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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 aprile 2021

Cassazione n. 27737/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/04/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con sentenza emessa in data 20 aprile 2021 la Corte di Appello di Catanzaro ha confermato la decisione di primo grado, affermativa di penale responsabilità, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

I giudizi di merito hanno avuto ad oggetto la violazione delle prescrizioni correlate alla sottoposizione alla misura di cui all'art. 76, comma 3, d.lgs. n.159/2011, commessa il 27 maggio 2017.

Il ricorrente ha violato le disposizioni - contenute nel foglio di via obbligatorio emesso dal Questore di Catanzaro in data 8 maggio 2015 - con le quali veniva imposto il divieto di fare ritorno nel Comune di Catanzaro per tre anni.

La pena è stata così commisurata: giorni venti di arresto, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA], deducendo vizio di motivazione.

Il ricorso censura la mancata valutazione, da parte della Corte di merito, della legittimità del foglio di via obbligatorio.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, per la manifesta infondatezza dei motivi addotti, trattandosi di punto della decisione oggetto di congrua valutazione.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data 10 dicembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/04/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa in data 20 aprile 2021 la Corte di Appello di Catanzaro ha confermato la decisione di primo grado, affermativa di penale responsabilità, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. I giudizi di merito hanno avuto ad oggetto la violazione delle prescrizioni correlate alla sottoposizione alla misura di cui all'art. 76, comma 3, d.lgs. n.159/2011, commessa il 27 maggio 2017. Il ricorrente ha violato le disposizioni - contenute nel foglio di via obbligatorio emesso dal Questore di Catanzaro in data 8 maggio 2015 - con le quali veniva imposto il divieto di fare ritorno nel Comune di Catanzaro per tre anni. La pena è stata così commisurata: giorni venti di arresto, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA], deducendo vizio di motivazione. Il ricorso censura la mancata valutazione, da parte della Corte di merito, della legittimità del foglio di via obbligatorio. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, per la manifesta infondatezza dei motivi addotti, trattandosi di punto della decisione oggetto di congrua valutazione. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 10 dicembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 27737/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris