CassazionedecretoSezione 2Decisione del 28 febbraio 2023
Cassazione n. 22070/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, nella persona di [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso; lette le conclusioni scritte degli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], difensori di [OSCURATO:PERSONA], i quali hanno concluso per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Venezia rigettava l'istanza di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] confermando il decreto di convalida di sequestro probatorio di un'anfora attica a figure nere in ceramica eseguito dalla polizia giudiziaria art.354, comma 2 c.p. e convalidato dal P.M. presso il Tribunale di Venezia in data 20/09/2022 in relazione al reato di cui all'art.648 c.p. 2. Avverso la suddetta ordinanza l'indagato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione deducendo con un unico motivo violazione di legge per avere il Tribunale ritenuto sussistente il fumus del delitto contestato senza considerare che, nella fattispecie in esame, non era configurabile il reato di ricettazione in quanto il fatto presupposto (illecita esportazione di beni culturali) non sussisteva in quanto la legge italiana, all' epoca dei fatti, non incrimina la condotta di chi esporta illegalmente un bene culturale da uno stato estero verso altro stato estero. Rileva che l'art. 512 undecies c.p. richiamato punisce esclusivamente chi trasferisce all' estero un bene uscito dai confini italiani e non anche i trasferimenti internazionali e che una diversa lettura della norma condurrebbe ad una inammissibile interpretazione analogica in malam partem. 2.1. I difensori dell'indagato hanno depositato memoria contenente motivi nuovi in data 28/02/2023 nonché memoria contenente conclusioni in replica alle conclusioni del P.G. in data 07/03/2023 ulteriormente deducendo in ordine alla non configurabilità del reato di ricettazione stante la insussistenza del reato presupposto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere rigettato per le ragioni appresso specificate. 2. Osserva il Collegio che deve ritenersi sussistente nella fattispecie in esame il fumus del reato di ricettazione, pur dovendosi integrare e correggere le argomentazioni dei giudici di merito. 2.1. Va osservato che è stato condivisibilmente affermato in dottrina che, con la modifica dell'ultimo comma dell'art. 648 c.p., ben può ritenersi che la ricettazione, il riciclaggio e il reimpiego di beni di provenienza criminosa sono da considerarsi punibili anche se il reato presupposto è stato commesso all'estero, a prescindere dalla eventuale mancanza di una condizione di procedibilità per il reato base quale non solo la querela, ma anche la richiesta del Ministro della Giustizia. Questo comporta che il soggetto - cittadino o straniero - che ricetti in territorio italiano sarà punibile anche se il reato presupposto è stato commesso interamente all'estero ed egli all'estero attualmente si trovi occorrendo, comunque, che il reato presupposto sia configurabile come delitto dall'ordinamento italiano e da quello straniero. 2.2. Nel caso in esame, ferma restando la necessità di ulteriori approfondimenti in sede di indagini, risulta che l'indagato è entrato nella disponibilità di un bene appartenente al patrimonio archeologico della Stato greco ove risulta vietata la appropriazione di tali beni, condotta prevista come delitto anche dalla legislazione italiana (art. 176 del Codice dei [OSCURATO:PERSONA], oggi art. 518-bis c.p.).Sebbene non può condividersi la affermazione il Tribunale del riesame che ha individuato, quale fattispecie perseguibile nel nostro ordinamento, idonea a rivestire la qualifica di reato presupposto della contestata ricettazione, la previsione di cui all'art. 518-undeciescod. 'pen. (il quale ha sostituito, a decorrere dal 23 marzo 2022, l'art. 174 del d.lgs. n. 42/20001apparendo fondata la tesi difensiva secondo cui detta norma riguarda il trasferimento di un simile bene dall' Italia all' estero e non già il trasferimento estero-estero come avvenuto nel caso in esame, purtuttavia, deve astrattamente ritenersi, comunque, configurabile il reato presupposto perseguibile sia in Grecia che in Italia, per come sopra chiarito. Occorre, infine, ribadire che l'affermazione della responsabilità per il delitto di ricettazione non richiede l'accertamento giudiziale della commissione del delitto presupposto, nè dei suoi autori, nè dell'esatta tipologia del reato, potendo il giudice affermarne l'esistenza attraverso prove logiche. (Sez. 2, Sentenza n. 29685 del 05/07/2011, Rv. 251028 — 01). 4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 16 marzo 2023 Il