una clausola risolutiva espressa in caso di inadempimento, nonché una penale per ritardata consegna e per chiusura anticipata. 2.[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Sassari la V.S.G. di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], per sentire dichiarato risolti i contratti di comodato petrolifero e di fornitura conclusi in data 20/9/2009, di cui sopra, in forza della clausola risolutiva ivi prevista ovvero, in subordine, per grave inadempimento della controparte, con condanna della stessa al risarcimento dei danni.

Si costituiva la società V.S.G., nonché [OSCURATO:PERSONA] quale socio accomandatario della società, i quali: a) contestavano l'atto introduttivo in quanto infondato; b) proponevano domanda riconvenzionale di risoluzione nei confronti della attrice [OSCURATO:PERSONA] relativamente ai medesimi contratti di cessione gratuita dell'uso dell'impianto di distribuzione dei prodotti petroliferi e di fornitura di carburanti, stipulati in data 20/9/2009 con la società V.S.G.; c) chiedevano di essere autorizzati a chiamare in causa la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. venditrice dei beni, in forza del contratto preliminare di vendita con lo Scarpa in data 25/6/2009, affinché il Giudice adito pronunciasse la risoluzione anche del contratto preliminare stipulato il 25/06/2009 tra lo Scarpa e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., terza chiamata in causa, per grave inadempimento di quest'ultima - e, per l'effetto, condannasse [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. al risarcimento di tutti i danni causati ai convenuti – e condannasse altresì la terza chiamata al pagamento della somma da determinarsi a titolo di risarcimento del danno, in tesi difensiva derivante dalla mancata gestione del punto bar ristoro.

Autorizzata e disposta la chiamata si costituiva ritualmente la società chiamata, che domandava il rigetto delia domanda attorea.

La causa veniva istruita mediante espletamento della prova testimoniale e interrogatorio formale dell'attore.

Il Tribunale di Sassari con sentenza n.43/2016: -accoglieva la domanda attorea e dichiarava risolti, per fatto e colpa della società convenuta i contratti di comodato e fornitura del20/9/2009 in conseguenza dell'esercizio da parte della società attrice della clausola risolutiva ivi espressa; -condannava i convenuti in solido al pagamento, in favore di parte attrice, della somma di € 198.000,00; -condannava i convenuti a restituire alla parte attrice il locale bar-ristoro e il serbatoio GPL annessi all' impianto di distribuzione; -in accoglimento della domanda proposta dalla terza chiamata, dichiarava risolto per fatto e colpa dello Scarpa il contratto preliminare di vendita da costui stipulato con la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; -condannava infine gli attori in solido alla rifusione delle spese di lite nei confronti di entrambe le parti costituite.3.

Avverso tale sentenza proponevano appello entrambi i soccombenti, censurando, con un unico e articolato motivo, la erroneità della valutazione data dal primo giudice al compendio probatorio acquisito e, di conseguenza, la erroneità dell’accoglimento della domanda principale e la erroneità del rigetto della domanda riconvenzionale da essi proposta.

Si costituiva la appellata [OSCURATO:SOCIETA]., che chiedeva: in via preliminare, dichiararsi la inammissibilità dell'appello per mancanza di una formulazione specifica dei motivi di gravame e, nel merito, la conferma della sentenza impugnata, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite oltre i danni richiesti ai sensi dell'art 96 cpc.

Si costituiva infine anche la società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in persona del legale rappresentante che chiedeva la conferma della sentenza emessa con favore di spese.

La Sezione di Sassari della Corte di appello di Cagliari, con sentenza 450/2018, confermava integralmente la sentenza di primo grado.

4. Avverso la sentenza della corte territoriale ha proposto ricorso la società VSG.

Hanno resistito con distinti controricorsi: - la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., che si è opposta all’accoglimento del primo motivo di ricorso, vertendo lo stesso su un fatto del tutto nuovo rispetto ai fatti dibattuti nei precedenti gradi di giudizio e comunque coperto dal giudicato, non essendo stato impugnato il capo della sentenza impugnata nel quale la Corte territoriale (p. 15) ha affermato che: “Correttamente il primo giudice riteneva che gli appellanti non avevano alcun titolo per la detenzione e non essendo mai stato sottoscritto alcun contratto relativamente alla gestione del punto bar e di ristoro detenuto, non essendo ovviamente a tal fine idoneo il contratto preliminare originariamente stipulato con la [OSCURATO:SOCIETA].

Ed infatti nel contratto di cessione di ramo di azienda, il locale bar ristoro è stato ceduto alla TotalErg insieme al distributore ; - la società Italiana [OSCURATO:SOCIETA]., che, ol tre ad eccepire l’inammissibilità del primo motivo (in particolare, per assoluta novità della questione su cui si fondava, e per intervenuto giudicato), ha contestato l’ammissibilità e comunque la fondatezza anche degli altri tre motivi.

La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 - bis.1. c.p.c.

Il Procuratore Generale presso la Corte non ha depositato conclusioni.

I Difensori di parte ricorrente e della resistente [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. hanno depositato memorie con le quali hanno insistito nell’accoglimento delle rispettive conclusioni, nonché note spese. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso della società VSG e di [OSCURATO:PERSONA] è affidato a quattro motivi

1.1. Con il primo motivo, parte ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2558 c.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.) nella parte in cui la corte territoriale non ha considerato che, non avendo carattere personale il contratto preliminare intercorso con la società [OSCURATO:SOCIETA], a seguito del contratto di affitto di ramo di azienda intercorso tra detta società e [OSCURATO:PERSONA] (poi divenuta [OSCURATO:PERSONA]), quest’ultima era subentrata alla prima, con la conseguenza che, da un lato, il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] era nella piena e legittima detenzione del punto bar - ristoro (proprio perché detta detenzione era l’effetto e/o la conseguenza giuridica del contratto preliminare, che lo steso aveva stipulato con la società [OSCURATO:SOCIETA], alla quale era subentrato [OSCURATO:PERSONA]); e, dall’altro, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto adempiere tutte le obbligazioni previste nel preliminare (e, in particolare, quelle di cui all’art. 3).

Osserva ancora che il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], in data 20 gennaio 2010, quando ancora non sapeva del contratto di affitto di azienda, sulla base del contratto preliminare (già stipulato con la società [OSCURATO:SOCIETA]) aveva ottenuto dal Comune di Uri regolare DUAAP in relazione alla gestione del bar ristoro; e che di fatto aveva gestito detto bar per circa un anno.

In definitiva, secondo parte ricorrente, contrariamente a quanto ritenuto dalla corte territoriale, lo Scarpa aveva un duplice titolo per detenere il bar ristoro: il contratto preliminare del 25 giugno 2009 e la gestione di fatto condotta per un anno a decorrere dalla stipula dei contratti con [OSCURATO:PERSONA].

1.2. Con il secondo motivo , parte ricorrente denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo e la violazione o la falsa applicazione degli artt. 1175, 1375, 1366 e 1456 (in relazione all’art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c.) nella parte in cui la corte territoriale, da un lato, ha omesso di valutare più fatti che hanno determinato un errore motivazionale, e, dall’altro, ha ritenuto pacifico l’inadempimento dello Scarpa in relazione ai contratti di comodato petrolifero e di fornitura in esclusiva conclusi in data 20 settembre 2009 (e, conseguentemente, nella parte in cui la corte territoriale ha confermato la sentenza di primo grado, che aveva accolto la domanda di risoluzione).

Deduce parte ricorrente che, in presenza di una clausola risolutiva espressa, i contraenti sono tenuti a rispettare il principio generale della buona fede ed il divieto di abuso del diritto, preservando l’uno gli interessi dell’altro.

Pertanto, il principio di buona fede si pone, nell’ambito della fattispecie dell’art. 1456 c.c., come canone di valutazione sia dell’esistenza dell’inadempimento sia del conseguente legittimo esercizio del potere unilaterale di risolvere il contratto, al fine di evitarne l’abuso ed impedirne l’esercizio ove contrario ad essa.

Parte ricorrente si duole che la Corte territoriale ha omesso di considerare una serie di fatti decisivi, che aveva descritto in comparsa di risposta, e rileva che la corte di merito, se avesse valutato tali fatti, sarebbe giunta alla conclusione che il comportamento dello Scarpa era stato improntato secondo buona fede, mentre non lo era stato quello della sua controparte.

Sostiene ancora parte ricorrente che, ai fini della risoluzione di diritto ex art. 1456, è necessaria non soltanto la sussistenza dell’inadempimento ma anche la sua imputabilità, mentre nel caso di specie non avrebbe dovuto essere considerato imputabile allo Scarpa l’inadempimento alla luce della circostanza che questi, dopo circa due mesi dall’inizio dell’attività, aveva concordato con [OSCURATO:PERSONA] l’apertura di una linea di credito mediante polizza fideiussoria in vista di una dilazione nei pagamenti del carburante, ma che tale polizza non era mai stata attivata dalla controparte.

Rileva infine parte ricorrente che [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato di avvalersi della clausola risolutiva espressa soltanto in data 8 settembre 2011, quando erano già decorsi circa 18 mesi dalla prima fornitura e circa 11 mesi dalla seconda fornitura, evidenziando così di tollerare il contestato inadempimento (proprio perché in possesso di una fideiussione che poteva sempre attivare).

In definitiva, secondo parte ricorrente, la Corte, in riforma della sentenza di primo grado, avrebbe dovuto escludere la sussistenza del suo inadempimento e quindi dei presupposti per dichiarare risolto il contratto

1.3. Con il terzo motivo, parte ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione dell’art. 1456 (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.) nella parte in cui la corte territoriale ha ritenuto che lo Scarpa fosse stato inadempiente per “violazione dell’obbligo di mantenere operativo il locale”, cioè per violazione di un obbligo che non era previsto della clausola risolutiva espressa, di cui al combinato disposto degli artt. 15 e 13 del contratto di cessione gratuita.

Deduce parte ricorrente che, contrariamente a quanto ritenuto dalla corte territoriale, il fatto concreto realizzato dallo Scarpa è stato (non la “chiusura illegittima del punto vendita”, che era per l’appunto il fatto contemplato dalla clausola risolutiva espressa, ma, come confermato dalla [OSCURATO:PERSONA] con lettera del 21 luglio 2011) il tenere il punto vendita medesimo sprovvisto di carburante (cioè un fatto che non rientrava tra le ipotesi specificatamente previste al fine di avvalersi della clausola risolutiva espressa).

1.4. Con il quarto ed ultimo motivo, parte ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 1456 e 1341 c.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.) nella parte in cui la corte territoriale, pur potendo rilevare d’ufficio l’esistenza di clausole vessatorie, non ha ritenuto tale la clausola risolutiva espressa (contenuta nell’art. 15 del contratto di gestione e nell’art. 16 del collegato contratto di fornitura), benché tali contratti fossero stati predisposti soltanto da [OSCURATO:PERSONA], come riferito dal teste [OSCURATO:PERSONA] e fossero pertanto sottoposti alla disciplina delle clausole vessatorie.

