CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 21378/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
TAURIANOVA il 08/01/1968 avverso la sentenza del 08/07/2025 della CORTE APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto cheil primo motivo di ricorso, che contesta la affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 648 cod. pen., non è deducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti (si veda in particolare pag. 4), in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Di P.Q.MIl Consigliere Estensore Il PresidenteLucia [OSCURATO:PERSONA] rriperiali