CassazionedecretoSezione 3Decisione del 24 giugno 2022
Cassazione n. 32929/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 38363/2019 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA]; ex lege domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di cassazione; rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura in calce al ricorso per cassazione; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.58, presso lo Studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende, unitamente all'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura in calce al controricorso; -controricorrente - A.C. 24.06.2022 N. R.G. 38363/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] per la cassazione della sentenza n. 1602/2019 della CORTE di APPELLO di BOLOGNA, depositata il 15 maggio 2019; udìta la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 24 giugno 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con citazione del 21 marzo 2005, [OSCURATO:PERSONA] oppose, dinanzi al Tribunale di Piacenza, il decreto ingiuntivo ottenuto nei suoi confronti dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per compensi professionali non pagati pari ad Euro 4.731,30, deducendo che: - l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva espletato attività professionale nei suoi confronti in due cause, entrambe conclusesi con esito sfavorevole: nella prima, celebrata in grado di appello dinanzi al tribunale di Piacenza, l'impugnazione proposta per il tramite dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Giudice di pace di rigetto della domanda con cui egli si era doluto delle immissioni di rumori molesti nei confronti di due vicini di casa era stato dichiarato inammissibile per carenza dei motivi di impugnazione ed egli era stato condannato a pagare le spese per oltre 9.000 Euro; nella seconda, sempre celebrata in grado di appello dinanzi alla Corte di appello di Bologna, egli, per il tramite dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], aveva resistito all'appello proposto dal proprio condominio avverso la sentenza del Tribunale di Piacenza che aveva accolto la sua impugnazione di nullità, per contrarietà al regolamento, di una delibera condominiale che aveva disposto il mutamento di destinazione d'uso di un locale condominiale da negozio a garage; l'appello era stato peraltro accolto ed egli era stato condannato a pagare le spese per oltre 6.000 Euro; - la somma richiesta dal professionista, dapprima con notula professionale del 21 febbraio 2004 e poi con il decreto ingiuntivo opposto, trovava titolo negli onorari dovuti per le attività svolte in queste due cause; A.C. 24.06.2022 N. R.G. 38363/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - questa somma era eccessiva sia perché non conforme alla tariffa professionale, sia perché non rispecchiava gli accordi intercorsi tra le parti, che avevano convenuto di applicare i minimi tariffari in caso di soccombenza; - inoltre, la condotta tenuta dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva concretato inadempimento della sua obbligazione professionale in entrambe le cause da lui patrocinate: nella prima, perché l'appello da lui proposto avverso la sentenza del Giudice di pace era stato dichiarato inammissibile per omessa indicazione dei motivi di impugnazione, i quali non solo difettavano di specificità ma erano risultati del tutto assenti; nella seconda, perché nella comparsa conclusionale depositata dinanzi alla Corte di appello di Bologna il professionista aveva infondatamente indicato, quale ratio dell'invocato divieto regolamentare di mutamento di destinazione d'uso del locale condominiale, l'esigenza di impedire esalazioni inquinanti all'interno del condominio, ma tale esigenza era manifestamente insussistente, atteso che, sin dalla sua costruzione, lo stabile condominiale era stato fornito di ben nove autorimesse interne, onde nella predetta comparsa conclusionale l'avvocato, conformemente ai suoi suggerimenti, avrebbe dovuto individuare la ragione del divieto nella diversa esigenza di non diminuire il valore dei locali dello stabile medesimo. Sulla base di queste deduzioni, [OSCURATO:PERSONA] non solo domandò la revoca del decreto ingiuntivo (anche sollevando espressamente l'eccezione di inadempimento del professionista), ma propose altresì, in via riconvenzionale, domanda di condanna dell'ingiungente al risarcimento dei danni conseguenti a responsabilità professionale. Costituitosi in giudizio, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] evidenziò un errore nella nota spese allegata al decreto ingiuntivo (errore, tra l'altro, asseritamente già comunicato alla controparte prima della notifica A.C. 24.06.2022 N. R.G. 38363/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] dell'opposizione), consistente nell'indebita duplicazione degli importi indicati per comparsa conclusionale e replica; ridusse, pertanto, la pretesa di 350 Euro. Con sentenza del 27 marzo 2013, il Tribunale di Piacenza rigettò l'opposizione a decreto ingiuntivo e condannò il debitore al pagamento della somma di Euro 4.223,05, oltre interessi dalla messa in mora al saldo, nonché al rimborso delle spese processuali sostenute dal creditore. La decisione di primo grado è stata confermata dalla Corte di appello di Bologna che, con sentenza del 15 maggio 2019, ha rigettato l'appello di [OSCURATO:PERSONA], condannandolo alle spese del grado. La Corte territoriale ha deciso sulla base dei seguenti rilievi: I- non era fondata la doglianza con cui l'appellante aveva dedotto la nullità della sentenza di primo grado per contrasto tra motivazione e dispositivo, sul presupposto che l'eccezione di inadempimento del professionista, formulata tra i motivi di opposizione a decreto ingiuntivo, era stata ritenuta tardiva (perché sollevata solo in comparsa conclusionale) e dichiarata inammissibile nella motivazione della sentenza medesima, mentre il dispositivo della stessa pronuncia recava la diversa formula di rigetto dell'opposizione; tale diversità, infatti, non aveva determinato alcun contrasto poiché il dispositivo era stato formulato in riferimento al complesso dei motivi di opposizione al decreto ingiuntivo, mentre la dichiarazione di inammissibilità aveva riguardato solo l'eccezione di inadempimento; II- neppure era fondata la doglianza con cui l'appellante aveva eccepito la nullità o, addirittura, l'inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo, sul presupposto che il decreto gli era stato notificato su impulso, non già del difensore dell'ingiungente (Avv. [OSCURATO:PERSONA]), ma di un suo collega di Studio (Avv. [OSCURATO:PERSONA]), erroneamente A.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 38363/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] indicato, nella relata di notifica, con la qualifica di "procuratore ut supra"; tale circostanza, infatti, non aveva avuto effetti invalidanti dell'atto, avuto riguardo: a) all'orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui, ai fini della validità della notificazione, è irrilevante l'omessa menzione della persona che materialmente ha eseguito l'attività di impulso del procedimento notificatorio (che può essere stata delegata anche verbalmente dal soggetto legittimato) se alla stregua dell'atto da notificare risulta certa la parte ad istanza della quale la notifica deve ritenersi effettuata; b) alla circostanza che, nella fattispecie, risultava certa la provenienza del ricorso e del decreto ingiuntivo dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], a seguito della notifica dei quali l'ingiunto aveva proposto opposizione, spiegando tutte le sue difese, senza nulla eccepire in ordine al vizio di notifica, dedotto in primo grado solo nella comparsa conclusionale; c) alla necessità di rilevare, nella notifica effettuata su impulso dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], una delega verbale e implicita certamente conferitagli per il compimento dell'atto, in quanto collega di Studio del difensore munito di procura del creditore ingiungente, Avv. [OSCURATO:PERSONA]; III- il dedotto inadempimento del professionista con riguardo all'appello proposto, per il suo tramite, avverso la sentenza sfavorevole del Giudice di pace di Piacenza nella causa relativa alle immissioni rumorose in cui l'appellante era risultato soccombente, non poteva essere delibato, in quanto, come già rilevato dal giudice di primo grado, l'eccezione di inadempimento era stata sollevata tardivamente (nella comparsa conclusionale e non nella citazione in opposizione), e dunque era inammissibile; IV- non era stata provata la responsabilità contrattuale dell'Avv.[OSCURATO:PERSONA] in relazione all'attività difensiva svolta dinanzi alla Corte di appello di Bologna per resistere all'appello proposto dal condominio avverso la sentenza del Tribunale di Piacenza con cui era A.C. 24.06.2022 N. R.G. 38363/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] stata accolta la domanda del Sig. [OSCURATO:PERSONA] nella causa avente ad oggetto l'impugnazione della delibera condominiale diretta a mutare la destinazione d'uso di un locale condominiale da negozio a garage. Ciò, in quanto: a) pur ammettendo che l'avvocato avesse disatteso il suggerimento del cliente, di indicare il fondamento del divieto regolamentare di mutamento di destinazione d'uso del locale, nell'esigenza di preservare il valore dello stabile (anziché in quella, asseritamente insussistente, di evitare esalazioni inquinanti), tuttavia l'eventuale diverso contegno volto a recepire il predetto suggerimento, formulato in una lettera recapitata al professionista in vista della predisposizione della comparsa conclusionale, si sarebbe tradotto in deduzioni tardive, e dunque inammissibili; b) non era stata dimostrata in giudizio la probabilità che, ove fosse stata seguita tale diversa linea difensiva, vi sarebbero stati risultati positivi per il cliente, avuto