Sostiene, in particolare, che la vessatorietà della clausola risolutiva espressa, prevista dall’art. 16 del contratto di fornitura, sarebbe comprovata dal fatto che la risoluzione automatica del contratto era subordinata all’inadempimento dei termini e delle modalità di pagamento di qualsiasi ammontare.

E che l’unica sottoscrizione apposta ad una serie di clausole - di cui alcune vessatorie ed altre no, come si verifica nel caso di specie - non rispondeva al requisito dell’autonoma sottoscrizione ai fini della validità della stessa.

In definitiva, secondo parte ricorrente, la clausola risolutiva espressa, avendo carattere vessatorio e non essendo specificatamente approvata per iscritto, sarebbe nulla e tale nullità sarebbe rilevabile in ogni stato e grado di giudizio.

2. Il ricorso è inammissibile.

2.1. Preliminarmente si rileva che la Sezione di Sassari della Corte di appello di Cagliari, nella sentenza impugnata - dopo aver rigettato l’eccezione di inammissibilità dell’appello (pp.5-6); e dopo aver ricostruito in fatto la vicenda (nei termini sopra ricordati, alle pp. 6-8) –ha ritenuto corretta la valutazione del primo giudice: -sia in ordine all’inadempimento della società convenuta VGS con riferimento ai contratti di comodato gratuito dell’impianto e fornitura stipulati tra la [OSCURATO:PERSONA] e la VSG di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] (pp. 9-10); -sia in ordine ai risultati dell’espletata attività istruttoria, dalla quale nonè risultata provata la violazione degli obblighi di buona fede e correttezza da parte della TotalErg o della [OSCURATO:SOCIETA], né alcun abuso della loro posizione dominante (pp.10-13); -sia in ordine agli impegni assunti dalla società [OSCURATO:SOCIETA] in relazione alla scrittura privata 25/6/2009 (p. 14).

Infine, la Corte ha ritenuto inammissibile e comunque infondata la domanda, proposta soltanto in appello (di condanna della [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione del locale bar per cui è causa) sul presupposto, non dichiarato nel giudizio di merito di primo grado, che il titolo che legittimava la detenzione e la gestione del locale sarebbe stato un contratto di comodato concluso con la società [OSCURATO:SOCIETA] (pp.14-15).

2.2. Ciò posto, l’inammissibilità del primo motivo di ricorso consegue al fatto che: a) il thema decidendumdi entrambi i gradi di giudizio, in relazione al locale bar, è stata la questione dell’inadempimento (escluso da entrambi i giudici di merito) della società [OSCURATO:SOCIETA] in ordine al preteso obbligo di far conseguire la gestione del locale agli odierni ricorrenti, ragion per cui è da considerarsi nuova la questione (dedotta nel motivo in esame) dell’inadempimento della società [OSCURATO:PERSONA], per essere la stessa subentrata nel contratto preliminare per effetto della cessione del ramo d’azienda avvenuta da parte di [OSCURATO:SOCIETA]; b) detta questione, oltre ad essere nuova, contrasta con il fatto (affermato dalla sentenza di primo grado, non oggetto di alcun specifico motivo di appello e, pertanto, coperto da giudicato) per cui il contratto preliminare è stato concluso dalla società [OSCURATO:SOCIETA] con lo Scarpa; c) gli odierni ricorrenti non hanno impugnato con autonomo motivo di ricorso la sentenza della corte territoriale nella parte in cui la stessa ha statuito la non idoneità del contratto preliminare a consentire la detenzione del locale bar in loro capo; d) la questione dell’esistenza di un contratto di gestione non risulta essere stata dedotta in entrambi i gradi del precedente giudizio di merito; e) la Corte territoriale ha ritenuto inammissibile e infondata la questione dell’esistenza di un contratto di comodato tra la società [OSCURATO:SOCIETA] e lo Scarpa, ma i relativi capi non hanno formato oggetto di ricorso, ragion per cui è da intendersi coperto da giudicato il fatto che, nel caso di specie, non è intervenuto alcun contratto di comodato che legittimasse la gestione del locale bar da parte dello Scarpa.

2.3. L’inammissibilità del secondo motivo consegue: a) al fatto che, in caso di c.d.

“doppia conforme”, ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., non si può eccepire il vizio di cui all’art. 360 primo comma n. 5 c.p.c., ove la sentenza di appello abbia confermato quella di primo grado, salvo che il ricorrente non dimostri che sono diverse tra loro le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e le ragioni di fatto poste a base della decisione di secondo grado: orbene, nel caso di specie, la sentenza di secondo grado ha confermato quella di primo grado, ma parte ricorrente non ha affatto dimostrato la suddetta diversità; b) al fatto che,attraverso la formulata censura, i ricorrenti mirano a promuovere una non consentita rinnovazione del giudizio di fatto, esperito in maniera conforme da entrambi i giudici di merito, in vista di una diversa valutazione (preclusa a questa Corte) in ordine alla legittimità dell’esercizio da parte della società petrolifera della clausola risolutiva espressa: in sostanza, gli odierni ricorrenti, con il motivo in esame, hanno inteso rimettere in discussione la congruità della complessiva valutazione del materiale probatorio, operata nella sentenza impugnata, denunciando così inammissibilmente l’errata ricognizione della fattispecie concreta; c) al fatto che il motivo, anche a voler prescindere dai profili di inammissibilità sopra indicati, sarebbe comunque inammissibile perché, per la sua valutazione nel merito cassatorio, richiederebbe l’accesso agli atti ed ai documenti del giudizio di merito, non apparendo autosufficiente sul punto il contenuto letterale del ricorso; d) al fatto che entrambi i giudici di merito hanno preso in considerazione i comportamenti tenuti dalle parti, pervenendo alla conclusione (non suscettibile di emenda, in quanto adeguatamente motivata) che i comportamenti tenuti dagli odierni ricorrenti abbiano legittimato la risoluzione di diritto dei contratti per cui è causa, mentre quelli tenuti dalle odierne società resistenti siano stati conformi a buona fede e correttezza; e) al fatto che alcune delle circostanze lamentate in ricorso (in relazione all’attivazione della polizza ed alla tolleranza di [OSCURATO:PERSONA]), oltre ad essere state in esso dedotte per la prima volta in questa sede, impongono una nuova valutazione dei fatti, che, come già rilevato, è preclusa in questa sede.

