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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 30 ottobre 1973

Cassazione n. 40498/2024

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Romania) il 30/10/1973 avverso la sentenza del 26/08/2024 della Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; letta la memoria dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udite le conclusioni dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], sostituto processuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Torino ha disposto la consegna alla Romania di [OSCURATO:PERSONA], in esecuzione del mandato 9r i di arresto europeo emesso il 24 Aprile 2024 dall'autorità giudiziaria rumena, per l'esecuzione della sentenza di condanna, pronunciata il 20 ottobre 2023 dalla Corte di appello di Tuceava, alla pena complessiva di anni tre di reclusione per il reato di concorso in furto in abitazione.

2. Avverso tale sentenza è stato proposto ricorso per cassazione da parte del ricorrente che articola un unico motivo per violazione degli artt. 2

I. n. 69 del 2005, 3 CEDU e 27, comma 3, Cost., in cui deduce che negli istituti penitenziari rumeni vi sarebbe un concreto pericolo di trattamenti disumani e degradanti, come dimostrerebbero le condanne della Romania da parte della Corte EDU per il sovraffollamento delle strutture penitenziarie e per le pessime condizioni igienico- sanitarie (si citano, tra le altre, Corte EDU, Bujorean c.

Romania, n. 13054/12; [OSCURATO:PERSONA] c.

Romania, n. 51318/12, e [OSCURATO:PERSONA] c.

Romania, n. 79857/12).

Peraltro, si assume nel ricorso che la nota inviata dalle autorità rumene, su richiesta della Corte di appello di Torino, circa le condizioni carcerarie cui sarà sottoposto il ricorrente é priva di specificità con riguardo al calcolo degli spazi, ai tempi e luoghi degli spostamenti consentiti all'interno della struttura detentiva, all'orario dell'apertura delle celle collettive, alle concrete caratteristiche delle operazioni di disinfestazione, al luogo dove verrà effettivamente scontata la pena, in quanto il penitenziario è individuato solo in via orientativa. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

2. Va preliminarmente rilevato che, secondo la Grande sezione della Corte di giustizia dell'unione europea (decisione del 15 ottobre 2019 C 128/18, Dorobantu), l'autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione può solo in via eccezionale non tenere in considerazione le dichiarazioni ricevute dall'autorità del Paese di emissione e rifiutarsi di eseguire il mandato di arresto europeo, precisando che il rifiuto è consentito solo quando, sulla base di elementi precisi, si riscontri comunque il pericolo che l'interessato possa subire una violazione dei suoi diritti fondamentali.

Con la decisione suindicata la Corte ha affermato che, qualora l'assicurazione che la persona interessata non subirà un trattamento inumano o degradante in ragione delle sue condizioni di detenzione sia stata fornita, o quantomeno, approvata dall'autorità giudiziaria emittente, l'autorità giudiziaria di esecuzione deve fidarsi di tale assicurazione, quantomeno in assenza di elementi precisi che permettano di ritenere che le condizioni di detenzione esistenti all'interno di una determinato istituto sono contrarie all'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali.

3. Nel caso di specie l'Autorità giudiziaria rumena, con nota del 13 agosto 2024, ha fornito, in risposta alla richiesta avanzata dalla Corte d'appello di Torino, puntuali precisazioni in merito alle caratteristiche del regime carcerario cui sarà sottoposto il ricorrente.

In particolare ha precisato che Calinescu: a) sarà collocato nel penitenziario di Bucuresti per un periodo di 21 giorni in una stanza che garantirà uno spazio minimo di 3 mq; b) dopo tale periodo, sarà trasferito molto probabilmente nel penitenziario di Botosani in regime semiaperto, per un periodo pari ad un quinto della pena, mentre, in seguito, previa analisi del suo comportamento, il regime potrà essere modificato, potendo anche sfociare in regime aperto presso la medesima struttura; c) beneficerà di uno spazio individuale minimo di 3 mq. durante tutto il periodo di esecuzione della pena, salva l'assegnazione in regime aperto in cui beneficerà di 4 mq.; d) gli ambienti dei penitenziari ove sarò assegnato hanno aerazione ottimale, luce naturale e artificiale, disinfestazione e igienizzazione periodiche, servizi igienici separati con la porta; e) sin dal periodo di quarantena e osservazione potrà passeggiare quotidianamente all'aperto per almeno un'ora, partecipare ad attività educative, culturali, sportive, avrà una consulenza psicologica e un'assistenza sociale, morale-religiosa, istruzione scolastica e formazione professionale.

Avrà, inoltre, diritto all'assistenza medica e, in regime semiaperto, beneficerà di cinque visite al mese della durata massima di due ore.

