CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 14026/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/06/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA;[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 26 giugno 2025 la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la pronuncia del Tribunale di Pescara del 12 settembre 2023 con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni uno di arresto ed euro 3.000,00 di ammenda in ordine al reato di cui all'art. 186, commi 2 lett. c) e 2-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con quattro distinti motivi, violazione di legge e vizio di motivazione: in ordine alla ritenuta dimostrazione del regolare funzionamento e dell'omologazione dell'etilometro; con riguardo alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen.; in relazione all'erroneo mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; in ordine all'acritico recepimento delle argomentazioni espresse dal giudice di primo grado. 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivi non deducibili in questa sede di legittimità. 2.1. Ed infatti, con riguardo alla prima censura, deve essere osservato come essa, lungi dal confrontarsi con la motivazione resa dalla Corte di merito in replica alle analoghe doglianze dedotte con l'atto di appello - nella quale erano state congruamente evidenziate le ragioni di configurazione della penale responsabilità dell'imputato e del regolare funzionamento dell'etilometro (cfr. pp. 4 e s. della sentenza impugnata) - di fatto reiteri le medesime considerazioni critiche espresse nel precedente atto impugnatorio, proposto avverso la sentenza di primo grado. Per come chiarito da questa Corte di legittimità (cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584-01), la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione, cioè, è innanzitutto e indefettibilimente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. Risulta di chiara evidenza, pertanto, che se il motivo di ricorso, come nel caso in esame, non si confronta con la motivazione della decisione impugnata, per ciò 2solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento). E' inammissibile, quindi, il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (così, tra le altre: Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838-01). 2.2. Con riferimento, poi, all'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, invocata con la seconda doglianza, deve essere osservato come la norma che si assume violata preveda, quali condizioni applicative (congiuntamente e non alternativamente, come si desume dal tenore letterale della disposizione), la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento. Si richiede, pertanto, al giudice di rilevare se, sulla base dei due «indici requisiti» delle modalità della condotta e dell'esiguità del danno e del pericolo, valutati secondo i criteri direttivi di cui all'art. 133, primo comma, cod. pen., sussista l'indice-criterio della particolare tenuità dell'offesa e, con questo, coesista quello della non abitualità del comportamento. Solo in questo caso si potrà considerare il fatto di particolare tenuità ed escluderne, conseguentemente, la punibilità (cfr., in questi termini, Sez. 3, n. 47039 del 08/10/2015, Derossi, Rv.265449-01). Senza ampliare il tema oltre quanto strettamente attinente al caso concreto, risulta, dunque, alla luce di quanto sopra, che tutti gli indici indicati nella sentenza impugnata siano elementi correttamente evidenziati dal giudice di merito (cfr. pp. 6 e s.) per negare la possibilità di sussumere il fatto oggetto di esame nell'ipotesi disciplinata dall'art.131-bis cod. pen. 2.3. La motivazione resa dalla Corte di appello (cfr. pp. 7 e s.) ben rappresenta e giustifica, quindi, in punto di diritto, le ragioni per cui il giudice di secondo grado ha ritenuto di negare all'imputato il riconoscimento del beneficio ex art. 62-bis cod. pen., esprimendo una motivazione priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali, in quanto tale insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri, Rv. 242419-01). 2.4. E', infine, inammissibile anche l'ultimo motivo eccepito, in quanto del tutto generico e aspecifico, e, quindi, inidoneo a rappresentare le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e a confrontarsi in maniera adeguata con le motivazioni espresse dalla sentenza impugnata, che, lungi dal riferirsi in maniera 3acritica alle argomentazioni rese dal primo giudice, ha congruamente valutato i motivi dedotti dall'appellante, decidendo per il relativo rigetto. 3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dic P.Q.M