2.4. L’inammissibilità del terzo motivo consegue: a) al fatto che i ricorrenti hanno dedotto per la prima volta, nel presente giudizio di legittimità, il fatto storico che il punto vendita non era stato chiuso, ma era rimasto privo di carburante; b) al fatto che la sentenza di primo grado si fondava sul presupposto che l’impianto di distribuzione del carburante, per cui è causa, era stato chiuso alle vendite a far data dall’agosto del 2011, e tale presupposto non ha formato oggetto di uno specifico motivo di appello, per cui deve intendersi coperto dal giudicato; c) al fatto che il motivo si risolve in una sostanziale richiesta di riesame nel merito del materiale probatorio; d) al fatto che, anche a voler prescindere dai profili di inammissibilità fin qui indicati, il motivo sarebbe comunque inammissibile perché, al pari del motivo che precede, per la sua valutazione nel merito cassatorio, richiederebbe l’accesso agli atti ed ai documenti del giudizio di merito (e, in particolare alla sentenza di primo grado, alle lettere 21/07/2011 e 8/9/2011 della [OSCURATO:PERSONA] ed agli articoli 13 e 15 del contratto di comodato), non apparendo neppure sul punto autosufficiente il contenuto letterale del ricorso.

2.5. L’inammissibilità del quarto ed ultimo motivo consegue: a) al fatto che, da un lato, secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte, le clausole risolutive espresse non hanno natura di clausole vessatorie, e, dall’altro, dall’esame del motivo non si evincono elementi per modificare tale orientamento; b) al fatto che detto motivo chiede a questa Corte di valutare il carattere vessatorio o meno della clausole contenute nel contratto di fornitura per le quali è stata richiesta la doppia sottoscrizione; c) al fatto che l’illustrazione del motivo non riproduce testualmente dette clausole, così dimostrando anche sul punto un insanabile difetto di autosufficienza già sopra rilevato in relazione agli altri motivi.

3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese sostenute da entrambe le parti resistenti, nonché la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez.

U. 20 febbraio 2020 n. 4315).

P.Q.M.

