CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 maggio 2021
Cassazione n. 41215/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Napoli, a seguito della rinunzia ai motivi di appello, ad eccezione di quelli inerenti il trattamento sanzionatorio, ha rideterminato nei confronti dell'imputato la pena per il reato di furto in abitazione, applicandogli quella di anni due di reclusione ed euro 1000 di multa. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'imputai:o tramite il difensore, lamentando la mancata verifica da parte del Giudice del merito di una causa di proscioglimento ex art 129 cpp. Il ricorso è inammissibile. Questa Corte ha più volte affermato il principio che nel caso di rinuncia parziale ai motivi d'appello, il giudice, in riferimento ai capi della sentenza oggetto dei motivi rinunciati, non è tenuto a motivare eventuali cause di improcedibilità o nullità anche assolute, eccepite con l'impugnazione, né può rilevarle d'ufficio. (Sez. 5, Sentenza n. 40278 del 06/04/2016 Ud. (dep. 28/09/2016 ) Rv. 268198 - 01. In senso conforme Sez. 2 , Sentenza n. 47698 del 18/09/2019 Ud. (dep. 22/11/2019) Rv. 278006 Alla luce dei suddetti principi il ricorso, che si limita a dedurre genericamente il mancato accertamento di cause di proscioglimento ex art 129 cpp, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento dei euro tremila in favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro a favore della cassa delle ammende. Deciso il 19.05.2021 Il Consigliere estensore uI esidente [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA].ss ria Vessichelli E DEPOC