riguardo all'orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui il giudizio di responsabilità professionale dell'avvocato esige, oltre alla prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista e il pregiudizio del cliente, anche una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole del risultato della sua attività se la stessa fosse stata correttamente e diligentemente svolta; V- non era erronea in iure la statuizione della sentenza di primo grado volta a far decorrere gli interessi dalla data della parcella (21 febbraio 2004) anziché dalla notifica del decreto ingiuntivo (14 febbraio 2005), dovendosi distinguere il procedimento ex art.28 legge n.794 del 1942 (in cui il credito professionale viene liquidato con l'ordinanza, dalla quale decorrono gli interessi) dal procedimento monitorio, utilizzato per ingiungere il pagamento di un credito già liquidato con parcella, sicché è da quest'ultima che decorrono, in tal caso, gli interessi; 6 \\H\, \\ A.C. 24.06.2022 N. R.G. 38363/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte bolognese [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione articolato in cinque motivi. Risponde con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c. Il pubblico ministero non ha presentato conclusioni scritte. Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo viene denunciata violazione o falsa applicazione degli artt.115 e 116 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 4 c p.c. Il ricorrente, dopo avere posto in evidenza che nella relata di notifica del decreto ingiuntivo (facente fede sino a querela di falso) l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] era qualificato come "procuratore ut supra", deduce che la Corte di appello avrebbe indebitamente omesso di attribuire il valore di prova legale alla predetta relata. Sostiene che, infatti, ove la Corte avesse debitamente attribuito tale valore alla relata, avrebbe necessariamente ritenuto che l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] si era qualificato all'ufficiale giudiziario come procuratore ad litem della parte e in tale veste aveva richiesto la notifica, non come delegato verbale dal soggetto a ciò legittimato. Alla base dell'erroneo rilievo che l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] avesse ricevuto una delega verbale dal soggetto legittimato a dare l'impulso al procedimento notificatorio (la parte personalmente o il suo procuratore, Avv. [OSCURATO:PERSONA]) vi era dunque il vizio di erronea valutazione della prova legale, censurabile in sede di legittimità quale error in procedendo per violazione dell'art.116 c.p.c.. 2. Con il secondo motivo viene denunciata violazione o falsa applicazione dell'art.137 c.p.c. in relazione all'art.360 n. 3 c.p.c. A.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 38363/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ricorrente sostiene che, una volta escluso l'incarico verbale (attesa la qualifica di "procuratore ut supra'9, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] appariva del tutto estraneo al procedimento notificatorio. Osserva che, ai sensi dell'art.137 c.p.c., legittimati a dare l'impulso a tale procedimento sono soltanto la parte e il suo procuratore, sicché, ove vi provveda un altro soggetto, la notifica deve ritenersi giuridicamente inesistente, senza che il vizio sia suscettibile di sanatoria attraverso la costituzione della controparte. Evidenzia che la sussistenza di tale insanabile vizio nella notifica eseguita per impulso dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe trovato conferma nel successivo contegno dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che aveva affermato di aver provveduto ad una nuova notifica. 2.1. I primi due motivi, intimamente connessi, vanno esaminati congiuntamente poiché censurano entrambi la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto valida la notifica del decreto ingiuntivo. Essi sono inammissibili. Anche se si volesse ammettere, argomentando dal contenuto della relata di notifica del decreto ingiuntivo, che l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] si fosse qualificato all'ufficiale giudiziario come procuratore della parte, pur non essendolo, non si comprende perché tale circostanza dovrebbe escludere che egli avesse anche ricevuto un incarico verbale dal soggetto legittimato a porre in essere l'attività di impulso del procedimento notificatorio (la parte personalmente o il suo procuratore, Avv. [OSCURATO:PERSONA]). Questa seconda circostanza, infatti, non è incompatibile con la prima e il suo accertamento, che non si pone in alcun modo in contrasto con il contenuto della citata relata di notifica, è stato compiuto dalla Corte di merito sulla base di un ragionamento inferenziale che, movendo dal fatto noto che l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] era «collega di studio del patrocinatore munito di regolare procura, vale a A.C. 24.06.2022 