La Corte: -dichiara inammissibile il ricorso; - condanna parte ricorrente al pag amento delle spese del presente giudizio, spese che liquida, quanto alla società Italiana [OSCURATO:SOCIETA], in euro 4.760 per compensi, e, quanto alla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in euro 3.760 per compensi, oltre, per ciascuna delle parti resistenti, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re Ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 12348/2019 proposto da: V.S.G. [OSCURATO:PERSONA] C . Sas in persona [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 36 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Giovanni; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] in persona del [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 48 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , rappresenta ta e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Paolo; -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] ( già [OSCURATO:PERSONA] ) , in persona del Procuratore Speciale, elettivamentedomiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 3 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -controricorrente - avverso la sentenza n. 450/2018 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 12/10/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/02/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], con atto notarile [OSCURATO:DATA_NASCITA], acquistava da terzi per il prezzo di € 5.000 un appezzamento di terreno sito in Uri (SS). Circa un mese dopo (e precisamente con scrittura privata del 26/02/2008) la [OSCURATO:SOCIETA]. acquistava dalla [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., dietro il corrispettivo di € 37.000 + IVA, la progettazione nonché il diritto a costruire nel Comune di Uri un impianto di distribuzione carburanti. Nel contratto, la [OSCURATO:PERSONA] rinunciava alla costruzione dell'impianto di distribuzione in Uri, da realizzarsi a cura della società [OSCURATO:SOCIETA], e si obbligava a tutte le formalità che sarebbero state necessarie per consentire la presentazione di nuove richieste di autorizzazione per la realizzazione dell'impianto a nome della [OSCURATO:SOCIETA]. Inoltre, la società venditrice metteva a disposizione della [OSCURATO:SOCIETA] stessa tutta la documentazione tecnica inerente le domande autorizzative già presentate. In data 10/04/2008, [OSCURATO:PERSONA], quale proprietario del terreno, stipulava con la [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. un contratto preliminare mediante il quale (in particolare, per effetto delle clausole di cui agli artt. 2-5) si obbligava, dietro la ricezione della somma di € 70.000,00 a far divenire essa società proprietaria esclusiva dell'appezzamento di terreno nonché prestava l'assenso, quale proprietario del terreno, affinché tutti i provvedimenti amministrativi autorizzativirichiesti dalla [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. fossero trasferiti alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.. Quanto alla scelta del gestore, l'art 8 del citato preliminare del 10.04.2008 stabiliva: La parte promittente acquirente, si impegna a concedere alla parte promittente venditrice, per sé o persona da nominarsi, la gestione dell'impianto carburanti e lubrificanti, del punto ristoro-bar, che sarà realizzata a completamento dell'impianto carburanti e lubrificanti. Le modalità ed i termini della suddetta gestione saranno determinati dalle parti con separato contratto . In data 25/6/2009 intervenivano un atto notarile ed una scrittura privata (successivamente registrata): -con l’atto notarile lo Scarpa trasferiva alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. l'appezzamento di terreno sito in Uri, che identificava nell'atto, e riceveva la restante somma di € 35.000,00, venendo così integralmente soddisfatto per quanto si era impegnato a trasferire con il preliminare del 10/04/2008; -con la scrittura privata (registrata), la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. si impegnava, a partire dalla consegna dei lavori e collaudo, a cedere e garantire allo Scarpa o a persona fisica o giuridica da questa designata, la gestione per anni sei, rinnovabili, del punto vendita(punto distribuzione carburanti, GPL e derivati) in fase di realizzazione nel Comune di Uri (art 2); si impegnava altresì a concedere allo Scarpa o a persona fisica o giuridica da questi designata, che ne avrebbe assunto gli oneri relativi, la gestione del punto bar-ristoro che sarebbe sorto nell'ambito del punto vendita carburanti, a titolo di gestione esclusiva permanente a parità di condizioni riferite agli esercizi similari del luogo, vita natural durante (art 3). In data 3/7/2009 la [OSCURATO:SOCIETA] stipulava con [OSCURATO:PERSONA], poi divenuta [OSCURATO:PERSONA], un contratto di affitto di ramo di azienda, avente per oggetto tutto l'impianto di distribuzione carburanti. In data 20/9/2009 la [OSCURATO:PERSONA] affidava alla società convenuta VSG la gestione dell'impianto di distribuzione carburanti sito in Uri, e in pari data le medesime parti stipulavano anche un ulteriore contratto collegato relativo alla fornitura di carburanti, per la durata di anni 6 e mesi sei, che prevedeva una clausola risolutiva espressa in caso di inadempimento, nonché una penale per ritardata consegna e per chiusura anticipata. 2.[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Sassari la V.S.G. di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], per sentire dichiarato risolti i contratti di comodato petrolifero e di fornitura conclusi in data 20/9/2009, di cui sopra, in forza della clausola risolutiva ivi prevista ovvero, in subordine, per grave inadempimento della controparte, con condanna della stessa al risarcimento dei danni. Si costituiva la società V.S.G., nonché [OSCURATO:PERSONA] quale socio accomandatario della società, i quali: a) contestavano l'atto introduttivo in quanto infondato; b) proponevano domanda riconvenzionale di risoluzione nei confronti della attrice [OSCURATO:PERSONA] relativamente ai medesimi contratti di cessione gratuita dell'uso dell'impianto di distribuzione dei prodotti petroliferi e di fornitura di carburanti, stipulati in data 20/9/2009 con la società V.S.G.; c) chiedevano di essere autorizzati a chiamare in causa la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. venditrice dei beni, in forza del contratto preliminare di vendita con lo Scarpa in data 25/6/2009, affinché il Giudice adito pronunciasse la risoluzione anche del contratto preliminare stipulato il 25/06/2009 tra lo Scarpa e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., terza chiamata in causa, per grave inadempimento di quest'ultima - e, per l'effetto, condannasse [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. al risarcimento di tutti i danni causati ai convenuti – e condannasse altresì la terza chiamata al pagamento della somma da determinarsi a titolo di risarcimento del danno, in tesi difensiva derivante dalla mancata gestione del punto bar ristoro. Autorizzata e disposta la chiamata si costituiva ritualmente la società chiamata, che domandava il rigetto delia domanda attorea. La causa veniva istruita mediante espletamento della prova testimoniale e interrogatorio formale dell'attore. Il Tribunale di Sassari con sentenza n.43/2016: -accoglieva la domanda attorea e dichiarava risolti, per fatto e colpa della società convenuta i contratti di comodato e fornitura del20/9/2009 in conseguenza dell'esercizio da parte della società attrice della clausola risolutiva ivi espressa; -condannava i convenuti in solido al pagamento, in favore di parte attrice, della somma di € 198.000,00; -condannava i convenuti a restituire alla parte attrice il locale bar-ristoro e il serbatoio GPL annessi all' impianto di distribuzione; -in accoglimento della domanda proposta dalla terza chiamata, dichiarava risolto per fatto e colpa dello Scarpa il contratto preliminare di vendita da costui stipulato con la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; -condannava infine gli attori in solido alla rifusione delle spese di lite nei confronti di entrambe le parti costituite.3. Avverso tale sentenza proponevano appello entrambi i soccombenti, censurando, con un unico e articolato motivo, la erroneità della valutazione data dal primo giudice al compendio probatorio acquisito e, di conseguenza, la erroneità dell’accoglimento della domanda principale e la erroneità del rigetto della domanda riconvenzionale da essi proposta. Si costituiva la appellata [OSCURATO:SOCIETA]., che chiedeva: in via preliminare, dichiararsi la inammissibilità dell'appello per mancanza di una formulazione specifica dei motivi di gravame e, nel merito, la conferma della sentenza impugnata, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite oltre i danni richiesti ai sensi dell'art 96 cpc. Si costituiva infine anche la società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in persona del legale rappresentante che chiedeva la conferma della sentenza emessa con favore di spese. La Sezione di Sassari della Corte di appello di Cagliari, con sentenza 450/2018, confermava integralmente la sentenza di primo grado. 4. Avverso la sentenza della corte territoriale ha proposto ricorso la società VSG. Hanno resistito con distinti controricorsi: - la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., che si è opposta all’accoglimento del primo motivo di ricorso, vertendo lo stesso su un fatto del tutto nuovo rispetto ai fatti dibattuti nei precedenti gradi di giudizio e comunque coperto dal giudicato, non essendo stato impugnato il capo della sentenza impugnata nel quale la Corte territoriale (p. 15) ha affermato che: “Correttamente il primo giudice riteneva che gli appellanti non avevano alcun titolo per la detenzione e non essendo mai stato sottoscritto alcun contratto relativamente alla gestione del punto bar e di ristoro detenuto, non essendo ovviamente a tal fine idoneo il contratto preliminare originariamente stipulato con la [OSCURATO:SOCIETA]. Ed infatti nel contratto di cessione di ramo di azienda, il locale bar ristoro è stato ceduto alla TotalErg insieme al distributore ; - la società Italiana [OSCURATO:SOCIETA]., che, ol tre ad eccepire l’inammissibilità del primo motivo (in particolare, per assoluta novità della questione su cui si fondava, e per intervenuto giudicato), ha contestato l’ammissibilità e comunque la fondatezza anche degli altri tre motivi. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 - bis.1. c.p.c. Il Procuratore Generale presso la Corte non ha depositato conclusioni. I Difensori di parte ricorrente e della resistente [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. hanno depositato memorie con le quali hanno insistito nell’accoglimento delle rispettive conclusioni, nonché note spese. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso della società VSG e di [OSCURATO:PERSONA] è affidato a quattro motivi 1.1. Con il primo motivo, parte ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2558 c.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.) nella parte in cui la corte territoriale non ha considerato che, non avendo carattere personale il contratto preliminare intercorso con la società [OSCURATO:SOCIETA], a seguito del contratto di affitto di ramo di azienda intercorso tra detta società e [OSCURATO:PERSONA] (poi divenuta [OSCURATO:PERSONA]), quest’ultima era subentrata alla prima, con la conseguenza che, da un lato, il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] era nella piena e legittima detenzione del punto bar - ristoro (proprio perché detta detenzione era l’effetto e/o la conseguenza giuridica del contratto preliminare, che lo steso aveva stipulato con la società [OSCURATO:SOCIETA], alla quale era subentrato [OSCURATO:PERSONA]); e, dall’altro, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto adempiere tutte le obbligazioni previste nel preliminare (e, in particolare, quelle di cui all’art. 3). Osserva ancora che il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], in data 20 gennaio 2010, quando ancora non sapeva del contratto di affitto di azienda, sulla base del contratto preliminare (già stipulato con la società [OSCURATO:SOCIETA]) aveva ottenuto dal Comune di Uri regolare DUAAP in relazione alla gestione del bar ristoro; e che di fatto aveva gestito detto bar per circa un anno. In definitiva, secondo parte ricorrente, contrariamente a quanto ritenuto dalla corte territoriale, lo Scarpa aveva un duplice titolo per detenere il bar ristoro: il contratto preliminare del 25 giugno 2009 e la gestione di fatto condotta per un anno a decorrere dalla stipula dei contratti con [OSCURATO:PERSONA]. 1.2. Con il secondo motivo , parte ricorrente denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo e la violazione o la falsa applicazione degli artt. 1175, 1375, 1366 e 1456 (in relazione all’art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c.) nella parte in cui la corte territoriale, da un lato, ha omesso di valutare più fatti che hanno determinato un errore motivazionale, e, dall’altro, ha ritenuto pacifico l’inadempimento dello Scarpa in relazione ai contratti di comodato petrolifero e di fornitura in esclusiva conclusi in data 20 settembre 2009 (e, conseguentemente, nella parte in cui la corte territoriale ha confermato la sentenza di primo grado, che aveva accolto la domanda di risoluzione). Deduce parte ricorrente che, in presenza di una clausola risolutiva espressa, i contraenti sono tenuti a rispettare il principio generale della buona fede ed il divieto di abuso del diritto, preservando l’uno gli interessi dell’altro. Pertanto, il principio di buona fede si pone, nell’ambito della fattispecie dell’art. 1456 c.c., come canone di valutazione sia dell’esistenza dell’inadempimento sia del conseguente legittimo esercizio del potere unilaterale di risolvere il contratto, al fine di evitarne l’abuso ed impedirne l’esercizio ove contrario ad essa. Parte ricorrente si duole che la Corte territoriale ha omesso di considerare una serie di fatti decisivi, che aveva descritto in comparsa di risposta, e rileva che la corte di merito, se avesse valutato tali fatti, sarebbe giunta alla conclusione che il comportamento dello Scarpa era stato improntato secondo buona fede, mentre non lo era stato quello della sua controparte. Sostiene ancora parte ricorrente che, ai fini della risoluzione di diritto ex art. 1456, è necessaria non soltanto la sussistenza dell’inadempimento ma anche la sua imputabilità, mentre nel caso di specie non avrebbe dovuto essere considerato imputabile allo Scarpa l’inadempimento alla luce della circostanza che questi, dopo circa due mesi dall’inizio dell’attività, aveva concordato con [OSCURATO:PERSONA] l’apertura di una linea di credito mediante polizza fideiussoria in vista di una dilazione nei pagamenti del carburante, ma che tale polizza non era mai stata attivata dalla controparte. Rileva infine parte ricorrente che [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato di avvalersi della clausola risolutiva espressa soltanto in data 8 settembre 2011, quando erano già decorsi circa 18 mesi dalla prima fornitura e circa 11 mesi dalla seconda fornitura, evidenziando così di tollerare il contestato inadempimento (proprio perché in possesso di una fideiussione che poteva sempre attivare). In definitiva, secondo parte ricorrente, la Corte, in riforma della sentenza di primo grado, avrebbe dovuto escludere la sussistenza del suo inadempimento e quindi dei presupposti per dichiarare risolto il contratto 1.3. Con il terzo motivo, parte ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione dell’art. 1456 (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.) nella parte in cui la corte territoriale ha ritenuto che lo Scarpa fosse stato inadempiente per “violazione dell’obbligo di mantenere operativo il locale”, cioè per violazione di un obbligo che non era previsto della clausola risolutiva espressa, di cui al combinato disposto degli artt. 15 e 13 del contratto di cessione gratuita. Deduce parte ricorrente che, contrariamente a quanto ritenuto dalla corte territoriale, il fatto concreto realizzato dallo Scarpa è stato (non la “chiusura illegittima del punto vendita”, che era per l’appunto il fatto contemplato dalla clausola risolutiva espressa, ma, come confermato dalla [OSCURATO:PERSONA] con lettera del 21 luglio 2011) il tenere il punto vendita medesimo sprovvisto di carburante (cioè un fatto che non rientrava tra le ipotesi specificatamente previste al fine di avvalersi della clausola risolutiva espressa). 1.4. Con il quarto ed ultimo motivo, parte ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 1456 e 1341 c.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.) nella parte in cui la corte territoriale, pur potendo rilevare d’ufficio l’esistenza di clausole vessatorie, non ha ritenuto tale la clausola risolutiva espressa (contenuta nell’art. 15 del contratto di gestione e nell’art. 16 del collegato contratto di fornitura), benché tali contratti fossero stati predisposti soltanto da [OSCURATO:PERSONA], come riferito dal teste [OSCURATO:PERSONA] e fossero pertanto sottoposti alla disciplina delle clausole vessatorie. Sostiene, in particolare, che la vessatorietà della clausola risolutiva espressa, prevista dall’art. 16 del contratto di fornitura, sarebbe comprovata dal fatto che la risoluzione automatica del contratto era subordinata all’inadempimento dei termini e delle modalità di pagamento di qualsiasi ammontare. E che l’unica sottoscrizione apposta ad una serie di clausole - di cui alcune vessatorie ed altre no, come si verifica nel caso di specie - non rispondeva al requisito dell’autonoma sottoscrizione ai fini della validità della stessa. In definitiva, secondo parte ricorrente, la clausola risolutiva espressa, avendo carattere vessatorio e non essendo specificatamente approvata per iscritto, sarebbe nulla e tale nullità sarebbe rilevabile in ogni stato e grado di giudizio. 2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Preliminarmente si rileva che la Sezione di Sassari della Corte di appello di Cagliari, nella sentenza impugnata - dopo aver rigettato l’eccezione di inammissibilità dell’appello (pp.5-6); e dopo aver ricostruito in fatto la vicenda (nei termini sopra ricordati, alle pp. 6-8) –ha ritenuto corretta la valutazione del primo giudice: -sia in ordine all’inadempimento della società convenuta VGS con riferimento ai contratti di comodato gratuito dell’impianto e fornitura stipulati tra la [OSCURATO:PERSONA] e la VSG di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] (pp. 9-10); -sia in ordine ai risultati dell’espletata attività istruttoria, dalla quale nonè risultata provata la violazione degli obblighi di buona fede e correttezza da parte della TotalErg o della [OSCURATO:SOCIETA], né alcun abuso della loro posizione dominante (pp.10-13); -sia in ordine agli impegni assunti dalla società [OSCURATO:SOCIETA] in relazione alla scrittura privata 25/6/2009 (p. 14). Infine, la Corte ha ritenuto inammissibile e comunque infondata la domanda, proposta soltanto in appello (di condanna della [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione del locale bar per cui è causa) sul presupposto, non dichiarato nel giudizio di merito di primo grado, che il titolo che legittimava la detenzione e la gestione del locale sarebbe stato un contratto di comodato concluso con la società [OSCURATO:SOCIETA] (pp.14-15). 