Sulla base delle risultanze offerte da tale quadro informativo, ufficialmente comunicato, e al quale le autorità dello Stato di esecuzione non possono negare fede, la valutazione effettuata dalla Corte distrettuale si sottrae alle censure difensive, non avendo il ricorrente documentato, peraltro, che le strutture penitenziarie di destinazione risultino in concreto inidonee ad evitare il serio pericolo di trattamenti inumani e degradanti, anche in ragione dell'accertato progressivo miglioramento delle condizioni detentive nei relativi istituti penitenziari rumeni.

Sulla base delle su esposte considerazioni deve escludersi, all'interno di siffatta impostazione ermeneutica, il "serio pericolo" che la persona ricercata venga sottoposta a trattamenti inumani o degradanti.

Né la difesa allega elementi concreti idonei a porre in dubbio tali assicurazioni.

In particolare, la mancata specifica indicazione del penitenziario ove sarà condotto il Calunescu dopo i 21 giorni di quarantena inziali è irrilevante, in quanto le condizioni detentive sopra riportate sono state riferite a ogni struttura a cui sarà destinato.

Il tempo degli spostamenti consentiti è stato precisato, come pure il carattere periodico delle operazioni di igienizzazione e disinfestazione.

Inoltre, il fatto che non sia stato specificato se i 3 mq. sono stati computati contando, o meno, l'ingombro degli arredi è irrilevante alla luce del consolidato orientamento secondo cui, in tema di mandato di arresto europeo, la circostanza che lo spazio disponibile per ciascun detenuto in regime di detenzione cd. chiuso sia temporaneamente di poco inferiore al limite dei tre metri quadri non comporta il rischio di un trattamento carcerario inumano o degradante, in presenza della concreta operatività di fattori compensativi che, come nel caso di specie, rendano le condizioni della detenzione conformi agli standards convenzionali (Sez. 6, n. 7979 del 26/02/2020, Barzoi, Rv. 278355 in una fattispecie di regime detentivo del carcere di destinazione contemplante un congruo numero di ore trascorribili quotidianamente all'esterno delle celle, adeguate condizioni di igiene, e, dopo l'espiazione di un quinto della pena, possibilità di accedere al regime di detenzione cd. aperto).

Quanto alla documentazione prodotta con la memoria difensiva, essa consta di un articolo privo di data, pubblicato su intemet, non sottoscritto, del tutto inidoneo a porre in dubbio le informazioni fornite dalle autorità rumene.

4. Il ricorso va rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. [OSCURATO:PERSONA] curerà l'espletamento degli incombenti di cui all'art. 22, comma 5, della legge n. 69/2005.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla Cancelleria per gl

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Romania) il 30/10/1973 avverso la sentenza del 26/08/2024 della Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; letta la memoria dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udite le conclusioni dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], sostituto processuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Torino ha disposto la consegna alla Romania di [OSCURATO:PERSONA], in esecuzione del mandato 9r i di arresto europeo emesso il 24 Aprile 2024 dall'autorità giudiziaria rumena, per l'esecuzione della sentenza di condanna, pronunciata il 20 ottobre 2023 dalla Corte di appello di Tuceava, alla pena complessiva di anni tre di reclusione per il reato di concorso in furto in abitazione. 2. Avverso tale sentenza è stato proposto ricorso per cassazione da parte del ricorrente che articola un unico motivo per violazione degli artt. 2 I. n. 69 del 2005, 3 CEDU e 27, comma 3, Cost., in cui deduce che negli istituti penitenziari rumeni vi sarebbe un concreto pericolo di trattamenti disumani e degradanti, come dimostrerebbero le condanne della Romania da parte della Corte EDU per il sovraffollamento delle strutture penitenziarie e per le pessime condizioni igienico- sanitarie (si citano, tra le altre, Corte EDU, Bujorean c. Romania, n. 13054/12; [OSCURATO:PERSONA] c. Romania, n. 51318/12, e [OSCURATO:PERSONA] c. Romania, n. 79857/12). Peraltro, si assume nel ricorso che la nota inviata dalle autorità rumene, su richiesta della Corte di appello di Torino, circa le condizioni carcerarie cui sarà sottoposto il ricorrente é priva di specificità con riguardo al calcolo degli spazi, ai tempi e luoghi degli spostamenti consentiti all'interno della struttura detentiva, all'orario dell'apertura delle celle collettive, alle concrete caratteristiche delle operazioni di disinfestazione, al luogo dove verrà effettivamente scontata la pena, in quanto il penitenziario è individuato solo in via orientativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Va preliminarmente rilevato che, secondo la Grande sezione della Corte di giustizia dell'unione europea (decisione del 15 ottobre 2019 C 128/18, Dorobantu), l'autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione può solo in via eccezionale non tenere in considerazione le dichiarazioni ricevute dall'autorità del Paese di emissione e rifiutarsi di eseguire il mandato di arresto europeo, precisando che il rifiuto è consentito solo quando, sulla base di elementi precisi, si riscontri comunque il pericolo che l'interessato possa subire una violazione dei suoi diritti fondamentali. Con la decisione suindicata la Corte ha affermato che, qualora l'assicurazione che la persona interessata non subirà un trattamento inumano o degradante in ragione delle sue condizioni di detenzione sia stata fornita, o quantomeno, approvata dall'autorità giudiziaria emittente, l'autorità giudiziaria di esecuzione deve fidarsi di tale assicurazione, quantomeno in assenza di elementi precisi che permettano di ritenere che le condizioni di detenzione esistenti all'interno di una determinato istituto sono contrarie all'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali. 3. Nel caso di specie l'Autorità giudiziaria rumena, con nota del 13 agosto 2024, ha fornito, in risposta alla richiesta avanzata dalla Corte d'appello di Torino, puntuali precisazioni in merito alle caratteristiche del regime carcerario cui sarà sottoposto il ricorrente. In particolare ha precisato che Calinescu: a) sarà collocato nel penitenziario di Bucuresti per un periodo di 21 giorni in una stanza che garantirà uno spazio minimo di 3 mq; b) dopo tale periodo, sarà trasferito molto probabilmente nel penitenziario di Botosani in regime semiaperto, per un periodo pari ad un quinto della pena, mentre, in seguito, previa analisi del suo comportamento, il regime potrà essere modificato, potendo anche sfociare in regime aperto presso la medesima struttura; c) beneficerà di uno spazio individuale minimo di 3 mq. durante tutto il periodo di esecuzione della pena, salva l'assegnazione in regime aperto in cui beneficerà di 4 mq.; d) gli ambienti dei penitenziari ove sarò assegnato hanno aerazione ottimale, luce naturale e artificiale, disinfestazione e igienizzazione periodiche, servizi igienici separati con la porta; e) sin dal periodo di quarantena e osservazione potrà passeggiare quotidianamente all'aperto per almeno un'ora, partecipare ad attività educative, culturali, sportive, avrà una consulenza psicologica e un'assistenza sociale, morale-religiosa, istruzione scolastica e formazione professionale. Avrà, inoltre, diritto all'assistenza medica e, in regime semiaperto, beneficerà di cinque visite al mese della durata massima di due ore. Sulla base delle risultanze offerte da tale quadro informativo, ufficialmente comunicato, e al quale le autorità dello Stato di esecuzione non possono negare fede, la valutazione effettuata dalla Corte distrettuale si sottrae alle censure difensive, non avendo il ricorrente documentato, peraltro, che le strutture penitenziarie di destinazione risultino in concreto inidonee ad evitare il serio pericolo di trattamenti inumani e degradanti, anche in ragione dell'accertato progressivo miglioramento delle condizioni detentive nei relativi istituti penitenziari rumeni. Sulla base delle su esposte considerazioni deve escludersi, all'interno di siffatta impostazione ermeneutica, il "serio pericolo" che la persona ricercata venga sottoposta a trattamenti inumani o degradanti. Né la difesa allega elementi concreti idonei a porre in dubbio tali assicurazioni. In particolare, la mancata specifica indicazione del penitenziario ove sarà condotto il Calunescu dopo i 21 giorni di quarantena inziali è irrilevante, in quanto le condizioni detentive sopra riportate sono state riferite a ogni struttura a cui sarà destinato. Il tempo degli spostamenti consentiti è stato precisato, come pure il carattere periodico delle operazioni di igienizzazione e disinfestazione. Inoltre, il fatto che non sia stato specificato se i 3 mq. sono stati computati contando, o meno, l'ingombro degli arredi è irrilevante alla luce del consolidato orientamento secondo cui, in tema di mandato di arresto europeo, la circostanza che lo spazio disponibile per ciascun detenuto in regime di detenzione cd. chiuso sia temporaneamente di poco inferiore al limite dei tre metri quadri non comporta il rischio di un trattamento carcerario inumano o degradante, in presenza della concreta operatività di fattori compensativi che, come nel caso di specie, rendano le condizioni della detenzione conformi agli standards convenzionali (Sez. 6, n. 7979 del 26/02/2020, Barzoi, Rv. 278355 in una fattispecie di regime detentivo del carcere di destinazione contemplante un congruo numero di ore trascorribili quotidianamente all'esterno delle celle, adeguate condizioni di igiene, e, dopo l'espiazione di un quinto della pena, possibilità di accedere al regime di detenzione cd. aperto). Quanto alla documentazione prodotta con la memoria difensiva, essa consta di un articolo privo di data, pubblicato su intemet, non sottoscritto, del tutto inidoneo a porre in dubbio le informazioni fornite dalle autorità rumene. 4. Il ricorso va rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. [OSCURATO:PERSONA] curerà l'espletamento degli incombenti di cui all'art. 22, comma 5, della legge n. 69/2005. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gl
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