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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 36942/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Salerno, in funzione di giudice dell'esecuzione, decidendo in sede di opposizione, ai sensi degli artt. 667, comma 4, e 672, cod. proc. pen., confermava la declaratoria di inammissibilità dell'istanza presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], volta ad ottenere la concessione dell'indulto in relazione alle pene concorrenti oggetto del titolo in esecuzione a suo carico, relative a reati commessi entro il 2 maggio 2006.

Il giudice adito rilevava che, in rapporto al medesimo titolo, l'indulto risultava essere stato a suo tempo applicato, ma che esso era stato di seguito revocato, con provvedimento divenuto definitivo, ai sensi dell'art. 1, comma 3, legge 31 luglio 2006, n. 241, per effetto della commissione di delitto non colposo, sanzionato con pena detentiva non infrabiennale, in epoca che la decisione di revoca collocava nel periodo temporale a tal fine rilevante (ossia nel quinquennio successivo al 1° agosto 2006).

Non vi era spazio, dunque, per una nuova deliberazione al riguardo.

2. Avverso l'ordinanza resa in sede di opposizione l'interessato ricorre per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia, denunciando violazione di legge e vizio della motivazione.

La preclusione processuale, addotta dai giudice a quo, sarebbe insussistente, perché, a sostegno della reiterata istanza di applicazione del beneficio, erano stati presentati nuovi elementi, quali la copia integrale della sentenza della Corte di appello di Salerno 13 aprile 2018, irrevocabile dal 26 settembre 2018, dalla quale risulterebbe l'erroneità della pregressa decisione di revoca.

Il successivo delitto non colposo, che l'aveva provocata, era rappresentato da quello di associazione per delinquere, la cui consumazione sarebbe tuttavia iniziata oltre il periodo temporale di rilevanza (ossia oltre il quinquennio successivo al 10 agosto 2006).

Altro elemento di novità era rappresentato dal parere favorevole, che la Procura generale presso la Corte di appello aveva espresso in ordine alla reiterata istanza di indulto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile, al pari dell'istanza originaria e in via consequenziale a quest'ultimo rilievo.

Secondo principi condivisi, ripetutamente affermati nella giurisprudenza di questa Corte, la rivisitazione del giudicato, formatosi in executivis, è consentita solo se siano dedotti elementi nuovi, di fatto o di diritto, cronologicamente sopravvenuti alla decisione, ovvero siano prospettati elementi pregressi o coevi che, tuttavia, non abbiano formato oggetto di considerazione, neppure implicita, da parte del giudice (Sez. 1, n. 27712 del 01/07/2020, Paviglianiti, Rv. 279786- 01; Sez. 1, n. 47041 del 24/01/2017, Prostamo, Rv. 271453-01; Sez. 1, Sentenza n. 7877 del 21/01/2015, Conti, Rv. 262596-01).

Nel caso di specie, appare palese - ed è stato già opportunamente sottolineato dall'ordinanza impugnata - che l'individuazione della data di commissione del nuovo reato, nella prospettiva dell'integrazione (o meno) dei presupposti giustificanti la revoca dell'indulto, sia aspetto necessariamente valutato, almeno per implicito, da parte del giudice che detta revoca dispose, perché da esso dipendeva il contenuto della decisione.

Il relativo apprezzamento poteva essere dunque contestato solo con l'impugnazione (peraltro sperimentata con esito sfavorevole, anche se per ragioni solo processuali).

La sentenza di accertamento del nuovo reato, preesistente alla revoca, fu alla base della relativa statuizione, indipendentemente dalla bontà di essa.

La mera rilettura del documento non può essere invocata per superare la preclusione ormai determinatasi, connessa all'infruttuosa attivazione dei rimedi endo-processuali e alla formazione del giudicato esecutivo.

Né, in tutta evidenza, può su quest'ultimo incidere il mutato parere del Pubblico ministero requirente.

2. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fav

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Salerno, in funzione di giudice dell'esecuzione, decidendo in sede di opposizione, ai sensi degli artt. 667, comma 4, e 672, cod. proc. pen., confermava la declaratoria di inammissibilità dell'istanza presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], volta ad ottenere la concessione dell'indulto in relazione alle pene concorrenti oggetto del titolo in esecuzione a suo carico, relative a reati commessi entro il 2 maggio 2006. Il giudice adito rilevava che, in rapporto al medesimo titolo, l'indulto risultava essere stato a suo tempo applicato, ma che esso era stato di seguito revocato, con provvedimento divenuto definitivo, ai sensi dell'art. 1, comma 3, legge 31 luglio 2006, n. 241, per effetto della commissione di delitto non colposo, sanzionato con pena detentiva non infrabiennale, in epoca che la decisione di revoca collocava nel periodo temporale a tal fine rilevante (ossia nel quinquennio successivo al 1° agosto 2006). Non vi era spazio, dunque, per una nuova deliberazione al riguardo. 2. Avverso l'ordinanza resa in sede di opposizione l'interessato ricorre per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia, denunciando violazione di legge e vizio della motivazione. La preclusione processuale, addotta dai giudice a quo, sarebbe insussistente, perché, a sostegno della reiterata istanza di applicazione del beneficio, erano stati presentati nuovi elementi, quali la copia integrale della sentenza della Corte di appello di Salerno 13 aprile 2018, irrevocabile dal 26 settembre 2018, dalla quale risulterebbe l'erroneità della pregressa decisione di revoca. Il successivo delitto non colposo, che l'aveva provocata, era rappresentato da quello di associazione per delinquere, la cui consumazione sarebbe tuttavia iniziata oltre il periodo temporale di rilevanza (ossia oltre il quinquennio successivo al 10 agosto 2006). Altro elemento di novità era rappresentato dal parere favorevole, che la Procura generale presso la Corte di appello aveva espresso in ordine alla reiterata istanza di indulto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, al pari dell'istanza originaria e in via consequenziale a quest'ultimo rilievo. Secondo principi condivisi, ripetutamente affermati nella giurisprudenza di questa Corte, la rivisitazione del giudicato, formatosi in executivis, è consentita solo se siano dedotti elementi nuovi, di fatto o di diritto, cronologicamente sopravvenuti alla decisione, ovvero siano prospettati elementi pregressi o coevi che, tuttavia, non abbiano formato oggetto di considerazione, neppure implicita, da parte del giudice (Sez. 1, n. 27712 del 01/07/2020, Paviglianiti, Rv. 279786- 01; Sez. 1, n. 47041 del 24/01/2017, Prostamo, Rv. 271453-01; Sez. 1, Sentenza n. 7877 del 21/01/2015, Conti, Rv. 262596-01). Nel caso di specie, appare palese - ed è stato già opportunamente sottolineato dall'ordinanza impugnata - che l'individuazione della data di commissione del nuovo reato, nella prospettiva dell'integrazione (o meno) dei presupposti giustificanti la revoca dell'indulto, sia aspetto necessariamente valutato, almeno per implicito, da parte del giudice che detta revoca dispose, perché da esso dipendeva il contenuto della decisione. Il relativo apprezzamento poteva essere dunque contestato solo con l'impugnazione (peraltro sperimentata con esito sfavorevole, anche se per ragioni solo processuali). La sentenza di accertamento del nuovo reato, preesistente alla revoca, fu alla base della relativa statuizione, indipendentemente dalla bontà di essa. La mera rilettura del documento non può essere invocata per superare la preclusione ormai determinatasi, connessa all'infruttuosa attivazione dei rimedi endo-processuali e alla formazione del giudicato esecutivo. Né, in tutta evidenza, può su quest'ultimo incidere il mutato parere del Pubblico ministero requirente. 2. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fav
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