2.2. Ciò posto, l’inammissibilità del primo motivo di ricorso consegue al fatto che: a) il thema decidendumdi entrambi i gradi di giudizio, in relazione al locale bar, è stata la questione dell’inadempimento (escluso da entrambi i giudici di merito) della società [OSCURATO:SOCIETA] in ordine al preteso obbligo di far conseguire la gestione del locale agli odierni ricorrenti, ragion per cui è da considerarsi nuova la questione (dedotta nel motivo in esame) dell’inadempimento della società [OSCURATO:PERSONA], per essere la stessa subentrata nel contratto preliminare per effetto della cessione del ramo d’azienda avvenuta da parte di [OSCURATO:SOCIETA]; b) detta questione, oltre ad essere nuova, contrasta con il fatto (affermato dalla sentenza di primo grado, non oggetto di alcun specifico motivo di appello e, pertanto, coperto da giudicato) per cui il contratto preliminare è stato concluso dalla società [OSCURATO:SOCIETA] con lo Scarpa; c) gli odierni ricorrenti non hanno impugnato con autonomo motivo di ricorso la sentenza della corte territoriale nella parte in cui la stessa ha statuito la non idoneità del contratto preliminare a consentire la detenzione del locale bar in loro capo; d) la questione dell’esistenza di un contratto di gestione non risulta essere stata dedotta in entrambi i gradi del precedente giudizio di merito; e) la Corte territoriale ha ritenuto inammissibile e infondata la questione dell’esistenza di un contratto di comodato tra la società [OSCURATO:SOCIETA] e lo Scarpa, ma i relativi capi non hanno formato oggetto di ricorso, ragion per cui è da intendersi coperto da giudicato il fatto che, nel caso di specie, non è intervenuto alcun contratto di comodato che legittimasse la gestione del locale bar da parte dello Scarpa. 2.3. L’inammissibilità del secondo motivo consegue: a) al fatto che, in caso di c.d. “doppia conforme”, ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., non si può eccepire il vizio di cui all’art. 360 primo comma n. 5 c.p.c., ove la sentenza di appello abbia confermato quella di primo grado, salvo che il ricorrente non dimostri che sono diverse tra loro le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e le ragioni di fatto poste a base della decisione di secondo grado: orbene, nel caso di specie, la sentenza di secondo grado ha confermato quella di primo grado, ma parte ricorrente non ha affatto dimostrato la suddetta diversità; b) al fatto che,attraverso la formulata censura, i ricorrenti mirano a promuovere una non consentita rinnovazione del giudizio di fatto, esperito in maniera conforme da entrambi i giudici di merito, in vista di una diversa valutazione (preclusa a questa Corte) in ordine alla legittimità dell’esercizio da parte della società petrolifera della clausola risolutiva espressa: in sostanza, gli odierni ricorrenti, con il motivo in esame, hanno inteso rimettere in discussione la congruità della complessiva valutazione del materiale probatorio, operata nella sentenza impugnata, denunciando così inammissibilmente l’errata ricognizione della fattispecie concreta; c) al fatto che il motivo, anche a voler prescindere dai profili di inammissibilità sopra indicati, sarebbe comunque inammissibile perché, per la sua valutazione nel merito cassatorio, richiederebbe l’accesso agli atti ed ai documenti del giudizio di merito, non apparendo autosufficiente sul punto il contenuto letterale del ricorso; d) al fatto che entrambi i giudici di merito hanno preso in considerazione i comportamenti tenuti dalle parti, pervenendo alla conclusione (non suscettibile di emenda, in quanto adeguatamente motivata) che i comportamenti tenuti dagli odierni ricorrenti abbiano legittimato la risoluzione di diritto dei contratti per cui è causa, mentre quelli tenuti dalle odierne società resistenti siano stati conformi a buona fede e correttezza; e) al fatto che alcune delle circostanze lamentate in ricorso (in relazione all’attivazione della polizza ed alla tolleranza di [OSCURATO:PERSONA]), oltre ad essere state in esso dedotte per la prima volta in questa sede, impongono una nuova valutazione dei fatti, che, come già rilevato, è preclusa in questa sede. 2.4. L’inammissibilità del terzo motivo consegue: a) al fatto che i ricorrenti hanno dedotto per la prima volta, nel presente giudizio di legittimità, il fatto storico che il punto vendita non era stato chiuso, ma era rimasto privo di carburante; b) al fatto che la sentenza di primo grado si fondava sul presupposto che l’impianto di distribuzione del carburante, per cui è causa, era stato chiuso alle vendite a far data dall’agosto del 2011, e tale presupposto non ha formato oggetto di uno specifico motivo di appello, per cui deve intendersi coperto dal giudicato; c) al fatto che il motivo si risolve in una sostanziale richiesta di riesame nel merito del materiale probatorio; d) al fatto che, anche a voler prescindere dai profili di inammissibilità fin qui indicati, il motivo sarebbe comunque inammissibile perché, al pari del motivo che precede, per la sua valutazione nel merito cassatorio, richiederebbe l’accesso agli atti ed ai documenti del giudizio di merito (e, in particolare alla sentenza di primo grado, alle lettere 21/07/2011 e 8/9/2011 della [OSCURATO:PERSONA] ed agli articoli 13 e 15 del contratto di comodato), non apparendo neppure sul punto autosufficiente il contenuto letterale del ricorso. 2.5. L’inammissibilità del quarto ed ultimo motivo consegue: a) al fatto che, da un lato, secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte, le clausole risolutive espresse non hanno natura di clausole vessatorie, e, dall’altro, dall’esame del motivo non si evincono elementi per modificare tale orientamento; b) al fatto che detto motivo chiede a questa Corte di valutare il carattere vessatorio o meno della clausole contenute nel contratto di fornitura per le quali è stata richiesta la doppia sottoscrizione; c) al fatto che l’illustrazione del motivo non riproduce testualmente dette clausole, così dimostrando anche sul punto un insanabile difetto di autosufficienza già sopra rilevato in relazione agli altri motivi. 3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese sostenute da entrambe le parti resistenti, nonché la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315). P.Q.M. La Corte: -dichiara inammissibile il ricorso; - condanna parte ricorrente al pag amento delle spese del presente giudizio, spese che liquida, quanto alla società Italiana [OSCURATO:SOCIETA], in euro 4.760 per compensi, e, quanto alla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in euro 3.760 per compensi, oltre, per ciascuna delle parti resistenti, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in e
Sentenza Cassazione n. 13199/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris