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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 luglio 2026

Cassazione n. 29405/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Corte d'appello di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];rilevato che il primo motivo di ricorso è reiterativo di censura, con il quale sieccepisce la prescrizione del reato, è manifestamente infondato, considerato che“la recidiva reiterata, in quanto circostanza a effetto speciale, incide sia sulcalcolo del termine prescrizionale minimo del reato, ex art. 157, commasecondo, cod. pen., sia, in presenza di atti interruttivi, su quello del terminemassimo, ex art. 161, comma secondo, cod. pen., senza che tale duplice valenzacomporti violazione del principio del "ne bis in idem" sostanziale o dell'art. 4 delProtocollo n. 7 della CEDU, come interpretato dalla sentenza della Corte EDU del10 febbraio 2009 nel caso Zolotoukhine c.

Russia, nel cui ambito di tutela nonrientra l'istituto della prescrizione” (Sez.4, n. 44610 del 21/09/2023,Rv. 285267);considerato che il secondo motivo di ricorso è reiterativo di censure giàproposte, e come tali inammissibili, posto che, secondo il consolidato econdivisibile orientamento di legittimità (per tutte, Sez. 4 n. 15497 del22/02/2002, Rv. 221693; Sez. 6 n. 34521 del 27/06/2013, Rv. 256133), èinammissibile per difetto di specificità il ricorso che riproponga pedissequamentele censure dedotte come motivi di appello (al più con l'aggiunta di frasiincidentali contenenti contestazioni, meramente assertive ed apodittiche, dellacorrettezza della sentenza impugnata) senza prendere in considerazione, perconfutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sianostati accolti.rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 03/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Corte d'appello di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];rilevato che il primo motivo di ricorso è reiterativo di censura, con il quale sieccepisce la prescrizione del reato, è manifestamente infondato, considerato che“la recidiva reiterata, in quanto circostanza a effetto speciale, incide sia sulcalcolo del termine prescrizionale minimo del reato, ex art. 157, commasecondo, cod. pen., sia, in presenza di atti interruttivi, su quello del terminemassimo, ex art. 161, comma secondo, cod. pen., senza che tale duplice valenzacomporti violazione del principio del "ne bis in idem" sostanziale o dell'art. 4 delProtocollo n. 7 della CEDU, come interpretato dalla sentenza della Corte EDU del10 febbraio 2009 nel caso Zolotoukhine c. Russia, nel cui ambito di tutela nonrientra l'istituto della prescrizione” (Sez.4, n. 44610 del 21/09/2023,Rv. 285267);considerato che il secondo motivo di ricorso è reiterativo di censure giàproposte, e come tali inammissibili, posto che, secondo il consolidato econdivisibile orientamento di legittimità (per tutte, Sez. 4 n. 15497 del22/02/2002, Rv. 221693; Sez. 6 n. 34521 del 27/06/2013, Rv. 256133), èinammissibile per difetto di specificità il ricorso che riproponga pedissequamentele censure dedotte come motivi di appello (al più con l'aggiunta di frasiincidentali contenenti contestazioni, meramente assertive ed apodittiche, dellacorrettezza della sentenza impugnata) senza prendere in considerazione, perconfutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sianostati accolti.rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 03/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 29405/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris