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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 15279/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 43939/2023 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre ex art. 625 bis cod. proc. pen. avverso la sentenza con cui la Suprema Corte di Cassazione, Prima Sezione Penale, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso l'ordinanza della Corte di Appello di Napoli che, in funzione di Giudice dell'Esecuzione, ha rigettato l'istanza di dissequestro e di restituzione dell'immobile, sito in Casal di Principe, via Badi n. 4, oggetto di provvedimento di sequestro e confisca emesso nei confronti del figlio dell'istante, [OSCURATO:PERSONA], in conseguenza della condanna di quest'ultimo per i reati di partecipazione ad associazione camorristica, riciclaggio, reimpiego e interposizione fittizia nella titolarità di beni e valori; Rilevato che il ricorso - con cui la ricorrente denunzia violazione di legge in relazione all'erronea percezione (da intendere quale errore materiale o di fatto) in ordine alla reale proprietà dell'immobile sito in Casal di Principe alla via Bach, nr. 4 - è inammissibile siccome proveniente da soggetto non legittimato in quanto la ricorrente, quale terza interessata nel procedimento, non è legittimata a proporre il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto ex art. 625 bis cod. proc. peri., il quale è attivabile dal solo soggetto "condannato", come evincibile dal dato normativo e dalla costante giurisprudenza di questa Corte (Sezioni Unite Nunziata, in motivazione; la casistica in relazione alla quale il principio è stato declinato è ampia; cfr., tra le altre, Sez. 2, n. 42518 del 15/10/2021, Salemme, Rv. 282077); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 27 marz

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 43939/2023 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre ex art. 625 bis cod. proc. pen. avverso la sentenza con cui la Suprema Corte di Cassazione, Prima Sezione Penale, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso l'ordinanza della Corte di Appello di Napoli che, in funzione di Giudice dell'Esecuzione, ha rigettato l'istanza di dissequestro e di restituzione dell'immobile, sito in Casal di Principe, via Badi n. 4, oggetto di provvedimento di sequestro e confisca emesso nei confronti del figlio dell'istante, [OSCURATO:PERSONA], in conseguenza della condanna di quest'ultimo per i reati di partecipazione ad associazione camorristica, riciclaggio, reimpiego e interposizione fittizia nella titolarità di beni e valori; Rilevato che il ricorso - con cui la ricorrente denunzia violazione di legge in relazione all'erronea percezione (da intendere quale errore materiale o di fatto) in ordine alla reale proprietà dell'immobile sito in Casal di Principe alla via Bach, nr. 4 - è inammissibile siccome proveniente da soggetto non legittimato in quanto la ricorrente, quale terza interessata nel procedimento, non è legittimata a proporre il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto ex art. 625 bis cod. proc. peri., il quale è attivabile dal solo soggetto "condannato", come evincibile dal dato normativo e dalla costante giurisprudenza di questa Corte (Sezioni Unite Nunziata, in motivazione; la casistica in relazione alla quale il principio è stato declinato è ampia; cfr., tra le altre, Sez. 2, n. 42518 del 15/10/2021, Salemme, Rv. 282077); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27 marz
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