CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 04375/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/10/2019 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte d'appello di Caltanissetta ha confermato la condanna, emessa dal Tribunale di Enna, in data 7 novembre 2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato ascrittogli, di cui all'art. 582, 585, comma 2, n 5 cod. pen. con la recidiva, con condanna alla pena di anni uno mesi uno giorni cinque di reclusione. 2. Avverso l'indicato provvedimento ricorre l'imputato, a mezzo del difensore, denunciando, sei vizi. 2.1. Con il primo motivo, si deduce violazione dì legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 582, 585 cod. pen. La Corte territoriale conferma la condanna sulla base delle dichiarazioni della parte lesa, in assenza di riscontri dalle quali, peraltro, non emerge che la vittima è stata colpita con uno sgabello. 2.2.Con il secondo motivo si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'aggravante dell'arma impropria in quanto ritenuta in sede di merito, senza adeguata e logica motivazione. 2.3.11 terzo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione circa la ritenuta recidiva, risultando l'azione frutto di una volizione occasionale, trattandosi di recluso in regime detentivo da anni e, dunque, non idonea ad integrare un incremento di pericolosità. Peraltro l'aggravante ha operato automaticamente in assenza di motivazione sui precedenti penali. 2.4.Con il quarto ed il quinto motivo si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla insussistenza dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 2 cod. pen. e sul diniego delle circostanze attenuanti generiche. 2.5.11 sesto motivo denuncia lo stesso vizio in relazione alla mancata conversione della pena detentiva in una sostitutiva, non necessariamente pecuniaria. 3. Il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto contesta l'attendibilità della persona offesa, ponendo una questione di fatto che ha la sua chiave di lettura nell'insieme di una motivazione logica, rispetto alla quale è inibita una rivalutazione in sede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni, non rinvenute nel caso al vaglio (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575; Sez. 7, n. 12406 del 19/02/2015, Micciché, Rv. 262948; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362). 3.1. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile in quanto genericamente formulati, essendo la contestazione della sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 585, comma 2, cod. pen. soltanto enunciata e non illustrata specificamente. 3.2. Il terzo, quarto e sesto motivo sono inammissibili in quanto integralmente reiterativi di analoghi motivi di appello, cui la Corte territoriale ha risposto con motivazione logica, esauriente e priva di vizi di ogni tipo e, dunque, si appalesano genericamente formulati in quanto non direttamente conferenti rispetto alle argomentazioni svolte nel provvedimento impugnato. 3.3. Il quinto motivo attinge una parte della motivazione demandata al giudice di merito che, nella specie, quanto alle ragioni del diniego delle circostanze attenuanti generiche, risulta non frutto di arbitrio ed appare logica ed esauriente, fondata sull'assenza di elementi positivi da porre a favore dell'imputato. Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, infatti, il giudice non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi prospettati. E', invece, necessario che questi spieghi e giustifichi l'uso del potere discrezionale conferitogli dalla legge con l'indicazione delle ragioni ostative alla concessione delle circostanze, ritenute di preponderante rilievo e, ancora, che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Rv. 260610). 4.All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, considerati i motivi devoluti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/10/20