N. R.G. 38363/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] dire l'Avv. [OSCURATO:PERSONA]», ha consentito di risalire al fatto ignoto della «presenza di una delega almeno verbale e certamente implicita conferita, per la notifica degli atti de quibus» (p.9 della sentenza impugnata) dal secondo (o personalmente dalla parte da lui rappresentata) al primo. Da un lato, pertanto non si profila alcuna erronea valutazione della prova legale (e, dunque, alcuna violazione dell'art.116 c,p.c.), poiché la Corte di appello ha fondato il rilievo della sussistenza dell'incarico verbale conferito all'Avv. [OSCURATO:PERSONA] sul libero apprezzamento di altre circostanze; libero apprezzamento consentito al giudice del merito proprio dalla norma processuale di cui si deduce infondatamente la violazione. Dall'altro lato, gli esaminati motivi di ricorso per cassazione si infrangono su un loro insuperabile limite logico, in ragione del quale essi si palesano inidonei a scalfire l'articolata motivazione fornita dalla Corte di appello sulla validità della notifica del decreto ingiuntivo. Resta, dunque, non intaccata la ratio decidendi della statuizione impugnata, fondata sull'irrilevanza dell'omessa menzione della persona che materialmente ha eseguito l'attività di impulso del procedimento notificatorio se alla stregua dell'atto da notificare risulta certa la parte ad istanza della quale la notifica deve ritenersi effettuata. Essa ratio decidendi, del resto, corrisponde ad un principio ripetutamente affermato da questa Corte, la quale ha statuito che legittimato a richiedere la notificazione di un atto giudiziario, ai sensi dell'art. 137 c.p.c. e dell'art. 104, secondo comma, del d.P.R. n. 1229 del 1959, non è soltanto la parte personalmente ed il suo difensore munito di procura, ma anche qualunque persona da loro incaricata pure verbalmente, purché non vi sia incertezza assoluta sull'istante e si possa individuare la parte a richiesta della quale la notifica è A.C. 24.06.2022 N. R.G. 38363/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] eseguita (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 2415 del 2020; in precedenza v. Cass. 08/03/2016, n.4520). Al principio in parola va data ulteriore continuità, con la precisazione che non rileva l'errore sulla qualificazione dell'incaricato se la parte a richiesta della quale si esegue la notificazione risulta individuabile. I primi due motivi di ricorso per cassazione sono dunque inammissibili. 3. Con il terzo motivo viene denunciata violazione o falsa applicazione degli artt. 1176 e 1460 c.c., in relazione all'art.360 n. 3 c.p.c. Il ricorrente ripropone l'eccezione di inadempimento già proposta tra i motivi di opposizione a decreto ingiuntivo e ritenuta inammissibile sia in primo grado che in appello perché tardivamente sollevata in primo grado solo nella comparsa conclusionale. Evidenzia che, atteso il contrasto esistente nella sentenza di primo grado tra motivazione e dispositivo (la prima predicativa dell'inammissibilità della predetta eccezione; il secondo recante la statuizione generale di rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo in quanto infondata), avrebbe dovuto ritenersi rigettata nel merito anche l'eccezione di inadempimento. Osserva che, poiché analogo contrasto vi sarebbe nella sentenza di appello (nella cui motivazione è stata ribadita la declaratoria di inammissibilità dell'eccezione ma il cui dispositivo è stato formulato nel senso del rigetto dell'appello), per il principio di prevalenza del dispositivo sulla motivazione, anche nel secondo grado di giudizio la statuizione negativa sull'eccezione d'inadempimento sarebbe stata una statuizione di rigetto per infondatezza e non di inammissibilità 1 per tardività.A.C. 24.06.2022 N. R.G. 38363/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, tuttavia, il giudizio di infondatezza dell'eccezione sarebbe stato formulato in violazione dell'art.1176 c.c., atteso il contegno inadempiente dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che non aveva diligentemente eseguito la prestazione oggetto della propria obbligazione professionale nella causa di appello contro la decisione negativa sulla domanda di tutela contro le immissioni rumorose resa dal Giudice di pace di Piacenza, provvedendo alla redazione di un atto di appello inammissibile in quanto carente dei motivi. Conclude che, pertanto, l'eccezione di inadempimento avrebbe dovuto essere accolta, con esclusione del diritto del professionista ad ottenere il compenso richiesto, ai sensi dell'art.1460 c.c.. 3.1. Il motivo è manifestamente inammissibile per evidente difetto di specificità in relazione al tenore della decisione impugnata. Questa Corte ha infatti ripetutamente affermato che la proposizione, mediante il ricorso per cassazione, di censure non pertinenti rispetto al decisum della sentenza impugnata comporta l'inammissibilità del ricorso per mancanza di motivi che possono rientrare nel paradigma normativo di cui all'art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c. (Cass. 03/08/2007, n. 17125; Cass. 18/02/2011, n. 4036). L'esigenza di specificità del motivo di ricorso esige infatti la sua riferibilità alla decisione di cui si chiede la cassazione, non essendo ammissibili nel giudizio di legittimità doglianze non aventi specifica attinenza alle ragioni che sorreggono la sentenza sottoposta ad impugnazione (cfr., in tema, Cass. 31/08/2015, n. 17330). Nel caso di specie, movendo dal presupposto della sussistenza nella sentenza impugnata (e già in quella di primo grado) di un contrasto tra motivazione e dispositivo, il ricorrente sostiene che, per il principio di prevalenza del secondo sulla prima, la pronuncia negativa sull'eccezione di inadempimento sarebbe di rigetto e non di \ A.C. 24.06.2022 N. R.G. 38363/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] inammissibilità; di tale statuizione deduce quindi l'erroneità in iure, evidenziando come il contegno inadempiente del professionista risulterebbe dalla circostanza che egli aveva redatto un atto di appello privo della possibilità di raggiungere qualsiasi risultato utile per il cliente. È agevole, però, rilevare che l'asserito contrasto tra motivazione e dispositivo è in realtà manifestamente insussistente, poiché nella sentenza di appello il dispositivo di rigetto ha riguardato il complesso dell'impugnazione (i cui motivi sono stati ritenuti in parte inammissibili in parte infondati), mentre la declaratoria di inammissibilità contenuta nella motivazione ha riguardato specificamente l'eccezione di inadempimento, reputata tardiva; analogamente, nella sentenza di primo grado, la dichiarazione di inammissibilità dell'eccezione di inadempimento, resa in sede di motivazione, non contrastava con il dispositivo di rigetto generale dell'opposizione a decreto ingiuntivo, formulato all'esito dell'esame di altri motivi di opposizione, ritenuti infondati nel merito. È pertanto evidente che la circostanza che l'appello fosse stato, in generale, rigettato non mutava la natura della statuizione negativa resa sulla specifica doglianza con cui era stata riproposta l'eccezione di inadempimento del professionista, la cui ratio, come già in primo grado, non era fondata sulla sua infondatezza nel merito, ma sulla sua inammissibilità per essere stata tardivamente sollevata. La circostanza che tale ratio decidendi non sia stata tenuta in considerazione nella censura proposta dal ricorrente con il motivo di ricorso in esame (il quale si volge invece a contestare l'erroneità in iure di un giudizio di infondatezza dell'eccezione che non è stato mai formulato dal giudice del merito) rende il motivo medesimo inammissibile per difetto di specificità.A.C. 24.06.2022 N. R.G. 38363/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 4. Con il quarto motivo viene denunciata violazione o falsa applicazione degli artt. 1176, 1460 e 1218 c.c., in relazione all'art.360 n. 3 c.p.c. Il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso la dedotta responsabilità contrattuale del professionista in relazione alla condotta tenuta nel procedimento in cui egli era stato chiamato a resistere (con esito sfavorevole) all'appello proposto dal condominio avverso la sentenza del Tribunale di Piacenza che aveva accolto la sua impugnazione della delibera condominiale di mutazione d'uso di un locale da negozio a garage, sul rilievo che non sarebbe stata provata la "certezza" che la diversa condotta processuale suggerita dal cliente (ma disattesa dall'avvocato) avrebbe avuto esito favorevole per il primo. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, al contrario, ai fini della responsabilità professionale dell'avvocato, la giurisprudenza richiederebbe unicamente di valutare la ragionevole "probabilità" che una diversa e più diligente condotta avrebbe condotto ad un esito favorevole per il cliente. 4.1. Anche questo motivo è inammissibile. Giova ricordare che la specifica statuizione diretta ad escludere la dedotta responsabilità contrattuale del professionista (e conseguentemente a rigettare la domanda risarcitoria del ricorrente) in relazione alla condotta tenuta nel procedimento d'appello contro il condominio, è fondata su due rationes decidendi: da un lato, la Corte territoriale ha affermato che, pur ammettendo che l'avvocato avesse disatteso i suggerimenti formulati dal cliente in una lettera da questi fattagli recapitare in vista della predisposizione della comparsa conclusionale, tuttavia l'eventuale diverso contegno volto a recepirli si sarebbe tradotto in deduzioni tardive, e dunque inammissibili; dall'altro lato ha osservato che non era stata dimostrata in giudizio la A.C. 24.06.2022 N. R.G. 38363/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] probabilità che, ove fosse stata seguita tale diversa linea difensiva, vi sarebbero stati risultati positivi per il cliente, avuto riguardo all'orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui il giudizio di responsabilità professionale dell'avvocato esige, oltre alla prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista e il pregiudizio del cliente, anche una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole del risultato della sua attività se la stessa fosse stata correttamente e diligentemente svolta. Ciò posto, appare evidente che il motivo in esame si confronta soltanto con la seconda delle due rationes decidendi mentre omette di prendere in considerazione la prima. Esso deve dunque ritenersi inammissibile, in applicazione del principio, assolutamente pacifico e consolidato, secondo il quale, ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l'omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo passata in giudicato la ratio decidendi non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l'annullamento della sentenza (Cass. 27/07/2017, n. 18641; Cass. 06/07/2020, n. 13880; Cass.14/08/2020, n. 17182). Con specifico riguardo all'unica ratio decidendi presa in considerazione, va poi osservato che il rilievo secondo cui la Corte di merito avrebbe subordinato l'affermazione della responsabilità dell'avvocato alla prova della certezza che una diversa condotta processuale avrebbe avuto esito favorevole, non corrisponde al vero; la Corte territoriale, al di là dei riferimenti testuali contenuti negli arresti giurisprudenziali richiamati a corredo della motivazione, ha invece ritenuto (e ciò, in perfetta conformità all'orientamento della giurisprudenza di legittimità: cfr., ad es., Cass. 20/03/2018, n.6862, A.C. 24.06.2022 N. R.G. 38363/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] non mass.) che il giudizio di responsabilità del professionista presuppone, oltre alla prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista e il pregiudizio del cliente, la valutazione prognostica - nella specie non riscontrabile - circa il probabile esito favorevole del risultato della sua attività se la stessa fosse stata correttamente e diligentemente svolta. Anche il quarto motivo va pertanto dichiarato inammissibile 5. Con il quinto motivo viene denunciata violazione o falsa applicazione degli artt. 1219 e 1224 c.c., in relazione all'art.360 n. 3 c.p.c. È censurata la statuizione della sentenza impugnata che ha confermato la decisione di primo grado secondo cui gli interessi sulle somme dovute al professionista decorrevano dalla data della parcella (21 febbraio 2004) anziché dalla notifica del decreto ingiuntivo (14 febbraio 2005). Il ricorrente deduce che, in relazione al debito del cliente verso il proprio avvocato, l'effetto di messa in mora, che costituisce il presupposto della decorrenza degli interessi ai sensi dell'art.1224 c.c., sarebbe collegabile soltanto alla notifica del decreto ingiuntivo mentre nessuna efficacia, al riguardo, avrebbe il mero invio della parcella; argomenta, in proposito, dalla regola applicabile nel procedimento di cui all'art.28 della legge n. 794 del 1942, in cui gli interessi decorrono dal deposito dell'ordinanza conclusiva, a seguito della quale il cliente viene messo in mora. 5.1. Il motivo è infondato. La più recente giurisprudenza di questa Corte ha affermato il principio secondo cui, nel caso di richiesta avente ad oggetto il pagamento di compensi per prestazioni professionali rese dall'esercente la professione forense, gli interessi di cui all'art. 1224 c.c. competono a far data dalla messa in mora (coincidente con la A.C. 24.06.2022 N. R.G. 38363/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] data della proposizione della domanda giudiziale ovvero con la richiesta stragiudiziale di adempimento), e non anche dalla successiva data in cui intervenga la liquidazione da parte del giudice, eventualmente all'esito del procedimento sommario di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 150 del 2011, non potendosi escludere la mora sol perché la liquidazione sia stata effettuata dal giudice in misura inferiore rispetto a quanto richiesto dal creditore (Cass.16/03/2022, n. 8611; Cass. 26/05/2022, n. 17122). In applicazione di questo principio, deve ritenersi che, nel caso di specie, il Sig. [OSCURATO:PERSONA] era stato messo in mora in seguito alla richiesta stragiudiziale dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], consistente nella presentazione della parcella, sicché da quel momento (e non da quello successivo in cui il credito era stato giudizialmente liquidato con l'emissione del decreto ingiuntivo) decorrevano gli interessi moratori. 6. In definitiva, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] va rigettato. 7. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. 8. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, ove dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.600,00 per compensi, , oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.A.C. 24.06.2022 N. R.G. 38363/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] A